§ 1.2.146 - Regolamento 22 dicembre 2005, n. 2182.
Regolamento (CE) n. 2182/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:22/12/2005
Numero:2182


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.2.146 - Regolamento 22 dicembre 2005, n. 2182.

Regolamento (CE) n. 2182/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

(G.U.U.E. 30 dicembre 2005, n. L 347).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in particolare gli articoli 145 e 155,

     considerando quanto segue:

      (1) A norma dell’articolo 99, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’ammontare dell’aiuto richiesto per le sementi non deve superare un massimale stabilito dalla Commissione. Qualora l’ammontare totale dell’aiuto richiesto superi il massimale stabilito, l’aiuto per agricoltore viene ridotto proporzionalmente.

      (2) Il capitolo 10 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione stabilisce le condizioni di concessione dell’aiuto per le sementi. A norma dell’articolo 49 del medesimo regolamento, l’aiuto per le sementi è concesso solo a condizione che le sementi siano state commercializzate per la semina da parte del beneficiario entro il 15 giugno dell’anno successivo al raccolto.

      (3) La necessità di applicare un coefficiente di riduzione nel corso dello stesso anno complica considerevolmente l’attuazione del nuovo regime. Per evitare l’applicazione del coefficiente di riduzione suddetto, l’unica alternativa potrebbe essere quella di effettuare tutti i pagamenti in linea di massima quando tutte le sementi sono commercializzate, ossia quando è noto il quantitativo totale di sementi. Ciò comporterebbe tuttavia un notevole ritardo nei pagamenti agli agricoltori, creando loro problemi di ordine finanziario. Per evitare una simile situazione è opportuno istituire un sistema di anticipi per l’aiuto per le sementi.

      (4) Il regolamento (CE) n. 1782/2003, quale modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004, definisce le norme relative agli aiuti accoppiati per il cotone, per l’olio d’oliva e per il tabacco greggio.

      (5) In particolare, il titolo IV, capitolo 10 bis, del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede la possibilità di concedere aiuti diretti per la produzione di cotone. È pertanto necessario stabilire le modalità di applicazione relative alla concessione di tale aiuto.

      (6) A norma dell’articolo 110 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il beneficio dell’aiuto per ettaro per il cotone è subordinato all’obbligo, per l’agricoltore, di utilizzare varietà autorizzate e di coltivare il cotone su terreni agricoli autorizzati dagli Stati membri. Occorre pertanto precisare i criteri di autorizzazione sia delle varietà che dei terreni agricoli idonei alla produzione di cotone.

      (7) Per beneficiare dell’aiuto per ettaro per il cotone, gli agricoltori hanno l’obbligo di seminare terreni autorizzati. È opportuno fissare un criterio per la definizione di semina. Un criterio oggettivo per stabilire se la semina è stata eseguita correttamente è costituito dalla fissazione, da parte degli Stati membri, della densità massima di impianto dei terreni, in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle specificità regionali.

      (8) Il superamento delle superfici di base nazionali stabilite per il cotone dall’articolo 110 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 implica una riduzione dell’importo dell’aiuto da versare per ettaro ammissibile. Per la Grecia è tuttavia opportuno precisare le modalità di calcolo dell’importo ridotto, per tener conto della suddivisione della superficie nazionale in sottosuperfici alle quali si applicano importi di aiuto diversi.

      (9) Gli Stati membri sono tenuti a riconoscere le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone in base a criteri obiettivi riguardanti le dimensioni di tali organizzazioni, i loro compiti e la loro organizzazione interna. La dimensione di un’organizzazione interprofessionale deve essere fissata tenendo conto della necessità che le imprese di sgranatura che ne fanno parte dispongano di una capacità sufficiente di ricezione di cotone non sgranato. Poiché la loro finalità principale è costituita dal miglioramento della qualità del cotone da consegnare, è necessario che le organizzazioni interprofessionali promuovano iniziative a questo scopo a favore dei loro membri.

      (10) Per semplificare la gestione del regime di aiuto, uno stesso produttore può essere membro di una sola organizzazione interprofessionale. Per lo stesso motivo, il produttore membro di un’organizzazione interprofessionale che si impegna a conferire il cotone che produce, può conferirlo esclusivamente ad un’impresa di sgranatura anch’essa membro della stessa organizzazione.

      (11) A norma dell’articolo 110 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003, le organizzazioni interprofessionali possono decidere di differenziare l’aiuto al quale hanno diritto i membri produttori. La tabella di differenziazione deve rispettare criteri relativi in particolare alla qualità del cotone da conferire, escluso ogni criterio connesso all’aumento della produzione. A tal fine, le organizzazioni interprofessionali devono determinare le categorie di parcelle in funzione, in particolare, di criteri relativi alla qualità del cotone prodotto su tali parcelle.

      (12) Per stabilire l’importo dell’aiuto da versare ai produttori membri delle organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone, la tabella deve indicare il metodo di ripartizione dell’importo globale dell’aiuto differenziato tra le varie categorie di parcelle, nonché le procedure di valutazione e di classificazione di ogni parcella in una di tali categorie, le modalità di calcolo dell’importo dell’aiuto per ettaro ammissibile, in funzione del bilancio disponibile per ciascuna categoria, nonché il numero totale di ettari appartenenti ad ogni categoria.

      (13) Per la classificazione delle parcelle in una delle categorie definite in base alla tabella, il cotone conferito può essere analizzato in presenza delle parti interessate.

      (14) Il produttore membro, poiché non ha l’obbligo di conferire il cotone, deve avere diritto almeno alla parte non differenziata dell’aiuto in assenza di conferimento. La tabella di differenziazione deve prevedere questa situazione e fissare l’importo minimo dell’aiuto per ettaro ammissibile in assenza di conferimento.

      (15) Per l’applicazione della tabella e per semplificazione, è necessario considerare tutte le parcelle di uno stesso produttore come appartenenti alla stessa categoria di parcelle, che producono cotone della stessa qualità.

      (16) L’organismo pagatore, dopo aver ricevuto la comunicazione dell’organizzazione interprofessionale in merito all’importo dell’aiuto da versare ai produttori membri, è tenuto a procedere alle verifiche necessarie e al pagamento dell’aiuto.

      (17) La tabella di differenziazione deve essere approvata dallo Stato membro. Al fine di informare tempestivamente i membri produttori, è opportuno prevedere un termine entro il quale Stato membro deve adottare la decisione di approvazione della tabella presentata dall’organizzatore interprofessionale e delle sue eventuali modifiche successive. Visto che non ha l’obbligo di adottare una tabella di differenziazione, l’organizzazione interprofessionale deve avere facoltà di decidere di interrompere l’applicazione della tabella, previa informazione dello Stato membro.

      (18) Il regime di aiuto per il cotone richiede la trasmissione di determinate informazioni ai produttori di cotone, da parte dello Stato membro, relative alla coltivazione del cotone, ad esempio le varietà autorizzate, i criteri oggettivi che presiedono all’autorizzazione dei terreni agricoli e la densità minima di impianto. Al fine di informare tempestivamente gli agricoltori, è necessario che gli Stati membri siano tenuti a comunicare loro tali informazioni entro un dato termine.

      (19) La Commissione è responsabile del controllo del rispetto delle disposizioni relative all’applicazione dell’aiuto specifico per il cotone: è pertanto opportuno che gli Stati membri le trasmettano per tempo le stesse informazioni, insieme ad informazioni relative alle organizzazioni interprofessionali.

      (20) L’applicazione del regime di aiuto per il cotone previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 rende superflue le disposizioni del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d’applicazione del regime di aiuti per il cotone. Appare quindi opportuno abrogare il suddetto regolamento.

      (21) Il titolo IV, capitolo 10 ter, del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede la possibilità di concessione di un aiuto diretto per gli oliveti. È pertanto necessario stabilire modalità d’applicazione relative alla concessione di tale aiuto.

      (22) A norma dell’articolo 110 decies del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri individuano cinque categorie al massimo di superficie olivicole e fissano un aiuto per ettaro SIG olivi per ciascuna di queste categorie. A tal fine, spetta alla Commissione definire un quadro comune di criteri ambientali e sociali, connessi alle caratteristiche dei paesaggi olivicoli e alle tradizioni sociali.

      (23) Per migliorare i controlli, è necessario che le informazioni relative all’appartenenza di ciascun agricoltore alle rispettive categorie di oliveti siano registrate nel sistema di informazione geografica degli oliveti. In caso di modifica delle condizioni ambientali e sociali, è opportuno prevedere la possibilità di adattare le categorie una volta all’anno.

      (24) L’aiuto per gli oliveti è concesso per ettaro SIG olivi. Di conseguenza, è necessario calcolare per ogni agricoltore la superficie ammissibile all’aiuto in base ad un metodo comune in cui l’unità di superficie è espressa in ettaro SIG olivi. Per agevolare le procedure amministrative, è opportuno prevedere deroghe sia per le parcelle aventi una dimensione minima, da stabilirsi dallo Stato membro, sia per le parcelle olivicole situate in un’entità amministrativa in cui lo Stato membro ha istituito un sistema alternativo al SIG degli oliveti.

      (25) Per quanto riguarda il pagamento dell’aiuto per ettaro SIG olivi, è opportuno, in una prima fase e per permettere l’informazione tempestiva degli agricoltori, che lo Stato membro fissi all’inizio di ogni anno un importo indicativo dell’aiuto per ettaro SIG olivi per ciascuna categoria di oliveto. Tale importo indicativo deve essere calcolato in base ai dati disponibili sul numero di agricoltori e sulle superfici che beneficiano dell’aiuto per gli oliveti; lo Stato membro fissa più tardi l’importo definitivo dell’aiuto, sulla scorta di dati più precisi.

      (26) In virtù di una delle condizioni di ammissibilità dell’aiuto per gli oliveti, il numero di olivi presenti nell’oliveto non deve variare di oltre il 10 % rispetto al numero registrato al 1° gennaio 2005. Per controllare il rispetto di tale dispositivo, gli Stati membri devono definire prima di questa data le informazioni necessarie per l’identificazione della parcella olivicola. Per la Francia e il Portogallo, è necessario prevedere un rinvio dei termini fissati per la determinazione delle informazioni relative alle parcelle olivicole, per poter tener conto delle superfici piantate ad olivi nell’ambito dei programmi approvati in virtù dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.

      (27) Per permettere alla Commissione di controllare la corretta applicazione delle disposizioni relative al pagamento dell’aiuto per gli oliveti, è opportuno che gli Stati membri comunichino regolarmente le informazioni relative alle superfici olivicole che beneficiano dell’aiuto e il livello dell’aiuto da erogare per ciascuna categoria di oliveti.

      (28) Il titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede la possibilità di concessione di un aiuto diretto per la produzione di tabacco. È necessario pertanto stabilire le modalità di applicazione relative all’erogazione dell’aiuto.

      (29) Per motivi di chiarezza, è appropriato adottare alcune definizioni.

      (30) È necessario classificare le varietà di tabacco in gruppi a seconda del metodo di cura e dei costi di produzione, tenendo conto delle denominazioni utilizzate del commercio internazionale.

      (31) Tenendo conto del loro ruolo di parte contraente, è necessario riconoscere le imprese di prima trasformazione che sono autorizzate a firmare contratti di coltivazione. È opportuno che tale riconoscimento sia revocato in caso di mancata osservanza delle norme e che gli Stati membri stabiliscano le condizioni speciali relative alla trasformazione del tabacco.

      (32) A norma dell’articolo 110 duodecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ai fini della concessione dell’aiuto occorre fissare le zone di produzione riconosciute per ciascun gruppo di varietà di tabacco in base alle zone tradizionali di produzione. È opportuno autorizzare gli Stati membri a limitare le zone produzione, in particolare allo scopo di migliorare la qualità della produzione.

      (33) Per rendere possibili i controlli e gestire in modo efficace il pagamento dell’aiuto, è opportuno che la produzione di tabacco avvenga nell’ambito di contratti di coltivazione conclusi tra gli agricoltori e le imprese di prima trasformazione. È necessario definire gli elementi essenziali che devono figurare nei contratti di coltivazione per ciascuna campagna. Occorre altresì fissare le date limite per la conclusione e la registrazione dei contratti in modo da poter garantire fin dall’inizio dell’anno del raccolto uno sbocco stabile ai produttori per il loro futuro raccolto e un approvvigionamento regolare delle imprese di trasformazione.

      (34) Per l’efficacia dei controlli, se un contratto di coltivazione è concluso con un’associazione di produttori è necessario che siano comunicati i dati essenziali relativi ad ogni singolo produttore. Per prevenire distorsioni di concorrenza e difficoltà di controllo, è opportuno vietare alle associazioni di produttori di svolgere attività di prima trasformazione. Per rispettare la struttura del mercato, è opportuno disporre che un agricoltore può essere membro di una sola associazione.

      (35) Il tabacco greggio ammissibile all’aiuto deve essere di qualità sana, leale e mercantile ed esente da caratteristiche che ne impediscano la normale commercializzazione.

      (36) Date le peculiarità del regime di aiuto, occorre prendere disposizioni per dirimere eventuali controversie mediante il ricorso a commissioni paritetiche.

      (37) Per poter gestire in modo adeguato la dotazione finanziaria destinata al tabacco greggio, è opportuno che all’inizio dell’anno del raccolto gli Stati membri fissino un importo indicativo dell’aiuto per varietà o gruppo di varietà e l’importo definitivo dell’aiuto solo dopo che siano state effettuate tutte le consegne. L’importo definitivo dell’aiuto non dovrà essere superiore a livello del premio del 2005.

      (38) Per promuovere il miglioramento della qualità e del valore della produzione tabacco, è opportuno permettere agli Stati membri di differenziare l’importo dell’aiuto fissato per ogni varietà o gruppo di varietà in funzione della qualità del tabacco consegnato.

      (39) Il versamento dell’aiuto per il quantitativo di tabacco in foglia consegnato dall’agricoltore all’impresa di prima trasformazione deve essere subordinato al rispetto di determinati requisiti qualitativi minimi. È opportuno che l’aiuto sia adattato nei casi in cui il tasso di umidità del tabacco consegnato sia diverso da quello fissato per ciascun gruppo di varietà in base ad adeguati requisiti qualitativi. Per semplificare i controlli all’atto della consegna, è opportuno fissare i livelli e la frequenza di prelievo dei campioni e la modalità di calcolo del peso adattato ai fini della determinazione del tasso di umidità.

      (40) Occorre limitare il periodo di consegna del tabacco alle imprese di trasformazione onde impedire il riporto fraudolento da un raccolto all’altro. La prassi seguita da vari Stati membri è quella di effettuare i controlli sul luogo di consegna del tabacco anziché sul luogo in cui il tabacco è trasformato. Occorre stabilire i luoghi in cui il tabacco deve essere consegnato e precisare i controlli da effettuare. È necessario che gli Stati membri riconoscano i centri di acquisto.

      (41) Per prevenire le frodi, è opportuno definire le modalità di versamento dell’aiuto. Spetta tuttavia agli Stati membri stabilire modalità di gestione e di controllo più particolareggiate.

      (42) L’aiuto può essere versato solo previa esecuzione di un controllo sulle consegne volto ad accertare l’effettiva realizzazione delle operazioni. È tuttavia opportuno prevedere il versamento ai produttori di un anticipo pari al 50 % dell’importo indicativo dell’aiuto da corrispondere, purché sia costituita una cauzione di importo sufficiente.

      (43) Per ragioni amministrative, in ciascuno Stato membro l’aiuto deve essere concesso unicamente per i prodotti raccolti sul suo territorio. È opportuno prevedere la possibilità che il tabacco sia trasformato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato prodotto. In tal caso, il quantitativo di tabacco greggio deve essere imputato allo Stato membro di produzione, a beneficio dei produttori di tale Stato membro.

      (44) In esito alla riforma del settore del tabacco, il programma di riscatto delle quote di tabacco cesserà di applicarsi. Tuttavia, i produttori che hanno preso parte al programma nel 2002 e nel 2003 continueranno a percepire pagamenti per il riscatto delle loro quote rispettivamente fino al 2007 e al 2008. Attualmente il prezzo di riscatto corrisponde ad una percentuale del premio per il tabacco relativo ad un dato raccolto. A partire dal 1° gennaio 2006, cesserà di applicarsi l’attuale regime di premi per il tabacco, per cui è necessario fissare, in via transitoria, una nuova base di calcolo per il futuro prezzo di riscatto delle quote. I livelli del premio per il tabacco greggio non sono cambiati per i raccolti dal 2002 al 2005. Per ragioni di continuità è quindi opportuno basarsi sul livello del premio del 2005 per il calcolo del prezzo di riscatto delle quote.

      (45) In seguito all’abrogazione del limite di garanzia e del regime dei premi previsti dal regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all’aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio, può essere abrogato. È opportuno anche abrogare, in quanto obsolete, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 85/93 della Commissione, del 19 gennaio 1993, recante modalità di applicazione relative alle agenzie di controllo nel settore del tabacco.

      (46) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1973/2004.

      (47) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue:

     1) all’articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

     «q) aiuto specifico per il cotone di cui al titolo IV, capitolo 10 bis, del suddetto regolamento;

     r) aiuto per gli oliveti di cui al titolo IV, capitolo 10 ter, del suddetto regolamento;

     s) aiuto per il tabacco di cui al titolo IV, capitolo 10 quater, del suddetto regolamento.»;

     2) all’articolo 3, primo comma, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

     «a) entro il 15 settembre dell’anno considerato: i dati disponibili relativi alle superfici o ai quantitativi nel caso del premio per i prodotti lattiero-caseari, dei pagamenti supplementari, delle sementi e del tabacco, di cui agli articoli 95, 96, 99 e 110 duodecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, per i quali è stata presentata domanda di aiuto nell’anno civile in questione, eventualmente suddivisi per sottosuperficie di base;»;

     3) all’articolo 21, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Fatto salvo l’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro sul cui territorio è situata l’azienda che conferisce le patate per la trasformazione in fecola versa l’aiuto per le patate da fecola a ciascun produttore una volta che i quantitativi di patate da lui prodotti nella campagna di commercializzazione considerata siano stati interamente consegnati alle fecolerie e nel termine di quattro mesi dalla data in cui è fornita la prova di cui all’articolo 20 del presente regolamento e sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 19 del presente regolamento.»;

     4) è inserito il seguente articolo 49 bis:

     «Articolo 49 bis. Anticipi

     Gli Stati membri possono concedere anticipi ai moltiplicatori di sementi a partire dal 1° dicembre della campagna di commercializzazione. L’anticipo è proporzionato alla quantità di sementi già commercializzate per la semina, ai sensi dell’articolo 49, purché siano rispettate tutte le condizioni previste al capitolo 10.»;

     5) è inserito il seguente capitolo:

     «CAPITOLO 17 bis

     PAGAMENTO SPECIFICO PER IL COTONE

     Articolo 171 bis. Autorizzazione dei terreni agricoli per la produzione di cotone

     Gli Stati membri stabiliscono criteri oggettivi in base ai quali possono essere autorizzati i terreni agricoli ai fini dell’aiuto specifico per il cotone previsto dall’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     Tali criteri si basano su uno o più dei fattori seguenti:

     a) l’economia agricola delle regioni in cui la produzione di cotone riveste grande importanza;

     b) la situazione pedoclimatica delle superfici considerate;

     c) la gestione delle acque da irrigazione;

     d) le rotazioni e le tecniche colturali rispettose dell’ambiente.

     Articolo 171 bis bis. Autorizzazione delle varietà destinate alla semina

     Gli Stati membri procedono all’autorizzazione delle varietà figuranti nel catalogo comunitario e rispondenti al fabbisogno del mercato.

     Articolo 171 bis ter. Condizioni di ammissibilità

     La semina delle superfici di cui all’articolo 110 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si considera realizzata mediante l’ottenimento della densità minima di piante fissata dallo Stato membro in funzione delle condizioni pedoclimatiche ed eventualmente delle specificità regionali.

     Articolo 171 bis quater. Pratiche agronomiche

     Gli Stati membri sono autorizzati a fissare norme specifiche relative alle pratiche agronomiche necessarie per mantenere le colture in condizioni normali di crescita, ad esclusione delle operazioni di raccolta.

     Articolo 171 bis quinquies. Calcolo dell’importo dell’aiuto per ettaro ammissibile

     1. Fatto salvo l’articolo 171 bis octies del presente regolamento, per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, se la superficie di cotone ammissibile al beneficio dell’aiuto supera la superficie di base nazionale fissata all’articolo 110 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, all’importo dell’aiuto previsto al paragrafo 2 di detto articolo si applica un coefficiente di riduzione, ottenuto dividendo la superficie di base per la superficie ammissibile.

     2. Fatto salvo l’articolo 171 bis octies del presente regolamento, per quanto riguarda la Grecia, se la superficie di cotone ammissibile al beneficio dell’aiuto è superiore a 300 000 ettari, l’importo dell’aiuto da versare per ettaro si ottiene sommando il risultato del prodotto di 594 EUR per 300 000 ettari al prodotto di un importo complementare per la superficie che eccede 300 000 ettari e dividendo tale somma per la superficie totale ammissibile.

     L’importo complementare di cui al primo comma è pari a:

     — 342,85 EUR se la superficie ammissibile è superiore a 300 000 ettari e pari o inferiore a 370 000 mila ettari,

     — 342,85 EUR moltiplicati per un coefficiente di riduzione pari a 70 000 diviso per il numero di ettari ammissibili che superano i 300 000, se la superficie ammissibile è superiore a 370 000 ettari.

     Articolo 171 bis sexies. Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

     Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri riconoscono, ai fini della semina dell’anno successivo, le organizzazioni produttori di cotone che ne fanno richiesta e che:

     a) raggruppano una superficie complessiva superiore ad un limite di almeno 10 000 ettari fissato dal Stato membro e rispondente ai criteri di riconoscimento di cui all’articolo 171 bis e comprendono almeno un’impresa di sgranatura;

     b) realizzano azioni specifiche destinate in particolare a:

     — sviluppare la valorizzazione del cotone non sgranato prodotto,

     — migliorare la qualità del cotone non sgranato rispondente alle esigenze dell’impresa di sgranatura,

     — avvalersi di metodi di produzione rispettosi dell’ambiente;

     c) hanno adottato regole interne di funzionamento relative in particolare:

     — alle condizioni di adesione e ai contributi dei membri, in conformità alle normative nazionale e comunitaria,

     — eventualmente una tabella di differenziazione dell’aiuto per categoria di parcelle, fissata in funzione della qualità del cotone non sgranato da consegnare.

     Tuttavia, per il 2006, gli Stati membri riconoscono le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone entro il 28 febbraio 2006.

     Articolo 171 bis septies. Obblighi dei produttori

     1. Uno stesso produttore non può essere membro di più di un’organizzazione interprofessionale.

     2. Il produttore membro di un’organizzazione interprofessionale ha l’obbligo di conferire il cotone che produce ad un’impresa di sgranatura appartenente alla stessa organizzazione.

     3. La partecipazione dei produttori ad un’organizzazione professionale riconosciuta è esito di adesione volontaria.

     Articolo 171 bis octies. Differenziazione dell’aiuto

     1. La tabella di cui all’articolo 110 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 (di seguito «la tabella»), che include la maggiorazione prevista all’articolo 110 septies, paragrafo 2, dello stesso regolamento, fissa:

     a) gli importi dell’aiuto per ettaro ammissibile che un produttore membro percepisce in funzione della classificazione delle parcelle che detiene nelle categorie fissate a norma del paragrafo 2;

     b) il metodo di ripartizione per categoria di parcelle, a norma del paragrafo 2, dell’importo complessivo riservato alla differenziazione dell’aiuto.

     Ai fini dell’applicazione della lettera a), l’importo di base è pari almeno alla parte non differenziata dell’aiuto per ettaro ammissibile previsto all’articolo 110 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, adattato eventualmente a norma del paragrafo 3 dello stesso articolo.

     Il calcolo di cui alla lettera a) prevede anche l’ipotesi di assenza di conferimento di cotone all’impresa di sgranatura. In tal caso l’importo minimo dell’aiuto per ettaro ammissibile che il produttore membro può percepire è pari almeno alla parte non differenziata dell’aiuto prezzo ammissibile previsto all’articolo 110 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, ritoccato eventualmente a norma del paragrafo 3 dello stesso articolo.

     2. Le parcelle sono classificate in categorie che vengono stabilite dalle organizzazioni interprofessionali di produttori in funzione di almeno uno dei seguenti criteri qualitativi:

     a) lunghezza della fibra del cotone prodotto;

     b) tasso di umidità del cotone prodotto;

     c) tasso medio di impurezze del cotone prodotto.

     La tabella stabilisce le procedure che permettono di valutare ogni parcella in base ai criteri suddetti e classificarla nelle categorie stabilite.

     La tabella non può in nessun caso comportare criteri connessi all’aumento della produzione e all’immissione del cotone sul mercato.

     Ai fini dell’applicazione della tabella, tutte le parcelle di uno stesso produttore possono essere considerate come appartenenti ad una stessa categoria media di parcelle che producono cotone della stessa qualità.

     3. Se necessario, ai fini della classificazione delle parcelle per categoria nella tabella il cotone non sgranato è analizzato mediante il prelievo di campioni rappresentativi al momento della consegna all’impresa di sgranatura in presenza di tutte le parti interessate.

     4. L’organizzazione interprofessionale comunica all’organismo pagatore l’importo da versare a ciascun produttore membro, in applicazione della tabella. L’organismo pagatore procede al pagamento previa verifica della conformità e dell’ammissibilità degli importi di aiuto di cui trattasi.

     Articolo 171 bis nonies. Approvazione e modifiche della tabella

     1. La tabella è comunicata per la prima volta allo Stato membro per approvazione anteriormente al 28 febbraio 2006 per quanto riguarda le semine dell’anno 2006.

     A decorrere da tale comunicazione, lo Stato membro dispone di un mese per decidere in merito all’approvazione della tabella.

     2. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute comunicano allo Stato membro anteriormente al 31 gennaio le modifiche apportate alla tabella per la semina dell’anno in corso.

     Le modifiche apportate alla tabella si considerano approvate salvo se lo Stato membro presenta obiezioni entro un mese dalla data di cui al primo comma.

     In caso di mancata approvazione delle modifiche della tabella, l’aiuto da versare è calcolato in base alla tabella quale precedentemente approvata.

     3. L’organizzazione interprofessionale informa lo Stato membro qualora decida di interrompere l’applicazione della tabella. L’interruzione acquista efficacia per la semina dell’anno successivo.

     Articolo 171 bis decies. Comunicazioni ai produttori e alla Commissione

     1. Anteriormente al 31 gennaio dell’anno considerato, gli Stati membri comunicano agli agricoltori che producono cotone e alla Commissione:

     a) le varietà autorizzate; tuttavia, le varietà autorizzate a norma dell’articolo 171 bis bis dopo tale data devono essere comunicate agli agricoltori anteriormente al 15 marzo dello stesso anno;

     b) i criteri di autorizzazione dei terreni;

     c) la densità minima di piante di cotone di cui all’articolo 171 bis ter;

     d) le pratiche agronomiche richieste.

     2. In caso di revoca dell’autorizzazione di una varietà, gli Stati membri ne informano gli agricoltori entro il 31 gennaio per le semine dell’anno successivo.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:

     a) entro il 30 aprile dell’anno di cui trattasi, i nomi delle organizzazioni interprofessionali riconosciute e le loro principali caratteristiche con riferimento alla superficie, al potenziale di produzione, al numero di produttori membri, al numero di imprese di sgranatura e alle relative capacità di sgranatura;

     b) entro il 15 settembre dell’anno di cui trattasi, i dati relativi alle superfici seminate per le quali è stata presentata domanda di aiuto specifico per il cotone;

     c) entro il 31 luglio dell’anno successivo, i dati definitivi corrispondenti alle superfici seminate per le quali è stato effettivamente versato l’aiuto specifico per il cotone per l’anno di cui trattasi, previa deduzione eventuale delle riduzioni applicabili alle superfici, previste alla parte II, titolo IV, capitolo I, del regolamento (CE) n. 796/2004.»;

     6) è inserito il seguente capitolo:

     «CAPITOLO 17 ter

     AIUTI PER GLI OLIVETI

     Articolo 171 ter. Categorie di oliveti

     1. Gli Stati membri identificano gli oliveti ammissibili all’aiuto di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003 e li classificano in cinque categorie al massimo sulla base di criteri selezionati tra i seguenti:

     a) criteri ambientali:

     i) difficoltà di accesso alle parcelle,

     ii) rischio di degrado fisico dei terreni,

     iii) oliveti particolari: presenza di olivi molto vecchi, di pregio culturale e paesaggistico, situati in pendenza, di varietà tradizionali, rare o situate in zone naturali protette;

     b) criteri sociali:

     i) zone a marcata dipendenza economica dall’olivicoltura,

     ii) zone tradizionalmente dedite all’olivicoltura,

     iii) zone caratterizzate da indicatori economici sfavorevoli,

     iv) aziende che rischiano di abbandonare la coltura degli oliveti,

     v) dimensione degli oliveti nell’azienda,

     vi) zone con caratteristiche distintive quali le produzioni a DOP, IGP, biologiche e integrate.

     2. Gli Stati membri stabiliscono, per ogni agricoltore, l’appartenenza di ciascuna parcella olivicola ammissibile all’aiuto alle categorie di cui al paragrafo 1. Questa informazione è registrata nel sistema di informazione geografica degli oliveti (SIG degli oliveti).

     3. Gli Stati membri possono adattare una volta l’anno le categorie di oliveti definite in applicazione del paragrafo 1.

     Se l’adattamento delle categorie comporta una nuova classificazione degli oliveti, la nuova classificazione si applica a partire dall’anno successivo all’adattamento.

     Articolo 171 ter bis. Calcolo delle superfici

     1. Gli Stati membri calcolano la superficie ammissibile all’aiuto per ogni produttore secondo il metodo comune definito nell’allegato XXIV.

     Le superfici sono espresse in ettari SIG olivi con due decimali.

     2. In deroga al paragrafo 1, il metodo comune definito nell’allegato XXIV non si applica se:

     a) la parcella olivicola è di dimensioni minime, che lo Stato membro stabilisce al di sotto del limite di 0,1 ettari;

     b) la parcella olivicola è situata in un’entità amministrativa che non figura nella base grafica di riferimento del sistema di informazione geografica degli oliveti.

     In tal caso, lo Stato membro determina la superficie olivicola secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori.

     Articolo 171 ter ter. Importo dell’aiuto

     1. Anteriormente al 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri stabiliscono l’importo indicativo dell’aiuto per ettaro SIG olivi per ogni categoria di oliveto.

     2. Anteriormente al 31 ottobre dell’anno considerato, gli Stati membri fissano l’importo dell’aiuto per ettaro SIG olivi per ogni categoria di oliveto.

     Tale importo è calcolato moltiplicando l’importo indicativo di cui al paragrafo 1 per un coefficiente che corrisponde all’importo massimo dell’aiuto, di cui all’articolo 110 decies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tenendo conto, se del caso, della trattenuta prevista al paragrafo 4 dello stesso articolo, diviso per la somma degli importi ottenuti moltiplicando l’importo indicativo dell’aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fissato per ciascuna categoria, per la superficie corrispondente.

     3. Gli Stati membri possono applicare i paragrafi 1 e 2 a livello regionale.

     Articolo 171 ter quater. Determinazione dei dati di base

     1. In base ai dati del SIG degli oliveti e alle dichiarazioni degli agricoltori, ai fini dell’applicazione dell’articolo 110 nonies, lettera c), del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri determinano al 1° gennaio 2005, per ciascuna parcella olivicola, il numero e l’ubicazione degli olivi ammissibili, il numero e l’ubicazione degli olivi non ammissibili, la superficie olivicola e la superficie ammissibile della parcella olivicola, nonché la categoria di appartenenza ai sensi dell’articolo 171 ter.

     2. Per le superfici piantate ad olivi nel quadro di programmi di nuovi impianti in Francia e in Portogallo, approvati dalla Commissione in virtù dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio e registrate nel sistema di informazione geografica degli oliveti anteriormente al 1° gennaio 2007, gli Stati membri determinano le informazioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo, al 1° gennaio 2006 per le parcelle piantate nel 2005 e al 1° gennaio 2007 per le parcelle piantate nel 2006. Queste informazioni sono comunicate agli agricoltori al più tardi nel modulo di domanda unica del 2007.

     Articolo 171 ter quinquies. Comunicazioni

     Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione:

     a) entro il 15 settembre, i dati relativi alle superfici degli oliveti, suddivise per categoria, per le quali è stata presentata domanda di aiuto per l’anno in corso;

     b) entro il 31 ottobre:

     i) i dati relativi alle superfici di cui alla lettera a) considerate ammissibili all’aiuto, tenuto conto delle riduzioni o correzioni previste all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 796/2004,

     ii) il livello dell’aiuto da concedere per ciascuna categoria di oliveti;

     c) entro il 31 luglio, i dati definitivi corrispondenti alle superfici di oliveti, suddivise per categoria, per le quali è l’aiuto è stato effettivamente versato per l’anno precedente.»;

     7) è inserito il seguente capitolo:

     «CAPITOLO 17 quater

     AIUTI PER IL TABACCO

     Articolo 171 quater. Definizioni

     Ai fini del presente capitolo, valgono le seguenti definizioni:

     a) «consegna», ogni operazione che comporti, nel corso della stessa giornata, la fornitura del tabacco greggio ad un’impresa di trasformazione da parte di un produttore o di un’associazione di produttori in forza di un contratto di coltivazione;

     b) «attestato di controllo», il documento rilasciato dal competente organismo di controllo, con il quale si certifica la presa in consegna del quantitativo di tabacco da parte dell’impresa di prima trasformazione, l’avvenuta consegna di detto quantitativo nel quadro di un contratto registrato e la conformità delle operazioni con gli articoli 171 quater quinquies e 171 quater duodecies del presente regolamento;

     c) «impresa di prima trasformazione», una persona fisica o giuridica riconosciuta che procede alla prima trasformazione del tabacco greggio, in nome e per conto proprio, in uno o più stabilimenti di prima trasformazione dotati di impianti e attrezzature idonei;

     d) «prima trasformazione», la trasformazione del tabacco greggio consegnato da un agricoltore sotto forma di prodotto stabile, atto ad essere immagazzinato, condizionato in balle o in imballaggi di qualità conforme alle esigenze degli utilizzatori finali (manifatture);

     e) «associazione produttori», un’associazione che rappresenta gli agricoltori che producono tabacco.

     Articolo 171 quater bis. Gruppi di varietà di tabacco greggio

     Le varietà di tabacco greggio sono classificate nei seguenti gruppi:

     a) Flue cured: tabacchi essiccati in forni, con circolazione d’aria, temperatura e grado igrometrico sotto controllo;

     b) Light air cured: tabacchi essiccati all’aria, al coperto;

     c) Dark air cured: tabacchi essiccati all’aria, al coperto, fermentati prima della commercializzazione;

     d) Fire cured: tabacchi essiccati al fuoco;

     e) Sun cured: tabacchi essiccati al sole;

     f) Basma (sun cured);

     g) Katerini (sun cured);

     h) Kaba Koulac (classico) e simili (sun cured).

     Le varietà di ciascun gruppo sono elencate nell’allegato XXV.

     Articolo 171 quater ter. Imprese di prima trasformazione

     1. Gli Stati membri riconoscono le imprese di prima trasformazione stabilite sul loro territorio ed adottano le condizioni relative a tale riconoscimento.

     Un’impresa di prima trasformazione riconosciuta è autorizzata a firmare contratti di coltivazione se vende, direttamente o indirettamente, senza trasformazione ulteriore, a manifatture di tabacco almeno il 60 % del tabacco di origine comunitaria che commercializza.

     2. Lo Stato membro revoca il riconoscimento se l’impresa di trasformazione non rispetta, deliberatamente o per negligenza grave, le disposizioni comunitarie o nazionali applicabili nel settore del tabacco greggio.

     Articolo 171 quater quater. Zone di produzione

     Le zone di produzione di cui all’articolo 110 duodecies, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 corrispondono, per ciascun gruppo di varietà, a quelle elencate nell’allegato XXVI del presente regolamento.

     Gli Stati membri possono stabilire zone di produzione più ristrette, basandosi in particolare su criteri qualitativi. Una zona di produzione ristretta non può avere una superficie superiore a quella di un comune amministrativo o, per la Francia, di un cantone.

     Articolo 171 quater quinquies. Contratti di coltivazione

     1. Il contratto di coltivazione di cui all’articolo 110 duodecies, lettera c), del regolamento (CE) n. 1782/2003 è stipulato tra un’impresa di prima trasformazione del tabacco, da un lato, e un agricoltore o un’associazione di produttori che lo rappresenta, dall’altro, purché l’associazione di produttori sia riconosciuta dallo Stato membro.

     2. Il contratto di coltivazione è stipulato per varietà o per gruppo di varietà. Esso obbliga l’impresa di prima trasformazione a prendere in consegna il quantitativo di tabacco in foglia previsto nel contratto e l’agricoltore o l’associazione di produttori che lo rappresenta a consegnare all’impresa di prima trasformazione detto quantitativo, entro i limiti della sua produzione effettiva.

     3. Per ogni raccolto, il contratto di coltivazione contiene almeno i seguenti dati:

     a) il nome, il cognome e l’indirizzo delle parti contraenti;

     b) la varietà o il gruppo di varietà di tabacco oggetto del contratto;

     c) il quantitativo massimo da consegnare;

     d) il luogo esatto in cui è coltivato il tabacco, ossia la zona di produzione di cui all’articolo 171 quater quater, la provincia, il comune e gli estremi della parcella in base al sistema integrato di controllo;

     e) la superficie della parcella, escluse strade aziendali o recinzioni;

     f) il prezzo d’acquisto per grado qualitativo, escluso l’importo dell’aiuto, le eventuali spese di servizio e le tasse;

     g) i requisiti qualitativi minimi convenuti per grado qualitativo, con un minimo di tre gradi in funzione della posizione delle foglie sul fusto, nonché l’impegno del produttore a consegnare all’impresa di trasformazione tabacco greggio selezionato per grado qualitativo e rispondente almeno ai suddetti requisiti di qualità;

     h) l’impegno dell’impresa di prima trasformazione a versare all’agricoltore il prezzo di acquisto secondo il grado di qualità;

     i) il termine per il pagamento del prezzo d’acquisto, che non può essere superiore a trenta giorni dalla data della consegna;

     j) l’impegno dell’agricoltore a trapiantare il tabacco sulla parcella di cui trattasi entro il 20 giugno dell’anno del raccolto.

     4. Qualora un ritardo nel trapianto porti a superare la data del 20 giugno, l’agricoltore è tenuto ad informarne entro tale data l’impresa di trasformazione e le autorità competenti dello Stato membro mediante lettera raccomandata precisando il motivo del ritardo e fornendo le informazioni relative ad eventuali cambiamenti di parcella.

     5. Le parti contraenti di un contratto di coltivazione possono aumentare i quantitativi inizialmente precisati nel contratto mediante clausola aggiuntiva scritta. La clausola aggiuntiva è trasmessa per registrazione all’autorità competente entro il quarantesimo giorno successivo al termine previsto per la conclusione dei contratti di coltivazione dall’articolo 171 quater sexies, paragrafo 1.

     Articolo 171 quater sexies. Conclusione e registrazione dei contratti

     1. Salvo forza maggiore, i contratti di coltivazione sono stipulati entro il 30 aprile dell’anno del raccolto. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore.

     2. Salvo forza maggiore, i contratti di coltivazione stipulati sono trasmessi per registrazione all’organismo competente entro 15 giorni dal termine fissato per la loro conclusione, a norma del paragrafo 1.

     L’organismo competente è quello dello Stato membro in cui è effettuata la trasformazione.

     Se la trasformazione è effettuata in uno Stato membro diverso da quello in cui è coltivato il tabacco, l’organismo competente dello Stato membro di trasformazione invia immediatamente copia del contratto registrato all’organismo competente dello Stato membro di produzione. Tale organismo, se non esegue esso stesso i controlli del regime di aiuto, invia copia dei contratti registrati al servizio di controllo competente.

     3. Se il termine per la firma del contratto, di cui al paragrafo 1, o per la trasmissione del contratto di coltivazione, di cui al paragrafo 2, è superato di non oltre quindici giorni, l’aiuto da erogare è ridotto del 20 %.

     Articolo 171 quater septies. Contratti stipulati con un’associazione di produttori

     1. Il contratto di coltivazione stipulato tra un’impresa di prima trasformazione e un’associazione di produttori è corredato di un elenco nominativo degli agricoltori e dei relativi quantitativi massimi da consegnare, con l’ubicazione esatta delle parcelle e della loro superficie, come previsto all’articolo 171quater quinquies, paragrafo 3, lettere c), d) e e).

     L’elenco è presentato per registrazione all’autorità competente entro il 15 maggio dell’anno del raccolto.

     2. L’associazione di produttori di cui al paragrafo 1 non può esercitare l’attività di prima trasformazione del tabacco.

     3. Gli agricoltori che producono tabacco non possono appartenere a più di un’associazione di produttori.

     Articolo 171 quater octies. Requisiti qualitativi minimi

     Il tabacco consegnato all’impresa di trasformazione è di qualità sana, leale e mercantile ed esente dalle caratteristiche elencate nell’allegato XXVII. Gli Stati membri o le parti contraenti possono fissare requisiti qualitativi più rigorosi.

     Articolo 171 quater nonies. Controversie

     Gli Stati membri possono prevedere che le controversie sulla qualità del tabacco consegnato all’impresa di prima trasformazione siano sottoposte ad un organo d’arbitrato. Gli Stati membri stabiliscono le modalità relative alla composizione e alle deliberazioni di tali organismi. Gli organismi di arbitrato includono un ugual numero di rappresentanti dei produttori e delle imprese di trasformazione.

     Articolo 171 quater decies. Ammontare dell’aiuto

     In applicazione dell’articolo 110 duodecies, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri fissano un importo indicativo, per kg, dell’aiuto per varietà o gruppo di varietà di tabacco anteriormente al 15 marzo dell’anno del raccolto. Gli Stati membri possono differenziare il livello dell’aiuto in funzione della qualità del tabacco consegnato. Per ogni varietà o gruppo di varietà, il livello dell’aiuto non può essere superiore all’importo del premio per gruppo di varietà fissato per il raccolto 2005 dal regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio.

     Gli Stati membri fissano un importo definitivo dell’aiuto, per kg, per varietà o gruppo di varietà di tabacco, entro 15 giorni lavorativi dalla data di conclusione della consegna di tutto il tabacco per il raccolto considerato. Se l’importo complessivo dell’aiuto chiesto in uno Stato membro supera il massimale nazionale fissato all’articolo 110 terdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ritoccato a norma dell’articolo 110 quaterdecies del medesimo regolamento, lo Stato membro applica una riduzione lineare agli importi versati ad ogni agricoltore.

     Articolo 171 quater undecies. Calcolo dell’aiuto

     1. L’aiuto da versare agli agricoltori è calcolato in base al peso del tabacco in foglia della varietà o del gruppo di varietà di cui trattasi, corrispondente alla qualità minima richiesta e preso in consegna dall’impresa di prima trasformazione.

     2. Se il tasso di umidità è superiore o inferiore alla percentuale indicata nell’allegato XXVIII per la varietà di cui trattasi, il peso viene adeguato, per ogni punto percentuale di differenza, entro i limiti di tolleranza di cui allo stesso allegato.

     3. I metodi per determinare il tasso di umidità, i livelli e la frequenza del prelievo di campioni e la modalità di calcolo del peso adeguato sono indicati nell’allegato XXIX.

     Articolo 171 quater duodecies. Consegna

     1. Salvo forza maggiore, gli agricoltori consegnano l’intera produzione all’impresa di prima trasformazione entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno del raccolto, pena la perdita del diritto all’aiuto. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore.

     2. La consegna è effettuata direttamente nel luogo in cui il tabacco sarà trasformato, oppure, se lo Stato membro l’autorizza, in un centro d’acquisto riconosciuto. L’organismo di controllo riconosce i centri di acquisto, che devono disporre di infrastrutture, di strumenti di pesatura e di locali adeguati.

     3. Qualora il tabacco non trasformato non sia stato consegnato nei luoghi menzionati al paragrafo 2, oppure se il trasportatore non possieda l’autorizzazione di trasporto per il trasferimento di quantitativi distinti di tabacco dal centro d’acquisto allo stabilimento di trasformazione, l’impresa di prima trasformazione che ha preso in consegna il tabacco contravvenendo alle norme è tenuta a versare allo Stato membro una somma pari all’importo degli aiuti corrispondenti al quantitativo di tabacco in causa. Tale somma è accreditata al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

     Articolo 171 quater terdecies. Pagamento

     L’organismo competente dello Stato membro versa l’aiuto all’agricoltore sulla scorta di un attestato di controllo rilasciato dal competente organismo di controllo che certifica l’avvenuta consegna del tabacco.

     Articolo 171 quater quaterdecies. Anticipi

     1. In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri possono prevedere un sistema di anticipi del pagamento dell’aiuto per il tabacco agli agricoltori.

     2. Gli agricoltori possono presentare una domanda di anticipo dopo il 16 settembre dell’anno del raccolto. Salvo disposizioni contrarie dello Stato membro che ne fosse già in possesso, alla domanda di anticipo sono acclusi i documenti seguenti:

     a) copia del contratto di coltivazione con il rispettivo numero di registrazione;

     b) una dichiarazione scritta dell’agricoltore in cui sono indicati i quantitativi di tabacco che è in grado di consegnare nel raccolto in corso.

     3. Il versamento dell’anticipo, di importo pari al 50 % dell’aiuto da corrispondere al produttore in base a livello indicativo dell’aiuto fissato a norma dell’articolo 171 quater decies, è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari all’importo dell’anticipo stesso maggiorato del 15 %.

     Una volta versato l’intero importo dell’aiuto, la cauzione è svincolata a norma dell’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

     4. L’anticipo è versato a decorrere dal 16 ottobre dell’anno del raccolto ed entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al paragrafo 2 e della prova dell’avvenuta costituzione della cauzione di cui al paragrafo 3.

     L’anticipo versato è dedotto dall’importo dell’aiuto per il tabacco di cui all’articolo 171 quater terdecies.

     5. Gli Stati membri determinano le condizioni complementari per il versamento degli anticipi, in particolare il termine ultimo per la presentazione delle domande. Gli agricoltori non possono presentare domanda di anticipo dopo aver iniziato le consegne.

     Articolo 171 quater quindecies. Trasformazione del tabacco in un altro Stato membro

     1. L’aiuto è versato o anticipato dallo Stato membro in cui il tabacco è stato coltivato.

     2. Se il tabacco è trasformato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato coltivato, lo Stato membro in cui ha luogo la trasformazione comunica allo Stato membro di produzione, dopo aver espletato i controlli necessari, tutti i dati necessari per il versamento dell’aiuto e per lo svincolo delle cauzioni.

     Articolo 171 quater sexdecies. Comunicazioni alla Commissione

     1. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione entro il 31 gennaio dell’anno del raccolto:

     a) nome e indirizzo degli organismi competenti della registrazione dei contratti di coltivazione;

     b) nome e indirizzo delle imprese di prima trasformazione riconosciute.

     La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, l’elenco degli organismi competenti della registrazione dei contratti di coltivazione e delle imprese di prima trasformazione riconosciute.

     2. Lo Stato membro interessato comunica senza indugio alla Commissione le misure nazionali adottate per l’applicazione del presente capitolo.

     Articolo 171 quater sepdecies. Misure transitorie

     Fatte salve future modifiche, i produttori di tabacco le cui quote sono state riscattate durante i raccolti 2002 e 2003 a norma dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2075/92 hanno diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2006 per i rimanenti cinque raccolti successivi a quello del riscatto delle loro quote, di ricevere ogni anno un importo pari a una percentuale del premio erogato per il raccolto 2005, indicata nelle tabelle di cui all’allegato XXX. Tali importi sono versati anteriormente al 31 maggio di ogni anno.»;

     8) l’articolo 172 è modificato come segue:

     a) sono inseriti i seguenti paragrafi:

     «3 bis. Il regolamento (CE) n. 1591/2001 è abrogato. Esso continua tuttavia ad applicarsi per la campagna di commercializzazione 2005/2006.

     3 ter. I regolamenti (CEE) n. 85/93 e (CE) n. 2848/98 sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 2006. Essi continuano tuttavia ad applicarsi per il raccolto 2005.»;

     b) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. I rinvii ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento, escluso il regolamento (CEE) n. 85/93.»;

     9) sono aggiunti gli allegati da XXIV a XXX figuranti nell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006, ad eccezione dell’articolo 1, punto 4), che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO XXIV

Metodo comune di calcolo della superficie olivicola in ettari SIG olivi

 

     Il metodo comune si basa su un algoritmo (1), che determina la superficie olivicola a partire dalla posizione degli alberi ammissibili attraverso un procedimento automatico basato sul Sistema di informazione geografica (SIG).

 

(1) Metodo OLIAREA messo a punto dal Centro comune di ricerca della Commissione europea.

 

     1. DEFINIZIONI

     Ai fini del presente allegato, si intende per:

     a) “parcella oleicola”: una porzione continua di terreno che comprende olivi ammissibili in produzione, che hanno tutti un olivo ammissibile vicino, situato ad una distanza massima definita;

     b) “olivo ammissibile”: un olivo piantato anteriormente al 1° maggio 1998, oppure per Cipro e Malta, anteriormente al 31 dicembre 2001, oppure un olivo di sostituzione o qualsiasi altro olivo piantato nell’ambito di un programma approvato dalla Commissione in virtù dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98, la cui esistenza è registrata nel SIG;

     c) “olivo sparso ammissibile”: un olivo ammissibile in produzione che non soddisfa le condizioni richieste per l’appartenenza ad una parcella olivicola;

     d) “olivo ammissibile in produzione”: un olivo ammissibile di una specie domestica, vivo, a dimora, in qualsiasi stato, formato eventualmente da più tronchi distanti gli uni dagli altri meno di 2 m alla base.

 

     2. TAPPE DELL’ALGORITMO PER L’AIUTO AGLI OLIVETI

 

     Tappa 1: analisi di vicinanza

     Il parametro dell’analisi di vicinanza (P1) definisce una distanza massima di prossimità tra gli olivi ammissibili, precisando se si tratta di alberi sparsi o appartenenti alla medesima parcella olivicola. Il valore P1 rappresenta il raggio che parte da un olivo ammissibile e descrive un cerchio in cui devono rientrare altri olivi ammissibili per poter essere considerati appartenenti allo stesso “perimetro olivicolo”.

     Il valore P1 è fissato in 20 m, distanza che corrisponde ad un valore agronomico massimo per la maggior parte delle regioni. In determinate regioni a coltura estensiva, da definirsi dallo Stato membro, in cui le distanze medie di impianto sono superiori a 20 m, lo Stato membro può decidere di fissare il valore P1 al doppio della distanza media regionale di impianto. In tal caso, lo Stato membro conserva i documenti che giustificano l’applicazione di tale eccezione.

     Gli olivi ammissibili appartenenti ad oliveti con una distanza di impianto superiore a P1 si considerano olivi sparsi ammissibili.

     In un primo tempo, il parametro P1 determina la prossimità degli olivi ammissibili. Si applica quindi una zona cuscinetto attorno a ciascun punto (baricentro degli olivi), i poligoni generati sono fusi e infine una ricerca sulla dimensione dei poligoni determina gli olivi sparsi ammissibili.

 

     Tappa 2: attribuzione di una superficie uniforme agli olivi sparsi ammissibili

     Dopo avere applicato P1, gli olivi ammissibili sono suddivisi in due categorie:

     — olivi ammissibili appartenenti ad un perimetro olivicolo,

     — olivi sparsi ammissibili.

     La superficie attribuita ad un olivo sparso ammissibile (P2) è fissata a 100 m2, ossia un cerchio di raggio pari a 5,64 m il cui centro corrisponde all’olivo sparso ammissibile.

 

     Tappa 3: applicazione della zona cuscinetto interna P3

     Occorre attribuire una superficie al perimetro olivicolo e stabilire un poligono la cui forma rappresenta l’oliveto.

     Dapprima si crea una rete di linee che collegano tutti gli olivi ammissibili del gruppo distanti l’uno dall’altro meno della distanza P1.

     Si sovrappone quindi ad ognuna di queste linee una superficie detta “cuscinetto interno”. Il cuscinetto interno è definito come la serie di punti la cui distanza dalle linee della rete è uguale o inferiore al valore della “larghezza del cuscinetto interno”. Per evitare la formazione di isole che sarebbero classificate come “non olivicole” in un oliveto uniforme, la larghezza del cuscinetto interno deve essere pari alla metà della distanza P1.

     La combinazione di tutti i cuscinetti interni costituisce una prima approssimazione della superficie da attribuire al gruppo di olivi, vale a dire la superficie dell’oliveto.

 

     Tappa 4: applicazione della zona cuscinetto esterna P4

     La superficie definitiva dell’oliveto e la forma definitiva del poligono che rappresenta detta superficie si ottengono applicando una seconda zona cuscinetto, detta “cuscinetto esterno”.

     All’esterno della rete costituita dalle linee che uniscono tutti gli olivi ammissibili piantati lungo i confini dell’oliveto si applica un “cuscinetto esterno”. Il cuscinetto esterno è la serie di punti la cui distanza dalla linea di confine della rete è uguale o inferiore al valore della “larghezza del cuscinetto esterno”. Il cuscinetto esterno si applica solo esternamente a ciascuna linea di confine della rete, mentre il cuscinetto interno si applica internamente ad essa.

     Il cuscinetto “esterno” corrisponde alla metà della distanza media di impianto della parcella olivicola (δ), con una soglia minima di 2,5 m.

     Questa distanza media di impianto tra gli olivi ammissibili è calcolata con la seguente formula:

     Distanza media di impianto δ = √A/N

     dove A = superficie del gruppo di olivi e N = numero degli olivi.

     La distanza media di impianto è determinata per iterazione effettuando i seguenti calcoli:

     — la prima distanza media di impianto δ1 è calcolata utilizzando la superficie (A1) ottenuta applicando solo P3 (cuscinetto interno),

     — si calcola quindi una nuova superficie A2 applicando il cuscinetto esterno δ2= δ1/2,

     — infine, quando la differenza tra An-1 e An non è più significativa, sarà stabilita la superficie An.

     Si ottiene dunque il valore finale P4:

     P4 = max [2,5 m; 1/2 δn]

     dove δn = √A/N

 

     Tappa 5: determinazione della superficie olivicola

     — Tappa 5 a: determinazione del poligono di Voronoi

     Le zone cuscinetto interna ed esterna (P3 e P4) sono combinate per ottenere il risultato finale. Il risultato è un grafico in cui figurano il perimetro olivicolo e la superficie olivicola da registrare nella banca dati del SIG degli oliveti.

     Tale grafico può essere convertito in poligoni di Voronoi, che attribuiscono una superficie a ciascun olivo ammissibile. Un poligono di Voronoi è un poligono formato da tutti i punti di un piano più prossimi ad un determinato punto del reticolo rispetto a qualsiasi altro punto.

     — Tappa 5 b: esclusione delle parti che oltrepassano il confine della parcella di riferimento

     Innanzitutto, occorre sovrapporre i perimetri olivicoli ai confini delle parcelle di riferimento.

     In seguito si eliminano le parti dei perimetri olivicoli che oltrepassano i confini della parcella di riferimento.

     — Tappa 5 c: accorpamento delle isole di superficie inferiore a 100 m2

     Occorre applicare una tolleranza attraverso un valore soglia alla dimensione delle “isole” (ossia parti di appezzamenti non coperte da olivi ammissibili, dopo applicazione del metodo), onde evitare la formazione di “isole” insignificanti. Tutte le isole inferiori a 100 m2 possono essere accorpate. Le “isole” da considerare sono:

     — le “isole interne” (comprese all’interno del perimetro olivicolo generato da OLIAREA) ottenute applicando i parametri P1 e P3,

     — le “isole esterne” (all’interno della parcella di riferimento ma all’esterno della parcella olivicola) ottenute dall’applicazione di P4 e dall’intersezione tra parcelle di riferimento e perimetri olivicoli.

 

     Tappa 6: esclusione degli olivi non ammissibili

     In presenza di olivi non ammissibili nella parcella olivicola, la superficie ottenuta dopo la tappa 5 deve essere moltiplicata per il numero di olivi ammissibili e divisa per il totale degli olivi della parcella olivicola. La superficie così calcolata costituisce la superficie olivicola ammissibile agli aiuti per gli oliveti.

 

     3. TAPPE DELL’ALGORITMO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

     Per determinare il numero di ettari da prendere in considerazione ai fini dell’articolo 43, paragrafo 1, e dell’allegato VII, punto H, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (fissazione dei diritti all’aiuto), si applicano le tappe da 1 a 5 dell’algoritmo sopra descritto e non si applica la tappa 6. Tuttavia non può essere presa in considerazione la superficie degli olivi sparsi di cui alla tappa 2.

     In tal caso, al termine della tappa 5, gli Stati membri possono decidere di accorpare alla superficie olivicola le isole di oltre 100 m2 costituite da terreni agricoli che non hanno dato diritto, nel corso del periodo di riferimento, a pagamenti diretti elencati nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003, escluse le superfici occupate da colture permanenti e da foreste. Qualora lo Stato membro si avvalga di tale opzione, essa si applica a tutti gli agricoltori del suo territorio.

     Gli Stati membri conservano traccia di tale deroga e dei controlli eseguiti nel SIG degli oliveti.

     Lo stesso vale per il calcolo del numero di ettari ammissibili ai fini dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (uso dei diritti all’aiuto).

 

     4. ATTUAZIONE

     Gli Stati membri inseriscono l’algoritmo sopra descritto tra le funzioni del SIG degli oliveti, adattandolo al rispettivo ambiente informatico. I risultati di ogni tappa dell’algoritmo devono essere registrati nel SIG degli oliveti per ogni parcella.

 

 

ALLEGATO XXV

CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETÀ DI TABACCO

di cui all’articolo 171 quater bis

 

     I. FLUE-CURED

     Virginia

     Virgin D e ibridi derivati

     Bright

     Wiślica

     Virginia SCR IUN

     Wiktoria

     Wiecha

     Wika

     Wala

     Wisła

     Wilia

     Waleria

     Watra

     Wanda

     Weneda

     Wenus

     DH 16

     DH 17

 

     II. LIGHT AIR-CURED

     Burley

     Badischer Burley e ibridi derivati

     Maryland

     Bursan

     Bachus

     Bożek

     Boruta

     Tennessee 90

     Baca

     Bocheński

     Bonus

     NC 3

     Tennessee 86

 

     III. DARK AIR-CURED

     Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso

     Paraguay e ibridi derivati

     Dragon Vert e ibridi derivati

     Philippin

     Petit Grammont (Flobecq)

     Semois

     Appelterre

     Nijkerk

     Misionero e ibridi derivati

     Rio Grande e ibridi derivati

     Forchheimer Havanna IIc

     Nostrano del Brenta

     Resistente 142

     Gojano

     Ibridi di Geudertheimer

     Beneventano

     Brasile Selvaggio e varietà simili

     Burley fermentato

     Havana

     Prezydent

     Mieszko

     Milenium

     Małopolanin

     Makar

     Mega

 

     IV. FIRE-CURED

     Kentucky e ibridi derivati

     Moro di Cori

     Salento

     Kosmos

 

     V. SUN-CURED

     Xanti-Yakà

     Perustitza

     Samsun

     Erzegovina e varietà simili

     Myrodata Smyrna, Trapezous e Phi 1

     Kaba Koulak non classico

     Tsebelja

     Mavra

 

     VI. BASMAS

 

     VII. KATERINI E VARIETÀ SIMILI

 

     VIII. KABA KOULAK CLASSICO

     Elassona

     Myrodata di Agrinion

     Zichnomyrodata

 

 

ALLEGATO XXVI

ZONE DI PRODUZIONE RICONOSCIUTE

di cui all’articolo 171 quater quater

 

Gruppo di varietà secondo l’allegato I

Stato membro

Zone di produzione

I. Flue cured

Germania

Schleswig-Holstein, Bassa Sassonia, Baviera, Renania-Palatinato, Baden-Würtemberg, Assia, Saar, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia

 

Grecia

 

 

Francia

Aquitania, Midi-Pirenei, Alvernia-Limosino, Champagne-Ardenne, Alsazia-Lorena, Rodano-Alpi, Franca Contea, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Paese della Loira, Centro, Poitou-Charente, Bretagna, Linguadoca-Rossiglione, Normandia, Borgogna, Nord-Pas-de-Calais, Picardia e Île-de-France

 

Italia

Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria

 

Spagna

Estremadura, Andalusia, Castiglia-Léon e Castiglia-Mancia

 

Portogallo

Beiras, Ribatejo Oeste, Alentejo e regione autonoma delle Azzorre

 

Austria

 

II. Light air-cured

Belgio

 

 

Germania

Renania-Palatinato, Baden-Würtemberg, Assia, Saar, Baviera, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia

 

Grecia

 

 

Francia

Aquitania, Midi-Pirenei, Linguadoca- Rossiglione, Alvernia, Limosino, Poitou-Charente, Bretagna, Paese della Loira, Centro, Rodano-Alpi, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Franca Contea, Alsazia-Lorena, Champagne-Ardenne, Picardia, Nord-Pas-de-Calais, Alta Normandia, Bassa Normandia, Borgogna, isola della Riunione, Île-de-France

 

Italia

Veneto, Lombardia, Piemonte, Umbria, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Friuli, Toscana e Marche

 

Spagna

Estremadura, Andalusia, Castiglia-Léon e Castiglia-Mancia

 

Portogallo

Beiras, Ribatejo Oeste, Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes e regione autonoma delle Azzore

 

Austria

 

III. Dark air-cured

Belgio

 

 

Germania

Renania-Palatinato, Baden-Würtemberg, Assia, Saar, Baviera, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia

 

Francia

Aquitania, Midi-Pirenei, Linguadoca- Rossiglione, Alvernia, Limosino, Poitou- Charente, Bretagna, Paese della Loira, Centro, Rodano-Alpi, Provenza- Alpi-Costa Azzurra, Franca Contea, Alsazia, Lorena, Champagne-Ardenne, Picardia, Nord-Pas-de-Calais, Alta Normandia, Bassa Normandia Borgogna, isola della Riunione

 

Italia

Friuli, Trentino, Veneto, Toscana, Lazio, Molise, Campania e Sicilia

 

Spagna

Estremadura, Andalusia, Castiglia-Léon, Castiglia-Mancia, Comunità valenciana, Navarra, Rioja, Catalogna, Madrid, Galizia, Asturie, Cantabria, zona di Campezo nelle Province basche e La Palma (isole Canarie)

 

Austria

 

IV. Fire-cured

Italia

Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Marche

 

Spagna

Estremadura e Andalusia

V. Sun-cured

Grecia

 

 

Italia

Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Sicilia

VI. Basmas

Grecia

 

VII. Katerini e varietà simili

Grecia

 

 

Italia

Lazio, Abruzzo, Campania e Basilicata

VIII. Kaba Koulak Classico

 

 

Myrodata di Agrinion Zichnomyrodata

Grecia

 

 

 

ALLEGATO XXVII

REQUISITI QUALITATIVI MINIMI

di cui all’articolo 171 quater octies

 

     Può beneficiare dell’aiuto di cui all’articolo 171 quater decies il tabacco di qualità sana, leale e mercantile, tenuto conto delle caratteristiche tipiche delle varietà di cui trattasi, che non presenti le seguenti caratteristiche:

     a) frammenti di foglie;

     b) foglie molto danneggiate dalla grandine;

     c) foglie che presentano gravi difetti d’integrità con la superficie fogliare danneggiata per più di un terzo;

     d) foglie colpite per più del 25 % della loro superficie da malattie o da alterazioni provocate da parassiti;

     e) foglie che presentano residui di antiparassitari;

     f) foglie immature o di colore verde carico;

     g) foglie placcate;

     h) foglie ammuffite o marcite;

     i) foglie con nervature non essiccate, umide o attaccate da marciume o con costole umide e accentuate;

     j) foglie di germogli;

     k) foglie aventi un odore estraneo alla varietà di cui trattasi;

     l) foglie sporche con terra aderente;

     m) foglie il cui tasso d’umidità supera i limiti di tolleranza di cui all’allegato XXVIII.

 

 

ALLEGATO XXVIII

TASSI DI UMIDITÀ

di cui all’articolo 171 quater undecies

 

Gruppo di varietà

Tasso di umidità

(in %)

Tolleranza

(in %)

I. Flue cured

16

4

II. Light air-cured

 

 

Germania, Francia, Belgio, Austria, Portogallo e regione autonoma delle Azzorre

22

4

Altri Stati membri e altre zone di produzione riconosciute del Portogallo

20

6

III. Dark air-cured

 

 

Belgio, Germania, Francia, Austria

 

 

Altri Stati membri

26

4

IV. Fire-cured

22

6

V. Sun cured

22

4

VI. Basmas

16

4

VII. Katerini

16

4

VIII. Kaba Koulak classico, Elassona, Myrodata

16

4

d’Agrinion, Zichnomyrodata

16

4

 

 

ALLEGATO XXIX

METODI COMUNITARI PER ACCERTARE IL

TASSO DI UMIDITÀ DEL TABACCO GREGGIO

di cui all’articolo 171 quater undecies

 

     I. PROCEDIMENTI DA UTILIZZARE

 

     A. Sistema Beaudesson

     1. Apparecchiatura

     Essiccatoio Beaudesson EM 10

     Essiccatoio elettrico ad aria calda, nel quale l’aria attraversa il campione da essiccare mediante convenzione forzata dell’aria per mezzo di apposito ventilatore. Il tasso d’umidità viene accertato tramite pesatura prima e dopo l’essiccazione; la bilancia deve essere graduata in modo che l’indicazione fornita per la massa di 10 g sulla quale si opera corrisponda direttamente al valore del tasso d’umidità in percentuale.

     2. Procedimento

     Deporre una dose di 10 g in una coppella a fondo perforato e introdurla nella colonna di essiccazione, dove viene mantenuta da una ghiera. Azionare l’essiccatoio per 5 minuti, durante i quali l’aria calda provoca l’essiccamento del campione ad una temperatura prossima a 100 °C.

     Al termine dei 5 minuti, il processo si arresta grazie ad un interruttore a tempo automatico. Controllare per mezzo del termometro incorporato nell’apparecchio la temperatura raggiunta dall’aria alla fine del processo di essiccamento. Pesare il campione: l’umidità in esso contenuta può essere accertata direttamente e, se necessario, corretta di qualche decimo in più o in meno, secondo la temperatura rilevata, in base a una tabella fissata all’apparecchio.

 

     B. Sistema Brabender

     1. Apparecchiatura

     Essiccatoio Brabender

     Essiccatoio elettrico costituito da un contenitore cilindrico termoregolato e ventilato mediante convenzione forzata, nel quale si depongono simultaneamente 10 coppelle metalliche, riempite ciascuna di 10 g di tabacco. Queste coppelle vengono poste su un disco rotante a 10 scomparti, che dopo l’essiccazione, grazie a un volano di manovra centrale, conduce tutte le coppelle, una dopo l’altra, ad un apparecchio di pesatura incorporato nell’essiccatoio. Mediante un sistema di leve, ogni coppella viene depositata sul giogo di una bilancia incorporata, senza che sia necessario estrarre i campioni dal contenitore. Trattasi di una bilancia a indicatore ottico, che consente una lettura diretta del tasso d’umidità.

     L’essiccatoio comporta pure una seconda bilancia, che serve unicamente alla preparazione delle dosi iniziali.

     2. Procedimento

     Regolazione del termometro a 110 °C.

     Preriscaldamento del contenitore, 15 minuti al minimo.

     Preparazione di 10 dosi da 10 g cadauna.

     Riempimento dell’essiccatoio.

     Essiccamento per 50 minuti.

     Lettura dei pesi per accertare i tassi d’umidità lordi.

 

     C. Altri metodi

     Gli Stati membri possono applicare altri metodi basati, in particolare, sulla determinazione della resistenza elettrica o sulle proprietà dielettriche del lotto in questione, purché i relativi risultati siano rapportati all’esame di un campione rappresentativo effettuato con uno dei metodo di cui alle lettere A e B.

 

     II. CAMPIONAMENTO

 

     Il campionamento dei tabacchi in foglia onde accertarne il tasso di umidità secondo uno dei metodi di cui ai punti A e B si effettua come segue:

     1. Stratificazione della partita

     Prelevare da ogni collo un numero di foglie proporzionato al peso rispettivo. Il numero delle foglie deve essere sufficiente, in modo da rappresentare correttamente il collo di provenienza.

     Occorre prelevare un numero uguale di foglie esterne, di foglie interne e di foglie mediane.

     2. Omogeneizzazione

     Mescolare tutte le foglie prelevate in un sacco di materia plastica e sminuzzare alcuni chilogrammi (lunghezza di taglio da 0,4 a 2 mm).

     3. Sottocampionamento

     Dopo la trinciatura, mescolare accuratamente il tabacco sminuzzato e prelevare un campione rappresentativo.

     4. Misurazioni

     Le misurazioni devono essere effettuate sulla totalità del prelievo sminuzzato, avendo cura che:

     — non vi siano variazioni di umidità (recipiente o sacco impermeabile),

     — l’omogeneità non vada perduta per via di decantazione (avanzi).

 

     III. LIVELLI E FREQUENZA DEL CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI CALCOLO DEL PESO ADEGUATO

 

     I campioni da prelevare da ciascuna consegna per determinare il tasso d’umidità del tabacco greggio devono essere almeno tre per produttore e per ciascun gruppo di varietà. All’atto della consegna del tabacco, il produttore e l’impresa di prima trasformazione possono chiedere di aumentare il numero di campioni da prelevare.

     Il peso del tabacco consegnato in una stessa giornata per gruppo di varietà è adeguato in base al tasso medio di umidità misurato. Il peso per il quale è corrisposto l’aiuto non viene adeguato se il tasso medio di umidità si scosta di meno di un punto percentuale in più o in meno dal tasso di umidità di riferimento.

     Il peso adeguato è pari al peso totale netto dal tabacco consegnato in una giornata per gruppo di varietà × (100 — tasso di umidità medio)/(100 — tasso di umidità di riferimento per la varietà in questione). Il tasso di umidità dev’essere espresso come numero intero, arrontondando per difetto i decimali tra 0,01 e 0,49 e per eccesso i decimali tra 0,50 e 0,99.

 

 

ALLEGATO XXX

RISCATTO DI QUOTE A TITOLO DEI RACCOLTI 2002 E 2003

di cui all’articolo 171 quater septdecies

 

     Produttori con una quota di produzione inferiore a 10 tonnellate

Gruppo di varietà

Anni

 

I

II

III

IV

V

Quote del gruppo I

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Quote del gruppo II

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Quote del gruppo III

 

 

 

 

 

— raccolto 2002

40 %

40 %

25 %

25 %

20 %

— raccolto 2003

75 %

75 %

50 %

25 %

25 %

Quote del gruppo IV

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Quote del gruppo V

100 %

100 %

75 %

50 %

50 %

Quote del gruppo VI

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Quote del gruppo VII

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Quote del gruppo VIII

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

 

     Produttori con una quota di produzione uguale o superiore a 10 tonnellate e inferiore a 40 tonnellate

Gruppo di varietà

Anni

 

I

II

III

IV

V

Quote del gruppo I

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Quote del gruppo II

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Quote del gruppo III

 

 

 

 

 

— raccolto 2002

35 %

35 %

20 %

20 %

20 %

— raccolto 2003

75 %

50 %

40 %

20 %

20 %

Quote del gruppo IV

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Quote del gruppo V

90 %

90 %

50 %

50 %

50 %

Quote del gruppo VI

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Quote del gruppo VII

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Quote del gruppo VIII

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

 

     Produttori con una quota di produzione uguale o superiore a 40 tonnellate

Gruppo di varietà

Anni

 

I

II

III

IV

V

Quote del gruppo I

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Quote del gruppo II

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Quote del gruppo III

 

 

 

 

 

— raccolto 2002

30 %

30 %

20 %

15 %

15 %

— raccolto 2003

65 %

65 %

20 %

20 %

20 %

Quote del gruppo IV

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Quote del gruppo V

75 %

75 %

40 %

40 %

40 %

Quote del gruppo VI

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Quote del gruppo VII

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Quote del gruppo VIII

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %»