§ 1.5.q34 - Regolamento 4 ottobre 2006, n. 1467.
Regolamento (CE) n. 1467/2006 della Commissione che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:04/10/2006
Numero:1467


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.q34 - Regolamento 4 ottobre 2006, n. 1467.

Regolamento (CE) n. 1467/2006 della Commissione che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori

(G.U.U.E. 5 ottobre 2006, n. L 274)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, in particolare gli articoli 10 e 19, considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative al controllo di tali movimenti.

     (2) Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce che un elenco di paesi terzi, in provenienza dai quali possono essere autorizzati movimenti di animali da compagnia verso la Comunità, purché vengano rispettate determinate condizioni, sia fissato nella parte C dell’allegato II di detto regolamento.

     (3) L’elenco di cui alla parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 comprende i paesi terzi e i territori esenti dalla rabbia e i paesi terzi e i territori per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza da tali paesi terzi e territori non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

     (4) Da informazioni fornite dal Regno Unito sulle Isole Vergini britanniche sembra che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti di animali da compagnia in provenienza da tale paese non sia superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri o in provenienza dai paesi terzi già elencati nel regolamento (CE) n. 998/2003. Occorre pertanto includere le Isole Vergini britanniche nell’elenco di cui alla parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003.

     (5) A fini di chiarezza è opportuno sostituire nella sua totalità l’elenco dei paesi e territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003.

     (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n.

     998/2003.

     (7) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     L’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI

PARTE A

IE Irlanda

MT Malta

SE Svezia

UK Regno Unito

 

PARTE B

Sezione 1

a) DK Danimarca, comprese GL — Groenlandia e FO — Isole Færøer;

b) ES Spagna, comprese le Isole Baleari, le Isole Canarie, Ceuta e Melilla;

c) FR Francia, comprese GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Riunione;

d) GI Gibilterra;

e) PT Portogallo, comprese le Isole Azzorre e Madeira;

f) Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione.

Sezione 2

AD Andorra

CH Svizzera

IS Islanda

LI Liechtenstein

MC Monaco

NO Norvegia

SM San Marino

VA Città del Vaticano

 

PARTE C

AC Isola Ascension

AE Emirati arabi uniti

AG Antigua e Barbuda

AN Antille olandesi

AR Argentina

AU Australia

AW Aruba

BA Bosnia-Erzegovina

BB Barbados

BG Bulgaria

BH Bahrein

BL Bielorussia

BM Bermuda

CA Canada

CL Cile

FJ Figi

FK Isole Falkland

HK Hong Kong

HR Croazia

JM Giamaica

JP Giappone

KN Saint Kitts e Nevis

KY Isole Cayman

MS Montserrat

MU Mauritius

MX Messico

NC Nuova Caledonia

NZ Nuova Zelanda

PF Polinesia francese

PM Saint-Pierre e Miquelon

RO Romania

RU Federazione russa

SG Singapore

SH Sant’Elena

TT Trinidad e Tobago

TW Taiwan

US Stati Uniti d’America (compresa GU — Guam)

VC Saint Vincent e Grenadine

VG Isole Vergini britanniche

VU Vanuatu

WF Wallis e Futuna

YT Mayotte»