§ 1.6.1148 – Regolamento 28 luglio 2005, n. 1214.
Regolamento (CE) n. 1214/2005 della Commissione che rettifica le versioni estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, olandese, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:28/07/2005
Numero:1214


Sommario
Art. 1.      All’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1722/93, modificato dall’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1548/2004, la seconda frase è sostituita dal testo [...]
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.6.1148 – Regolamento 28 luglio 2005, n. 1214.

Regolamento (CE) n. 1214/2005 della Commissione che rettifica le versioni estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, olandese, portoghese, spagnola e svedese del regolamento (CEE) n. 1722/93 recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali.

(G.U.U.E. 29 luglio 2005, n. L 199).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) È stato rilevato un errore nel testo dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, delle versioni estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, olandese, portoghese, spagnola e svedese del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, come modificato dall’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1548/2004.

     (2) Per evitare interpretazioni sbagliate e garantire la corretta applicazione delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 1722/93, l’errore in questione deve essere rettificato.

     (3) Poiché tale rettifica non svantaggia né discrimina certi produttori rispetto ad altri, essa deve applicarsi con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1548/2004.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1722/93, modificato dall’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1548/2004, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

     «Tuttavia, se l’importo della restituzione alla produzione è inferiore a 16 EUR per tonnellata di amido o di fecola, la cauzione non è necessaria e non si applicano le verifiche ed i controlli di cui all’articolo 10 del presente regolamento.»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 3 settembre 2004.