§ 1.6.1145 – Regolamento 18 luglio 2005, n. 1182.
Regolamento (CE) n. 1182/2005 del Consiglio recante adozione di misure autonome e transitorie relative all’apertura di un contingente [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:18/07/2005
Numero:1182


Sommario
Art. 1.    
Art. 2.      Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate in conformità all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1254/1999.
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.6.1145 – Regolamento 18 luglio 2005, n. 1182.

Regolamento (CE) n. 1182/2005 del Consiglio recante adozione di misure autonome e transitorie relative all’apertura di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di bovini vivi originari della Svizzera.

(G.U.U.E. 22 luglio 2005, n. L 190).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) In seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera hanno convenuto, in occasione del vertice bilaterale del 19 maggio 2004, di mantenere, dopo l’allargamento dell’Unione europea, i flussi commerciali risultanti dalle preferenze precedentemente concesse in base agli accordi bilaterali tra la Svizzera e i nuovi Stati membri. Le parti hanno pertanto convenuto di procedere all’adeguamento delle concessioni tariffarie nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito «accordo»), entrato in vigore il 1° giugno 2002. L’adeguamento di tali concessioni, elencate negli allegati 1 e 2 dell’accordo, comprende tra l’altro l’apertura di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg.

    (2) Le parti hanno istituito misure autonome, di durata indeterminata nella Confederazione svizzera e fino al 30 giugno 2005 nella Comunità europea, concernenti le importazioni di bovini vivi. Tuttavia nella Confederazione svizzera non sono state ancora ultimate le procedure per l’adozione bilaterale di una decisione recante modifica degli allegati 1 e 2 dell’accordo. Affinché il contingente possa essere utilizzato in attesa dell’entrata in vigore della suddetta decisione entro la fine del 2005, è opportuno aprire fino al 31 dicembre 2005 un altro contingente tariffario a titolo autonomo e transitorio, alle stesse condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1922/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che adotta misure autonome e transitorie relative all’apertura di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di bovini vivi originari della Svizzera.

    (3) Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare le disposizioni necessarie per la gestione del contingente, devono essere adottate in conformità all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine.

    (4) Per poter fruire del contingente tariffario in questione, i prodotti devono essere originari della Svizzera, in conformità alle norme menzionate nell’articolo 4 dell’accordo.

    (5) Data l’urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

 

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

    1. Per il periodo che va dall’entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2005 è aperto, a titolo autonomo e transitorio, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l’importazione di 2 300 capi di bovini vivi di peso superiore a 160 chilogrammi, di cui ai codici NC 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 o 0102 90 79, originari della Svizzera.

    2. Ai prodotti di cui al paragrafo 1 si applicano le norme sull’origine menzionate nell’articolo 4 dell’accordo.

 

     Art. 2.

     Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate in conformità all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.