§ 1.5.O73 - Regolamento 24 febbraio 2006, n. 339.
Regolamento (CE) n. 339/2006 della Commissione che modifica l’allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:24/02/2006
Numero:339


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.O73 - Regolamento 24 febbraio 2006, n. 339.

Regolamento (CE) n. 339/2006 della Commissione che modifica l’allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme relative all’importazione di bovini vivi e di prodotti di origine bovina, ovina e caprina (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 25 febbraio 2006, n. L 55).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, in particolare l’articolo 23, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) Nei pareri del 2001 sul rischio geografico di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in Brasile, Cile, El Salvador, Nicaragua, Botswana, Namibia e Swaziland, il comitato scientifico direttivo (CSD) ha concluso che l’insorgenza della BSE nel bestiame locale di questi paesi era altamente improbabile. Di conseguenza tali paesi sono stati inclusi nell’elenco dei paesi esonerati dall’obbligo di rispettare alcune condizioni commerciali da applicare ai bovini vivi e ai prodotti di origine bovina, ovina e caprina in relazione alle TSE.

      (2) Nei pareri aggiornati adottati nel febbraio e nell’agosto 2005 sul rischio geografico di BSE in alcuni paesi terzi, l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare ha concluso che l’insorgenza della BSE nel bestiame locale in Brasile, Cile, El Salvador, Nicaragua, Botswana, Namibia e Swaziland non è altamente improbabile. Pertanto questi paesi non dovrebbero più essere esonerati dall’obbligo di rispettare le condizioni commerciali da applicare ai bovini vivi e ai prodotti di origine bovina, ovina e caprina in relazione alle TSE.

      (3) Occorre perciò modificare il regolamento (CE) n. 999/2001.

      (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     L’allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato come segue:

     a) nella parte A, punto 15, lettera b), l’elenco dei paesi è sostituito dal seguente:

     «— Argentina

     — Australia

     — Islanda

     — Nuova Caledonia

     — Nuova Zelanda

     — Panama

     — Paraguay

     — Singapore

     — Uruguay

     — Vanuatu.»;

     b) nella parte D, il punto 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il punto 2 non si applica alle importazioni di bovini nati e allevati continuativamente nei seguenti paesi:

     — Argentina

     — Australia

     — Islanda

     — Nuova Caledonia

     — Nuova Zelanda

     — Panama

     — Paraguay

     — Singapore

     — Uruguay

     — Vanuatu.»