§ 1.5.P71 - Regolamento 12 luglio 2006, n. 1055.
Regolamento (CE) n. 1055/2006 della Commissione che modifica, per quanto riguarda il flubendazolo e il lasalocid, gli allegati I e III del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:12/07/2006
Numero:1055


Sommario
Art. 1.      Gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.5.P71 - Regolamento 12 luglio 2006, n. 1055.

Regolamento (CE) n. 1055/2006 della Commissione che modifica, per quanto riguarda il flubendazolo e il lasalocid, gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 13 luglio 2006, n. L 192).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, in particolare l’articolo 2 e l’articolo 4, terzo comma,

     visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali, formulato dal comitato dei medicinali per uso veterinario,

     considerando quanto segue:

     (1) Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati a essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

     (2) La sostanza flubendazolo rientra attualmente nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i polli, i tacchini, la selvaggina da penna selvatica e i suini in rapporto a carne, pelle e grasso, fegato e reni nonché per i polli le cui uova sono destinate al consumo umano. L’iscrizione del flubendazolo in tale allegato va estesa a tutte le specie di pollame in rapporto a carne, pelle e grasso, fegato, reni e uova.

     (3) La sostanza lasalocid rientra attualmente nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per il pollame rispetto a carne, pelle e grasso, fegato e reni, esclusi gli animali le cui uova sono destinate al consumo umano. La sostanza lasalocid andrebbe inclusa nell’allegato III del suddetto regolamento per il pollame le cui uova sono destinate al consumo umano, in attesa della convalida dei metodi d’analisi. La disposizione attuale, perciò, che esclude animali le cui uova sono destinate al consumo umano, andrebbe cancellata a partire dall’iscrizione del lasalocid nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90.

     (4) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2377/90.

     (5) Prima di applicare il presente regolamento occorre fissare un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, alla luce delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni a commercializzare medicinali veterinari rilasciate in forza della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, per tener conto delle disposizioni del presente regolamento.

     (6) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Il presente regolamento si applica dall’11 settembre 2006.

 

 

ALLEGATO

 

     A. Le seguenti sostanze sono inserite nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui):

 

     2. Agenti antiparassitari

     2.1. Agenti attivi contro gli endoparassiti

     2.1.3. Benzimidazoli e pro-benzimidazoli

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animali

LMR

Tessuti campione

«Flubendazolo

Somma di flubendazolo e (2 ammino-1H-benzimidazolo- 5-yl) (4fluorofenil) metanone

Pollame, suini

50 μg/kg

Muscolo

 

 

50 μg/kg

Pelle e grasso

 

 

400 μg/kg

Fegato

 

 

300 μg/kg

Reni

Flubendazolo

Flubendazolo

Pollame

400 μg/kg

Uova»

 

     2.4. Agenti attivi contro i protozoi

     2.4.4. Ionofori

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animali

LMR

Tessuti campione

«Lasalocid

Lasalocid A

Pollame

20 μg/kg

Muscolo

 

 

 

100 μg/kg

Pelle e grasso

 

 

 

100 μg/kg

Fegato

 

 

 

50 μg/kg

Reni»

 

     B. La seguente sostanza è inserita nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui provvisori):

 

     2. Agenti antiparassitari

     2.4. Agenti attivi contro i protozoi

     2.4.5. Ionofori

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animali

LMR

Tessuti campione

«Lasalocid

Lasalocid A

Pollame

150 μg/kg

Uova (1)

 

(1) I limiti dei residui massimi provvisori scadono il 1° gennaio 2008.»