| Settore: | Normativa europea | 
| Materia: | 1. agricoltura | 
| Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene | 
| Data: | 17/07/2001 | 
| Numero: | 600 | 
| Sommario | 
| Art. 1. L'allegato della decisione 97/232/CE è sostituito dall'allegato III della presente decisione. | 
| Art. 2. Gli allegati I e II della decisione 98/372/CE sono sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione. | 
| Art. 3. 1. La decisione 1999/542/CE è abrogata. | 
| Art. 4. La presente decisione si applica a partire dal 1° agosto 2001. | 
| Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. | 
§ 1.5.C29- Decisione 17 luglio 2001, n. 600.
Decisione 2001/600/CE della Commissione recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali provenienti dalla Bulgaria in seguito a un focolaio di febbre catarrale degli ovini, recante abrogazione della decisione 1999/542/CE, recante modifica della decisione 98/372/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti la Bulgaria e recante modifica della decisione 97/232/CE che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini [notificata con il numero C(2001) 1930]
(G.U.C.E. 3 agosto 2001, n. L 210).
     L'allegato della 
     Gli allegati I e II della 
     1. La 
2. Gli Stati membri che ricevono animali vivi delle specie bovina, ovina e caprina che siano transitati attraverso il territorio della Bulgaria garantiscono che tali animali non abbiano attraversato la parte della Bulgaria comprendente le province di Bourgas, Jambol, Hasskovo e Kardjali.
La presente decisione si applica a partire dal 1° agosto 2001.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
(Omissis).
(Omissis).
(Omissis).