§ 1.2.171 - Regolamento 18 settembre 2006, n. 1406.
Regolamento (CE) n. 1406/2006 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1788/2003 che stabilisce un prelievo nel settore del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:18/09/2006
Numero:1406


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.2.171 - Regolamento 18 settembre 2006, n. 1406.

Regolamento (CE) n. 1406/2006 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1788/2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(G.U.U.E. 26 settembre 2006, n. L 265)

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, gli importi riscossi o recuperati in applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

     (2) Al fine di migliorare le previsioni di bilancio e rendere più flessibile la gestione di quest’ultimo, è opportuno rendere disponibile all’inizio dell’esercizio finanziario il prelievo stabilito dal regolamento (CE) n. 1788/2003.

     Occorrerebbe pertanto disporre affinché il versamento del prelievo dovuto abbia luogo nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 30 novembre di ogni anno.

     (3) Affinché il prelievo dovuto dagli Stati membri per il periodo 2005/2006 possa essere reso disponibile all'inizio del prossimo esercizio finanziario, è opportuno prevedere che la disposizione pertinente si applichi a decorrere dal 1° settembre 2006.

     (4) Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (di seguito «i nuovi Stati membri»), i quantitativi di riferimento per le consegne e le vendite dirette sono stati inizialmente fissati nella tabella f) dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003. Successivamente e tenuto conto delle conversioni chieste dai produttori, la Commissione ha adattato tali quantitativi per ciascuno Stato membro a norma dell’articolo 8 del suddetto regolamento.

     (5) I quantitativi di riferimento nazionali per le vendite dirette sono stati fissati sulla base della situazione precedente all’adesione dei nuovi Stati membri. Tuttavia, in seguito al processo di ristrutturazione dei settori lattiero- caseari nei nuovi Stati membri e alle disposizioni più severe adottate in materia di igiene per le vendite dirette, la maggior parte dei singoli produttori sembra aver scelto di non chiedere quantitativi di riferimento individuali per le vendite dirette. Di conseguenza, il totale dei quantitativi di riferimento individuali attribuiti ai produttori per le vendite dirette risulta considerevolmente inferiore ai quantitativi di riferimento nazionali e grandi quantitativi inutilizzati restano pertanto nelle riserve nazionali per la vendita diretta.

     (6) Per risolvere questo problema e consentire di utilizzare i quantitativi riservati alle vendite dirette che potrebbero restare inutilizzati nella riserva nazionale, è opportuno autorizzare, per il periodo 2005/2006, un trasferimento unico dei quantitativi di riferimento per le vendite dirette ai quantitativi di riferimento per le consegne, se richiesto da uno dei nuovi Stati membri.

     (7) Il regolamento (CE) n. 1788/2003 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1788/2003 è modificato come segue:

     1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Gli Stati membri sono debitori verso la Comunità del prelievo risultante dal superamento del quantitativo di riferimento nazionale di cui all'allegato I, stabilito a livello nazionale e separatamente per le consegne e le vendite dirette e lo versano, entro il limite del 99 % dell'importo dovuto, al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 30 novembre successivo al periodo di dodici mesi in questione.»;

     2) all'articolo 8, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

     «Per il periodo 2005/2006, secondo la stessa procedura, per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la Commissione può inoltre adattare la ripartizione tra “consegne” e “vendite dirette” dei quantitativi di riferimento nazionali dopo la fine del periodo in questione, su richiesta dello Stato membro interessato. Tale richiesta deve essere presentata alla Commissione entro il 10 ottobre 2006. Successivamente, la Commissione adatterà la ripartizione quanto prima.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     L'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° settembre 2006.