§ 1.6.1244 - Regolamento 29 aprile 2004, n. 920.
Regolamento (CE) n. 920/2004 della Commissione recante adeguamento del regolamento (CE) n. 2550/2001 che stabilisce le modalità [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:29/04/2004
Numero:920


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.1244 - Regolamento 29 aprile 2004, n. 920.

Regolamento (CE) n. 920/2004 della Commissione recante adeguamento del regolamento (CE) n. 2550/2001 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001, in virtù dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 163).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) L'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (di seguito «i nuovi Stati membri»), implica la necessità di apportare alcuni adeguamenti tecnici al regolamento (CE) n. 2550/ 2001 della Commissione.

      (2) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2550/2001, ciascuno Stato membro deve fissare un termine per la presentazione delle domande di premio per ovini e caprini. Poiché l'adesione dei nuovi Stati membri è prevista per il 1o maggio 2004, occorre autorizzare questi ultimi a stabilire per il 2004 un calendario speciale per la presentazione delle domande di premio; è inoltre necessario adeguare le notifiche.

      (3) È opportuno modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 2550/2001 per tener conto del patrimonio caprino di Cipro, della Slovenia e della Slovacchia,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2550/2001 è modificato come segue:

     a) All'articolo 2, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

     «Per il 2004, Malta e la Slovenia possono stabilire un periodo che ha inizio non prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2003 e termina non oltre 31 giorni dopo.»

     b) All'articolo 18, è aggiunto il secondo comma seguente:

     «Per Malta e la Slovenia, le comunicazioni previste al primo comma sono effettuate prima del 30 agosto 2004.»

     c) L'allegato I del regolamento (CE) n. 2550/2001 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO I

Zone ammissibili al premio per capra

 

     1. Germania: tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999

     2. Grecia: l'intero paese

     3. Spagna: le comunità autonome di Andalusia, Aragona, isole Baleari, Castiglia-La Mancha, Castiglia-León, Catalogna, Estemadura, Galizia (escluse le province di La Coruña e Lugo), Madrid, Murcia, La Rioja, Comunità Valenciana e isole Canarie nonché tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 situate al di fuori delle suddette comunità autonome

     4. Francia: dipartimenti d'oltremare, Corsica e tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 situate al di fuori della suddetta regione

     5. Italia: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nonché tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 situate al di fuori delle suddette regioni

     6. Cipro: l'intero paese

     7. Austria: tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999

     8. Portogallo: l'intero paese, eccetto le Azzorre

     9. Slovenia: l'intero paese

     10. Slovacchia: tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999»