§ 1.6.1247 - Regolamento 8 novembre 2005, n. 1820.
Regolamento (CE) n. 1820/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:08/11/2005
Numero:1820


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.1247 - Regolamento 8 novembre 2005, n. 1820.

Regolamento (CE) n. 1820/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

(G.U.U.E. 9 novembre 2005, n. L 293).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l’articolo 33,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione prevede un sistema per lo smaltimento di alcole di origine vinica mediante gara, ai fini della sua utilizzazione come bioetanolo nel settore dei carburanti, nella Comunità. Per poter ottenere il massimo prezzo di vendita per questo alcole, è opportuno accrescere le condizioni di concorrenza sul mercato dell’alcole vinico.

      (2) A questo scopo si deve, da una parte, favorire l’aumento del numero di concorrenti, semplificando la procedura di riconoscimento; d’altra parte, occorre che le imprese interessate abbiano la possibilità, se del caso, di scegliere liberamente sul mercato i clienti ai quali rivendere l’alcole trasformato ai fini della sua utilizzazione finale.

      (3) È pertanto opportuno che, all’atto della presentazione dell’offerta, i concorrenti non siano costretti a indicare la destinazione e gli acquirenti finali dell’alcole, purché l’utilizzazione finale avvenga nella Comunità, nel settore dei carburanti, sotto forma di bioetanolo.

      (4) Per garantire il pieno rispetto dell’utilizzazione finale prevista dell’alcole, è opportuno aumentare l’importo della cauzione di buona esecuzione.

      (5) Occorre precisare le condizioni per la partecipazione delle imprese alle gare in riferimento alla data del loro riconoscimento.

      (6) È necessario rendere più trasparenti ed efficaci gli scambi di informazioni tra gli organismi d’intervento, gli Stati membri e la Commissione.

      (7) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1623/2000.

      (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è così modificato:

     1) L’articolo 92 è modificato come segue:

     a) il testo del paragrafo 2 è modificato come segue:

     i) la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

     «c) l’ubicazione e una copia della planimetria degli impianti in cui l’alcole è trasformato in alcole puro, con indicazione della loro capacità di trasformazione annua;»

     ii) la lettera e) è sostituita dal testo seguente:

     «e) l’impegno dell’impresa a garantire che l’acquirente finale dell’alcole utilizzi quest’ultimo esclusivamente come bioetanolo, per la produzione di carburante nella Comunità;»

     b) il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

     «5. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di qualsiasi nuovo riconoscimento o revoca del riconoscimento, indicando la data esatta della decisione.»

     2) All’articolo 94, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

     «1. L’offerta deve essere presentata da un’impresa che sia riconosciuta alla data di pubblicazione del bando di gara.

     2. L’offerente non può presentare più di un’offerta per ciascuna partita. Qualora egli presenti più offerte per partita, nessuna di queste è ammissibile.»

     3) All’articolo 94 bis, la lettera c) è soppressa.

     4) All’articolo 94 ter, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

     «3. La Commissione notifica le decisioni adottate a norma del presente articolo agli Stati membri e agli organismi d’intervento detentori di alcole ai quali sono state presentate offerte.»

     5) L’articolo 94 quater è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 94 quater. Dichiarazione di aggiudicazione e comunicazioni alla Commissione

     1. L’organismo d’intervento informa immediatamente gli offerenti, per iscritto e con ricevuta di ritorno, dell’esito dell’offerta.

     2. Nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della notifica di cui all’articolo 94 ter, paragrafo 3, l’organismo d’intervento comunica alla Commissione il nome e l’indirizzo dell’offerente corrispondente a ciascuna delle offerte presentate.

     3. Entro le due settimane successive alla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, l’organismo d’intervento rilascia a ciascun aggiudicatario una dichiarazione di aggiudicazione attestante che l’offerta è stata selezionata.

     4. Entro le due settimane successive alla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, ciascun aggiudicatario fornisce la prova di aver costituito, presso l’organismo d’intervento interessato, una cauzione di buona esecuzione di 40 euro per ettolitro di alcole a 100 % vol., destinata a garantire l’utilizzazione di tutto l’alcole aggiudicato ai fini previsti all’articolo 92, paragrafo 1.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.