§ 1.4.124 - Regolamento 30 luglio 1996, n. 1644.
Regolamento (CE) n. 1644/96 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore di taluni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:30/07/1996
Numero:1644


Sommario
Art. 1.      L'aiuto è concesso per le superfici
Art. 2.      1. La Commissione stabilisce l'eventuale superamento della superficie massima garantita e l'importo definitivo dell'aiuto entro il 15 novembre della campagna di commercializzazione di cui [...]
Art. 3.      Gli Stati membri comunicano alla Commissione
Art. 4.      Il regolamento (CEE) n. 2353/89 della Commissione è abrogato
Art. 5.      Tuttavia, per la campagna 1996/1997, si applicano le seguenti misure transitorie
Art. 6.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.4.124 - Regolamento 30 luglio 1996, n. 1644. [1]

Regolamento (CE) n. 1644/96 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore di taluni legumi da granella.

(G.U.C.E. 17 agosto 1996, n. L 207).

 

Art. 1.

     L'aiuto è concesso per le superfici:

     a) che siano state interamente sottoposte a semina e raccolta e coltivate in condizioni di crescita normali

     e

     b) per le quali è stata presentata una domanda di aiuto per superficie prevista a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3887/92.

 

     Art. 2.

     1. La Commissione stabilisce l'eventuale superamento della superficie massima garantita e l'importo definitivo dell'aiuto entro il 15 novembre della campagna di commercializzazione di cui trattasi.

     2. L'aiuto viene versato dallo Stato membro entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'importo definitivo dell'aiuto nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) entro il 15 settembre le superfici, espresse in ettari e in are, per le quali sono state presentate domande di aiuto, ripartite per prodotto,

     b) entro il 1 novembre le superfici per le quali deve essere erogato l'aiuto.

 

     Art. 4.

     Il regolamento (CEE) n. 2353/89 della Commissione è abrogato.

 

     Art. 5.

     Tuttavia, per la campagna 1996/1997, si applicano le seguenti misure transitorie:

     1) in deroga all'articolo 1, lettera b), la domanda è presentata entro e non oltre il 31 agosto 1996.

     La domanda di aiuto reca almeno le indicazioni seguenti:

     - l'identificazione del produttore,

     - le superfici seminate e coltivate per il prodotto o i prodotti di cui trattasi (espresse in ettari e in are) e, qualora il produttore non abbia presentato una domanda di aiuto superfici per la campagna 1995/1996, l'identificazione delle particelle agricole dell'azienda,

     - la dichiarazione del produttore di non aver presentato altre domande di aiuto per ettaro per le stesse superfici, in particolare per gli aiuti previsti nel quadro dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio;

     2) gli Stati membri accertano che l'aiuto non sia concesso per superfici per le quali sia già stata presentata una domanda di aiuto per ettaro in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70; essi adottano inoltre le misure di controllo appropriate e ne informano la Commissione.

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a partire dalla campagna 1996/1997.


[1] Regolamento abrogato dall’art. 172 del regolamento (CE) n. 1973/2004, con la decorrenza e le limitazioni ivi indicate.