§ 1.5.I82 – Direttiva 21 aprile 2004, n. 41.
Direttiva n. 2004/41/CE del Parlamento Europeo che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:21/04/2004
Numero:41

§ 1.5.I82 – Direttiva 21 aprile 2004, n. 41. [1]

Direttiva n. 2004/41/CE del Parlamento Europeo che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio.

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 157).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, l'articolo 95 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Numerose direttive stabiliscono norme di polizia sanitaria e di sanità pubblica per la produzione e la commercializzazione dei prodotti di origine animale.

     (2) I seguenti atti contengono nuove norme che rifondono e aggiornano le norme delle suddette direttive:

     - regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari,

     - regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale,

     - regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano,

     e

     - direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

     (3) È pertanto opportuno abrogare le precedenti direttive. Poiché il regolamento (CE) n. 852/2004 prevede l'abrogazione della direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari la presente direttiva deve unicamente abrogare le direttive relative ai prodotti di origine animale.

     (4) Poiché le nuove norme in materia di igiene e la direttiva 2002/99/CE sostituiranno le norme sulle carni fresche e i prodotti a base di carne contenute in quest'ultima direttiva, i requisiti dalla direttiva 72/462/CEE dovrebbero continuare ad applicarsi solo all'importazione di animali vivi.

     (5) Occorre tuttavia prevedere che alcune norme di attuazione rimangano in vigore in attesa dell'adozione delle misure richieste dal nuovo quadro giuridico.

     (6) Per tener conto della rifusione è inoltre necessario modificare le direttive 89/662/CEE, 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio,

 

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     Ai fini della presente direttiva si intende per "data pertinente" la data di applicazione dei regolamenti (CE) n. 852/2004,(CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004.

 

     Art. 2.

     Le seguenti direttive sono abrogate con effetto dalla data pertinente:

     1) direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche;

     2) direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile;

     3) direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

     4) direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina;

     5) direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale;

     6) direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni;

     7) direttiva 89/362/CEE della Commissione, del 26 maggio 1989, relativa alle condizioni igieniche generali nelle aziende produttrici di latte;

     8) direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti;

     9) direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;

     10) direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca;

     11) direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile;

     12) direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento;

     13) direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni;

     14) direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;

     15) direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE;

     16) direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.

 

     Art. 3.

     La direttiva 92/118/CEE è modificata come segue con effetto dalla data pertinente:

     1) tutti i riferimenti agli "allegati I e II" sono sostituiti dai riferimenti all'"allegato I";

     2) all'articolo 4, punto 1, sono soppresse le parole "e all'allegato II per gli aspetti di sanità pubblica";

     3) è abrogato l'allegato II.

 

     Art. 4.

     1. Con effetto dalla data pertinente i riferimenti alle direttive elencate nell'articolo 2 o all'allegato II della direttiva 92/118/CEE sono intesi, a seconda del contesto, come riferimenti ai seguenti atti:

     a) regolamento (CE) n. 853/2004;

     b) regolamento (CE) n. 854/2004; oppure

     c) direttiva 2002/99/CE.

     2. In attesa dell'adozione di criteri microbiologici e requisiti in materia di controllo della temperatura secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004 continuano ad applicarsi i criteri e i requisiti stabiliti nelle direttive di cui all'articolo 2, nell'allegato II della direttiva 92/118/CEE o nelle relative norme di attuazione.

     3. In attesa dell'adozione delle disposizioni necessarie in base al regolamento (CE) n. 852/2004, al regolamento (CE) n. 853/2004, al regolamento (CE) n. 854/2004 ovvero alla direttiva 2002/99/CE, continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, i seguenti atti:

     a) norme di attuazione adottate in base alle direttive di cui all'articolo 2;

     b) norme di attuazione adottate in base all'allegato II della direttiva 92/118/CEE, eccettuata la decisione 94/371/CE;

     c) norme di attuazione adottate in base alla direttiva 72/462/CEE; e

     d) elenchi provvisori dei paesi terzi e degli stabilimenti di paesi terzi stilati in conformità della decisione 95/408/CE.

 

     Art. 5.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le norme di polizia sanitaria di cui alla direttiva 72/462/CEE continuano ad applicarsi solo all'importazione di animali vivi.

     2. Con effetto dalla data pertinente, la direttiva 72/462/CEE continua ad applicarsi solo all'importazione di animali vivi.

 

     Art. 6.

     La direttiva 89/662/CEE è modificata come segue con effetto dalla data pertinente:

     1) I riferimenti ai:

     a) "prodotti di origine animale disciplinati dalle direttive riportate nell'allegato A" di cui all'articolo 1;

     b) "prodotti ottenuti conformemente alle direttive menzionate nell'allegato A" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono sostituiti da "prodotti di origine animale disciplinati dagli atti di cui all'allegato A".

     2) L'allegato A è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

 

     Art. 7.

     Nella decisione 95/408/CE l'articolo 9 è sostituito dal seguente con effetto dalla data di entrata in vigore della presente direttiva:

     "Articolo 9

     La presente decisione si applica fino alla "data pertinente", come definita all'articolo 1 della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano."

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data pertinente. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 9.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 10.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


[1] Direttiva così interamente rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 2 giugno 2004, n. L 195.