§ 1.5.E13 - Regolamento 27 marzo 2003, n. 544.
Regolamento (CE) n. 544/2003 della Commissione che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:27/03/2003
Numero:544


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.E13 - Regolamento 27 marzo 2003, n. 544.

Regolamento (CE) n. 544/2003 della Commissione che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 28 marzo 2003, n. L 81).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 61/2003 della Commissione, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare.

     (2) I limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari.

     (3) Nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore).

     (4) Al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni. Tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale. È pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi.

     (5) Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele.

     (6) Bacitracina deve essere inserito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90.

     (7) Zolfo deve essere inserito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90.

     (8) Prima di porre in vigore il presente regolamento occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, sulla base delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni di immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate ai sensi della direttiva 2001/82/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Il presente regolamento si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

 

ALLEGATO

 

     A. La seguente sostanza è inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90:

     1. Agenti antinfettivi

     1.2 Antibiotici

     1.2.12 Polipeptidi

 

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

«Bacitracina

Somma di bacitracina A, bacitracina B e bacitracina C

Conigli

150 µg/kg

Muscolo

 

 

 

150 µg/kg

Grasso

 

 

 

150 µg/kg

Fegato

 

 

 

150 µg/kg

Rene»

 

     B. La seguente sostanza è inserita nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90:

     1. Composti inorganici

 

Sostanze farmacologicamente attive

Specie animale

«Zolfo

Tutte le specie da produzione alimentare»