§ 1.5.478 - Decisione 19 luglio 1999, n. 534.
Decisione (CE) n. 99/534 del Consiglio relativa alle misure applicabili al trattamento di taluni rifiuti di origine animale per la protezione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:19/07/1999
Numero:534


Sommario
Art. 1.      1. La presente decisione si applica alla trasformazione di rifiuti animali di mammiferi ad alto e a basso rischio di cui alla direttiva 90/667/CEE, compresi i sottoprodotti di mammiferi non [...]
Art. 2.      1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i grassi fusi ottenuti da rifiuti di ruminanti vengano purificati in modo tale che il tenore massimo di impurità insolubili residue totali non [...]
Art. 3.      In deroga all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 2, gli Stati membri possono autorizzare
Art. 4.      1. Gli Stati membri provvedono affinché gli impianti per la trasformazione dei rifiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, autorizzati ai sensi della direttiva 90/667/CEE, diversi dagli impianti [...]
Art. 5.      Nell'allegato II della decisione 97/735/CE, i termini "definite dal comitato scientifico veterinario" sono sostituiti dai termini "stabilite nell'allegato III della decisione 1999/534/CE"
Art. 6.      1. La decisione 96/449/CE è abrogata
Art. 7.      La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 1999. Tuttavia l'articolo 2, paragrafo 1 si applica a decorrere dal 1 gennaio 2001
Art. 8.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.478 - Decisione 19 luglio 1999, n. 534. [1]

Decisione (CE) n. 99/534 del Consiglio relativa alle misure applicabili al trattamento di taluni rifiuti di origine animale per la protezione dalle encefalopatie spongiformi trasmissibili, e che modifica la decisione 97/735/CE della Commissione.

(G.U.C.E. 4 agosto 1999, n. L 204).

 

Art. 1.

     1. La presente decisione si applica alla trasformazione di rifiuti animali di mammiferi ad alto e a basso rischio di cui alla direttiva 90/667/CEE, compresi i sottoprodotti di mammiferi non destinati al consumo umano derivanti dalla produzione di prodotti destinati al consumo umano.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i rifiuti di cui alla presente decisione siano trasformati nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato I.

     3. Il paragrafo 2 non si applica alla trasformazione:

     a) di materiali a basso rischio ai sensi della direttiva 90/667/CEE per la produzione di alimenti per animali da compagnia;

     b) di rifiuti animali di cui all'articolo 7, punto ii) della direttiva 90/667/CEE, destinati all'alimentazione di animali dei giardini zoologici o dei circhi, di animali da pelliccia, di cani delle mute di equipaggi riconosciuti o di vermi allevati a scopo di pesca;

     c) di ossa sgrassate per la produzione di gelatina;

     d) di pelli per la produzione di gelatina, collagene e proteine idrolizzate, zoccoli, corna, peli;

     e) di ghiandole, tessuti e organi per uso farmaceutico;

     f) di sangue e prodotti a base di sangue;

     g) di latte e prodotti lattiero-caseari;

     h) di rifiuti di animali diversi dai ruminanti per la produzione di grassi fusi, esclusi i ciccioli ottenuti da tale produzione;

     i) di rifiuti animali di ruminanti a basso rischio per la produzione di grassi fusi, esclusi i ciccioli ottenuti da tale produzione;

     j) di rifiuti animali per la produzione di prodotti per i quali è possibile garantire che non entreranno nella catena alimentare umana o animale e che non verranno impiegati come fertilizzanti;

e, fino al 1 luglio 2000:

     k) di rifiuti animali di ruminanti ad alto rischio per la produzione di. grassi fusi, esclusi i ciccioli ottenuti da tale produzione;

     l) delle ossa idonee al consumo umano.

     4. Gli Stati membri che già impongono condizioni per la trasformazione di rifiuti più restrittive di quelle previste all'allegato I possono mantenere le disposizioni nazionali in vigore.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i grassi fusi ottenuti da rifiuti di ruminanti vengano purificati in modo tale che il tenore massimo di impurità insolubili residue totali non superi lo 0,15% in peso.

     2. L'articolo 1, paragrafo 2 e il paragrafo 1 del presente articolo non si applicano alla produzione di grassi fusi ottenuti da rifiuti di ruminanti se tali grassi sono destinati a trasformazione secondo un metodo conforme ai requisiti di almeno uno dei processi descritti nell'allegato II o se è possibile garantire che essi non entreranno nella catena alimentare umana o animale.

 

     Art. 3.

     In deroga all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 2, gli Stati membri possono autorizzare:

     a) la trasformazione dei rifiuti di cui alla presente decisione con un metodo non rispondente ai requisiti di cui all'allegato I, sempreché detta trasformazione sia seguita da un procedimento conforme a tali requisiti, o qualora i materiali proteici così ottenuti siano distrutti mediante interramento, incinerazione, combustione a fini energetici o un metodo simile che ne garantisca un'eliminazione sicura;

     b) la produzione di grassi fusi di origine animale ottenuti da rifiuti di ruminanti ad alto rischio con un metodo non rispondente ai requisiti di cui agli allegati I e II, sempreché tale metodo sia seguito da un procedimento conforme a tali requisiti, o qualora i grassi fusi così ottenuti siano distrutti mediante interramento, incinerazione, combustione a fini energetici o un metodo simile che ne garantisca un'eliminazione sicura.

Gli Stati membri che autorizzano uno dei metodi di cui al primo comma predispongono un sistema di controllo atto a garantire che i rifiuti di cui alla presente decisione che non sono stati trasformati conformemente ai requisiti di cui agli allegati I o II non possano entrare nella catena alimentare animale e non vengano utilizzati come fertilizzanti.

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché gli impianti per la trasformazione dei rifiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, autorizzati ai sensi della direttiva 90/667/CEE, diversi dagli impianti per la trasformazione di rifiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 3 e all'articolo 3, lettera a), operino conformemente ai requisiti di cui all'allegato I e siano convalidati secondo i procedimenti di cui all'allegato III. Gli Stati membri effettuano, ad intervalli regolari, controlli sul funzionamento degli impianti. Gli impianti autorizzati devono tenere registri sulla temperatura, la pressione e la dimensione dei pezzi.

     2. Ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 90/667/CEE, gli Stati membri provvedono affinché nell'elenco degli impianti autorizzati alla trasformazione dei rifiuti animali vengano indicati gli impianti che operano conformemente alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

 

     Art. 5.

     Nell'allegato II della decisione 97/735/CE, i termini "definite dal comitato scientifico veterinario" sono sostituiti dai termini "stabilite nell'allegato III della decisione 1999/534/CE".

 

     Art. 6.

     1. La decisione 96/449/CE è abrogata.

     2. Ogni riferimento alla decisione 96/449/CE si intende fatto alla presente decisione. In particolare, ogni riferimento all'articolo 1, paragrafo 2 della suddetta decisione si intende fatto all'articolo 1, paragrafo 3 della suddetta decisione e ogni riferimento all'allegato della suddetta decisione si intende fatto all'allegato I della presente decisione.

 

     Art. 7.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 1999. Tuttavia l'articolo 2, paragrafo 1 si applica a decorrere dal 1 gennaio 2001.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

REQUISITI DI TRASFORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

 

     Requisiti minimi per la trasformazione di rifiuti animali di mammiferi:

     a) dimensione massima del pezzo: 50 mm

     b) temperatura: > 133 °C

     c) periodo di tempo: 20 minuti senza interruzione

Pressione (assoluta) prodotta mediante vapore saturo [1]: [ge] 3 bar

La trasformazione può essere effettuata con sistema di fusione discontinuo

o continuo.

 

[1] Il metodo del "vapore saturo" consiste nell'eliminare tutta l'aria dalla camera di sterilizzazione e sostituirla con vapore.

 

 

ALLEGATO II

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

 

     1. Transesterificazione o idrolisi: ad almeno 200 °C e ad una pressione corrispondente adeguata per almeno 20 minuti (glicerolo, acidi grassi ed esteri).

     2. Saponificazione con NaOH 12M (glicerolo e sapone):

     - con processo discontinuo: a 95 °C per 3 ore; oppure

     - con processo continuo: a 140 °C e a 2 bar [2000 hPa] per 8 minuti, o condizioni equivalenti.

 

 

ALLEGATO III

PROCEDURE DI CONVALIDA PER GLI IMPIANTI DI

TRASFORMAZIONE DEI RIFIUTI ANIMALI DI MAMMIFERI

 

     Le procedure di convalida devono includere almeno i seguenti elementi.

 

     1) Descrizione del processo (mediante un diagramma di flusso).

 

     2) Identificazione dei punti critici di controllo (PCC) inclusa, per il sistema continuo, la capacità di trasformazione del materiale.

 

     3) Rispetto dei seguenti requisiti di trasformazione:

     a) dimensione massima del pezzo: 50 mm

     b) temperatura: > 133 °C

     c) periodo di tempo: almeno 20 minuti senza interruzione

     d) pressione (assoluta) prodotta mediante vapore saturo: almeno 3 bar

 

     4) Rispetto dei requisiti di cui all'allegato I:

     a) dimensione del pezzo per i processi con trattamento discontinuo sotto pressione e trattamento continuo: è determinata dalla dimensione degli orifizi dell'apparecchio di triturazione o dalla distanza tra le incudini;

     b) temperatura, pressione, tempi di trasformazione e capacità di trasformazione del materiale (solo per il sistema continuo):

     i) trattamento discontinuo sotto pressione:

     - la temperatura deve essere controllata mediante una termocoppia permanente e rilevata in tempo reale,

     - la fase sotto pressione deve essere controllata mediante un manometro permanente e la pressione deve essere rilevata in tempo reale,

     - il tempo di trattamento deve essere riportato su diagrammi tempo/temperatura e tempo/pressione,

almeno una volta all'anno, la termocoppia e il manometro devono essere calibrati;

     ii) trattamento continuo sotto pressione:

     - la temperatura e la pressione devono essere controllate per mezzo di termocoppie o di una pistola a infrarossi e di manometri, posti in punti ben definiti del sistema, e devono risultare conformi ai requisiti di cui all'allegato I nell'intero sistema continuo o in una sezione di esso; temperatura e pressione devono essere rilevate in tempo reale;

     - il valore del tempo minimo di transito in tutta la parte pertinente del sistema continuo in cui temperatura e pressione soddisfano i requisiti di cui all'allegato I deve essere indicato alle autorità competenti per mezzo di marcatori insolubili (ad es. biossido di manganese) o secondo un metodo che offra garanzie equivalenti; una misurazione precisa e un controllo accurato della capacità di trasformazione del materiale sono fondamentali e, nel corso del test di convalida, devono essere effettuati in funzione di un PCC che possa essere monitorato in maniera continua, come ad esempio:

     - la frequenza di rotazione (giri/min) della vite di alimentazione, o

     - l'intensità di corrente elettrica (ampères a un determinato voltaggio), o

     - il tasso di evaporazione/condensazione, o

     - il numero di pompate per unità di tempo.

     Tutti gli strumenti di misurazione e monitoraggio devono essere calibrati almeno una volta all'anno.

     Le procedure di convalida devono essere ripetute periodicamente o quando l'autorità competente lo giudichi necessario, e comunque ogni qualvolta al processo vengano apportate modifiche significative (ad esempio: modifica dei macchinari, cambiamento delle materie prime, ecc.).

 


[1] Decisione abrogata dall’art. 37 del regolamento (CE) n. 1774/2002, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 37.