§ 1.2.127 – Regolamento 29 aprile 2005, n. 681.
Regolamento (CE) n. 681/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 in ordine alle condizioni per beneficiare [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:29/04/2005
Numero:681


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.2.127 – Regolamento 29 aprile 2005, n. 681.

Regolamento (CE) n. 681/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 in ordine alle condizioni per beneficiare dei pagamenti per superficie per il lino destinato alla produzione di fibre.

(G.U.U.E. 30 aprile 2005, n. L 110).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in particolare l’articolo 110, secondo comma, primo trattino, punto iii),

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime stabilisce tra l’altro le condizioni che permettono di beneficiare dei pagamenti per superficie per il lino destinato alla produzione di fibre.

     (2) A norma dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1973/2004, la coltivazione di lino destinato alla produzione di fibre può beneficiare dei pagamenti per superficie a condizione che siano utilizzate sementi figuranti nell’elenco di cui all’allegato V dello stesso regolamento. Nel regime dei pagamenti accoppiati stabilito dal regolamento (CE) n. 1782/2003, tuttavia, tale condizione di ammissibilità non è giustificata in quanto l’importo per ettaro per i pagamenti accoppiati per il lino è uguale a quello degli altri seminativi. Nell’ambito del regime disaccoppiato non c’è alcuna disposizione che si riferisca all’elenco di varietà per il lino, per cui per motivi di semplificazione appare opportuno abrogare tale condizione.

     (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1973/2004.

     (4) Poiché il regolamento (CE) n. 1973/2004 si applica alle domande di aiuto relative alle campagne di commercializzazione che iniziano a partire dal 1° gennaio 2005, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è così modificato:

     1) all’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), il testo del punto i) è soppresso;

     2) l’allegato V è soppresso.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica alle domande di aiuto presentate per le campagne che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2005.