§ 1.5.L73 – Decisione 1 marzo 2005, n. 176.
Decisione n. 2005/176/CE della Commissione che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:01/03/2005
Numero:176


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.


§ 1.5.L73 – Decisione 1 marzo 2005, n. 176.

Decisione n. 2005/176/CE della Commissione che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della direttiva 82/894/CEE. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 5 marzo 2005, n. L 59).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

     visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 57,

     vista la direttiva 82/894/CEE, del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità in particolare l'articolo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 82/894/CEE elenca le malattie degli animali di cui occorre notificare l’insorgenza alla Commissione e agli altri Stati membri.

     (2) La decisione 2000/807/CE della Commissione stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE.

     (3) I paesi che tra breve aderiranno all’Unione europea utilizzano il sistema di notifica delle malattie animali (ADNS) in modo informale, ma occorre ora rendere ufficiale la loro partecipazione.

     (4) Vari Stati membri hanno adattato alcuni dei codici relativi alle proprie regioni, per cui è ora necessario effettuare i rispettivi adeguamenti nelle disposizioni comunitarie pertinenti.

     (5) Occorre inserire nelle disposizioni comunitarie in causa le carte dei diversi paesi per chiarire le informazioni trasmesse alla Commissione e ai paesi che partecipano al sistema ADNS.

     (6) Alcune malattie equine e delle api sono state recentemente aggiunte all’allegato I della direttiva 82/894/CEE. Tali malattie devono quindi essere aggiunte all’elenco delle malattie nelle disposizioni relative alla codificazione e ai codici per la notifica delle malattie degli animali.

     (7) A scopo di chiarezza e razionalità occorre abrogare e sostituire la decisione 2000/807/CE.

     (8) Per tutelare la riservatezza delle informazioni trasmesse, gli allegati della presente decisione non devono essere pubblicati.

     (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     Ai fini delle procedure di notifica delle malattie degli animali, le informazioni sui focolai di malattie ai sensi della direttiva 82/894/CEE sono trasmesse secondo la codificazione figurante negli allegati I, II e III della presente decisione.

 

     Art. 2.

     Ai fini delle procedure di notifica delle malattie degli animali, le informazioni sui focolai di malattie ai sensi della direttiva 82/894/CEE sono trasmesse secondo la codificazione figurante negli allegati IV-X della presente decisione.

 

     Art. 3.

     La decisione 2000/807/CE è abrogata.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.