§ 1.2.174 - Regolamento 19 giugno 2006, n. 1463.
Regolamento (CE) n. 1463/2006 del Consiglio recante adattamento del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:19/06/2006
Numero:1463


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.2.174 - Regolamento 19 giugno 2006, n. 1463.

Regolamento (CE) n. 1463/2006 del Consiglio recante adattamento del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in seguito all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

(G.U.U.E. 9 ottobre 2006, n. L 277)

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio definisce le norme generali che disciplinano il sostegno comunitario alla politica di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 20072013 e fissa le priorità e le misure in materia.

     (2) Occorre adattare le suddette norme generali e misure per permetterne l'attuazione in Bulgaria e Romania a partire dalla data dell'adesione di tali paesi all'Unione europea.

     (3) A norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 ogni programma di sviluppo rurale deve comprendere un asse Leader obbligatorio che deve rappresentare una percentuale minima del contributo del FEASR a tale programma. Data la mancanza di esperienza della Bulgaria e della Romania nell'attuazione dell'approccio Leader e per permettere a tali paesi di creare la capacità locale necessaria alla sua applicazione, è opportuno che nel periodo 2010-2013 si applichi in questi paesi il contributo finanziario medio del 2,5 % previsto per l'asse Leader.

     (4) Per permettere alla Bulgaria e alla Romania di beneficiare fino al 2013 delle misure transitorie relative al sostegno a favore delle aziende agricole che praticano un'agricoltura di semisussistenza e della costituzione di associazioni di produttori, è opportuno aggiungere la Bulgaria e la Romania all'elenco dei paesi che beneficiano di tali misure.

     (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1698/2005 di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è modificato come segue:

     1) all'articolo 17, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Per la Bulgaria e la Romania, nel periodo 20102013 si rispetta una percentuale media del 2,5 % almeno del contributo totale del FEASR per l'asse 4. Per il calcolo di tale percentuale si tiene conto di tutti i contributi concessi dal FEASR per tale asse nel periodo 20072009.»;

     2) all'articolo 20, lettera d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«misure transitorie per Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia, in particolare:».

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.