§ 1.6.1136 – Regolamento 18 luglio 2005, n. 1154.
Regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione recante adeguamento dei codici e della descrizione di taluni prodotti dell’allegato I del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:18/07/2005
Numero:1154


Sommario
Art. 1.      L’allegato I del regolamento (CE) n. 1784/2003 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.6.1136 – Regolamento 18 luglio 2005, n. 1154.

Regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione recante adeguamento dei codici e della descrizione di taluni prodotti dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

(G.U.U.E. 19 luglio 2005, n. L 187).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, contiene la nomenclatura combinata attualmente in vigore.

     (2) In esito ai negoziati con gli Stati Uniti d’America conclusi nel 1995, taluni miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di altri residui, in particolare quelli della vagliatura del granturco e quelli provenienti dall’acqua di ammollo del granturco, del processo per via umida utilizzato nella produzione di alcole o di altri prodotti dell’amido, importati nella Comunità, sono stati esonerati dai dazi doganali. Il regolamento (CE) n. 344/96 del Consiglio  ha quindi introdotto nella nomenclatura combinata una nuova sottovoce 2309 90 20 per classificare separatamente tali prodotti.

     (3) Per un’omissione, l’allegato I del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, non è stato adeguato conseguentemente. Occorre pertanto procedere a tale adeguamento, con effetto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003, introducendo il codice NC 2309 90 20 nell’elenco dei prodotti che figurano all’allegato I di detto regolamento.

     (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1784/2003.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato I del regolamento (CE) n. 1784/2003 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2004.

 

 

ALLEGATO

 

ALLEGATO I

 

Prodotti di cui all'articolo 1, lettera d)

 

 

 

Codice CN (7)

Denominazione

 

 

 

 

0714  

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago 

ex 1102  

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato: 

1102 20  

- Farina di granturco 

1102 90  

- altra: 

1102 90 10  

- - di orzo 

1102 90 30  

- - di avena 

1102 90 90  

- - altre 

ex 1103  

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali, escluso di frumento (grano) della sottovoce 1103 11 e di riso delle sottovoci 1103 19 50 e 1103 20 50 

ex 1104  

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 e fiocchi di riso della sottovoce 1104 19 91; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati 

1106 20  

Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714 

ex 1108  

Amidi e fecole; inulina: 

 

- Amidi e fecole: 

1108 11 00  

- - Amido di frumento (grano) 

1108 12 00  

- - Amido di granturco 

1108 13 00  

- - Patate da fecola 

1108 14 00  

- - Fecola di manioca 

ex 1108 19  

- - altri amidi e fecole: 

1108 19 90  

- - - altri 

1109 00 00  

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco 

1702  

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: 

ex 1702 30  

- Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20% di fruttosio: 

 

- - altri: 

 

- - - altri: 

1702 30 91  

- - - - in polvere cristallina bianca, anche agglomerata 

1702 30 99  

- - - - altri 

ex 1702 40  

- Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20% a 50% escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito: 

1702 40 90  

- - altri 

ex 1702 90  

- altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio: 

1702 90 50  

- - Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina 

 

- - zuccheri e melassi caramellati: 

 

- - - altri: 

1702 90 75  

- - - - in polvere cristallina bianca, anche agglomerata 

1702 90 79  

- - - - altri 

2106  

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove 

ex 2106 90  

- altri: 

 

- - Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: 

 

- - - altri: 

2106 90 55  

- - - - di glucosio o di maltodestrina 

ex 2302  

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione dei cereali 

ex 2303  

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets: 

2303 10  

- Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili 

2303 30 00  

- Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli 

ex 2306  

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305: 

2306 70 00  

- di germi di granturco 

ex 2308  

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove: 

2308 00 40  

- Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva 

2309  

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: 

ex 2309 10  

- Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto: 

2309 10 11 

- - contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo  

2309 10 13 

di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 

2309 10 31 

90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari [1], esclusi gli alimenti e le 

2309 10 33 

preparazioni contenenti in peso 50% o più di prodotti lattiero-caseari 

2309 10 51 

 

2309 10 53 

 

ex 2309 90  

- altri: 

2309 90 20  

- - prodotti di cui alla nota esplicativa complementare 5 del capitolo 23 della nomenclatura combinata 

 

- - altri, comprese le premiscele: 

2309 90 31 

- - - altri, contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o  

2309 90 33 

sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 

2309 90 41 

1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari [1], esclusi gli alimenti 

2309 90 43 

e le preparazioni contenenti in peso 50% o più di prodotti lattiero-caseari 

2309 90 51 

 

2309 90 53 

 

 

 

 

[1] Ai fini dell'applicazione della presente sottovoce, per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti delle voci da 0401 a 0406 e delle sottovoci 1702 11, 1702 19 e 2106 90 51.