§ 1.2.132 – Regolamento 26 maggio 2005, n. 794.
Regolamento (CE) n. 794/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:26/05/2005
Numero:794


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.2.132 – Regolamento 26 maggio 2005, n. 794.

Regolamento (CE) n. 794/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

(G.U.U.E. 27 maggio 2005, n. L 134).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in particolare l’articolo 145, lettera c), e l’articolo 155,

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione prevede misure transitorie allo scopo di redigere l’elenco delle varietà selezionate ammissibili al premio specifico alla qualità per il frumento duro per il 2005. L’esperienza mostra che in alcuni Stati membri è giustificato applicare le misure transitorie di cui al paragrafo 2 di detto articolo anche per il 2006.

     (2) L’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1973/2004 prevede, in deroga al primo comma di detto paragrafo, la possibilità per gli Stati membri di autorizzare, in un frutteto che produce frutta a guscio, la presenza di alberi diversi dagli alberi da frutta a guscio, purché il loro numero non superi il 10 % del numero minimo di alberi produttori per ettaro stabilito al paragrafo 3 del medesimo articolo. L’applicazione di detta disposizione ha dato luogo ad interpretazioni diverse. Occorre quindi chiarire la portata della norma, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei frutteti che producono frutta a guscio negli Stati membri e precisando che il predetto limite del 10 % si applica al numero minimo di alberi produttori per ettaro o al numero di alberi che producono frutta a guscio effettivamente piantati nel frutteto considerato.

     (3) Il regolamento (CE) n. 1973/2004 deve essere modificato di conseguenza.

     (4) Poiché il regolamento (CE) n. 1973/2004 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005, è opportuno che la relativa modifica sia applicabile a decorrere dalla stessa data.

     (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue:

     1) all’articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo:

     «4. Gli Stati membri possono decidere di stabilire l’elenco delle varietà selezionate ammissibili al premio specifico alla qualità per il frumento duro per il 2006, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, entro il 1° ottobre 2005 per quanto riguarda le varietà invernali ed entro il 31 dicembre 2005 per quanto riguarda le varietà primaverili»;

     2) all’articolo 15, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente testo:

     «In deroga al primo comma, e fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri possono autorizzare la presenza di alberi diversi dagli alberi da frutta a guscio in un frutteto, purché il loro numero non superi il 10 % del numero minimo di alberi stabilito al paragrafo 3 o il numero di alberi da frutta a guscio effettivamente piantati per ettaro di frutteto, a scelta dello Stato membro. Inoltre, gli Stati membri possono autorizzare la presenza di alberi di castagno qualora il numero di alberi stabilito al paragrafo 3 sia rispettato per quanto riguarda gli alberi da frutta a guscio ammissibili.»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     L’articolo 1, punto 2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.