§ 1.6.1213 - Regolamento 11 aprile 2000, n. 749.
Regolamento (CE) n. 749/2000 della Commissione recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:11/04/2000
Numero:749


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CEE) n. 3950/92 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.1213 - Regolamento 11 aprile 2000, n. 749.

Regolamento (CE) n. 749/2000 della Commissione recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(G.U.C.E. 12 aprile 2000, n. 90).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1256/1999, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 dispone che i quantitativi globali garantiti per la Finlandia possono essere aumentati, a titolo di compensazione per i produttori "SLOM" finlandesi, fino a un massimo di 200000 tonnellate. Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1390/95, la Finlandia ha comunicato i quantitativi in questione per la campagna 1999/2000.

     (2) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 dispone che il quantitativo di riferimento individuale è aumentato o fissato, su richiesta debitamente giustificata del produttore, per tenere conto delle modifiche che incidono sulle sue consegne e/o vendite dirette e che l'aumento o la fissazione di un quantitativo di riferimento sono subordinati alla corrispondente riduzione o alla soppressione dell'altro quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore.

     (3) Tali adeguamenti non possono comportare, per lo Stato membro interessato, un aumento della somma delle consegne e delle vendite dirette di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92. Qualora i quantitativi di riferimento individuali subiscano modifiche definitive, i quantitativi fissati dal succitato articolo 3 sono adattati in conformità.

     (4) A norma dell'articolo 8, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1255/98, il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi convertiti definitivamente in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92.

     (5) Occorre pertanto adattare i quantitativi globali applicabili nel periodo 1° aprile 1999-31 marzo 2000, fissati nella tabella di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e, di conseguenza, quelli applicabili nel corso dei periodi successivi fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 3950/92 è modificato come segue:

     1) All'articolo 3, paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla tabella riportata nell'allegato I del presente regolamento.

     2) L'allegato è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO I

 

     "Quantitativi di riferimento globali applicabili dal 1° aprile 1999 al 31 marzo 2000

 

 

 

(espressi in tonnellate)

Stati membri

Consegne

Vendite dirette

Belgio

3 152 062

158 369

Danimarca

4 454 411

937

Germania (1)

27 768 016

96 800

Grecia

629 817

696

Spagna

5 469 725

97 225

Francia

23 816 298

419 500

Irlanda

5 236 758

9 006

Italia

9 703 974

226 086

Lussemburgo

268 098

951

Paesi Bassi

10 990 667

84 025

Austria

2 563 309

186 092

Portogallo

1 862 977

9 484

Finlandia

2 396 730

9 462

Svezia

3 300 000

3 000

Regno Unito

14 394 532

195 515

 

(1) Di cui 6 242 276 tonnellate destinate alle consegne dei produttori sui territori dei nuovi Länder e 11 091 tonnellate alle vendite dirette nei nuovi Länder."

 

 

ALLEGATO II

 

     "ALLEGATO

     a) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001

     (Omissis)

     b) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2002

     (Omissis)

     c) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2005

     (Omissis)

     d) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2006

     (Omissis)

     e) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2007

     (Omissis)

     f) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2007 al 31 marzo 2008

     (Omissis)"