§ 1.2.120 – Regolamento 22 dicembre 2004, n. 2217.
Regolamento (CE) n 2217/2004 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:22/12/2004
Numero:2217


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.


§ 1.2.120 – Regolamento 22 dicembre 2004, n. 2217.

Regolamento (CE) n 2217/2004 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nellambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e del regolamento (CE) n. 1788/2003 che stabilisce un prelievo nel  ettore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(G.U.U.E. 23 dicembre 2004, n. L 375).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Data l’ubicazione geografica della località Kleinwalsertal (comune di Mittelberg) e del comune di Jungholz, in territorio austriaco ma accessibili unicamente per strada dalla Germania, il latte ivi prodotto è stato consegnato ad acquirenti tedeschi.

     (2) Da quando il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari, modificato dal regolamento (CEE) n. 856/84, ha istituito il sistema comunitario delle quote latte, il latte commercializzato dai produttori delle suddette località è stato contabilizzato per la fissazione dei quantitativi di riferimento tedeschi.

     (3) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ha introdotto un pagamento diretto nel settore lattiero-caseario a decorrere dal 2004. Tali pagamenti sono basati sui quantitativi di riferimento individuali dei produttori in questione, che sono gestiti dalle autorità tedesche, mentre ai sensi del suddetto regolamento il premio per i prodotti lattiero-caseari dovrebbe essere versato dalle autorità austriache nei limiti del quantitativo di riferimento nazionale per il periodo di 12 mesi 1999/2000, fissato nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 settembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari, e del massimale di bilancio di cui all’articolo 96, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. L’Austria ha calcolato il proprio quantitativo di riferimento nazionale e il massimale senza tener conto dei quantitativi di riferimento individuali dei produttori della località Kleinwalsertal (comune di Mittelberg) e del comune di Jungholz.

     (4) L’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede l’inserimento dei pagamenti a favore del settore lattiero-caseario nel regime di pagamento unico previsto dal medesimo regolamento a decorrere dal 2007. Tuttavia, l’articolo 62 dello stesso regolamento autorizza gli Stati membri ad anticipare detto inserimento al 2005. L’inserimento del premio per i prodotti lattiero-caseari nel regime di pagamento unico è previsto sin dal 2005 in Germania, mentre in Austria avverrà successivamente.

     (5) Ai fini di una gestione corretta e agevole del premio per i prodotti lattiero-caseari e per consentirne l’inserimento nel regime di pagamento unico, occorre modificare il regolamento (CE) n. 1782/2003 in modo che, in Germania e in Austria, i quantitativi di riferimento e i massimali di bilancio di cui all’articolo 95, paragrafo 4, e all’articolo 96, paragrafo 2, tengano conto dei quantitativi di riferimento individuali dei produttori dei suddetti territori. Di conseguenza, occorre modificare anche l’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di convertire i quantitativi di riferimento dei produttori interessati in quantitativi di riferimento austriaci a decorrere dalla campagna lattiera 2004/2005.

     (6) Tuttavia, per i pagamenti da erogarsi nel 2004, essendo già scaduto il termine per l’inoltro delle domande, è opportuno introdurre una deroga all’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, onde autorizzare la Germania a versare il premio ai produttori dei territori austriaci di Kleinwalsertal (comune di Mittelberg) e del comune di Jungholz,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:

     1) All’articolo 95, paragrafo 4, è aggiunto il seguente secondo comma:

     «Tuttavia, per la Germania e l’Austria, il massimale fissato sulla base dei quantitativi di riferimento per il periodo di dodici mesi 1999/2000 è rispettivamente di 27 863 827,288 e di 2 750 389,712 tonnellate.»

     2) All’articolo 96, il paragrafo 2 è modificato come segue:

     a) la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente: «Germania 101,99       204,52       306,78»;

     b) la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente: «Austria 10,06        20,19       30,28».

 

     Art. 2.

     L’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 3.

     In deroga all’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1788/2003, la Germania versa il premio per i prodotti lattiero- caseari e i pagamenti supplementari per il 2004 ai produttori dei territori austriaci di Kleinwalsertal (comune di Mittelberg) e del comune di Jungholz.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica secondo le modalità seguenti:

     a) l’articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005;

     b) l’articolo 2 si applica a decorrere dal 1° aprile 2004;

     c) l’articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

 

 

ALLEGATO

 

     L’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 è modificato come segue:

     1) Il testo della lettera a) è modificato come segue:

     a) la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente:

     «Germania 27 863 827,288»;

     b) la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente:

     «Austria 2 750 389,712».

     2) Il testo della lettera b) è modificato come segue:

     a) la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente:

     «Germania 27 863 827,288»;

     b) la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente:

     «Austria 2 750 389,712».

     3) Il testo della lettera c) è modificato come segue:

     a) la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente:

     «Germania 28 003 146,424»;

     b) la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente:

     «Austria 2 764 141,661».

     4) Il testo della lettera d) è modificato come segue:

     a) la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente:

     «Germania 28 142 465,561»;

     b) la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente:

     «Austria 2 777 893,609».

     5) Il testo della lettera e) è modificato come segue:

     a) la riga relativa alla Germania è sostituita dal testo seguente:

     «Germania 28 281 784,697»;

     b) la riga relativa all’Austria è sostituita dal testo seguente:

     «Austria 2 791 645,558».