§ 1.2.101 – Regolamento 23 gennaio 2004, n. 118.
Regolamento (CE) n. 118/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2419/2001 che fissa le modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:23/01/2004
Numero:118


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.2.101 – Regolamento 23 gennaio 2004, n. 118.

Regolamento (CE) n. 118/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2419/2001 che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio.

(G.U.U.E. 24 gennaio 2004, n. L 17).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, in particolare l'articolo 12,

     considerando quanto segue:

     (1) Alla luce dell'esperienza acquisita in sede di applicazione delle norme sui controlli amministrativi contenute nel regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, risulta opportuno introdurre certe precisazioni circa il tipo di controlli da effettuare e le misure da adottare in caso di dubbi successivamente alla realizzazione delle verifiche incrociate.

     (2) Risulta opportuno introdurre certe precisazioni e certi elementi supplementari per quanto riguarda la campionatura relativa al rischio.

     (3) Vanno potenziate le norme vigenti del regolamento (CE) n. 2419/2001 in materia di telerilevamento così che questa tecnica possa venire utilizzata adeguatamente in sede di attuazione dei controlli da parte degli Stati membri.

     (4) Alla luce dell'esperienza acquisita, le disposizioni vigenti per quanto riguarda i tempi e i contenuti di certi controlli in loco per il premio «bovini» vanno modificate al fine di garantire un'impostazione equilibrata ed uniforme.

     (5) Le disposizioni vigenti relative alle capre e alle pecore dovranno essere sviluppate alla luce della realtà pratica, poiché risulta talvolta necessari sostituire gli animali durante il periodo di detenzione, e al fine di evitare, in certi casi, penalizzazioni indebite a danno di certi agricoltori che detengono sia capre che pecore. I termini fissati per la sostituzione, l'iscrizione della medesima nel registro e la comunicazione della sostituzione all'autorità competente dovranno essere fissati in considerazione della durata del periodo di detenzione e della necessità di un efficace controllo.

     (6) Per tutelare gli interessi finanziari della Comunità, il titolo IV del regolamento (CE) n. 2419/2001 contiene disposizioni in materia di riduzione dell'aiuto comunitario e di esclusione dal medesimo in caso di irregolarità. Alcune di queste disposizioni vanno modificate così da garantire che riduzioni ed esclusioni siano sempre soggette a rigorosa gradazione a seconda della gravità dell'irregolarità commessa.

     (7) Il regolamento (CE) n. 2419/2001 ha introdotto norme in materia di prescrizione per quanto riguarda il recupero dei pagamenti indebitamente versati. Tali norme dovranno, a certe condizioni, applicarsi anche alle domande d'aiuto relative alle campagne di commercializzazione e/o ai periodi di premio iniziati anteriormente al 1° gennaio 2002.

     (8) Va modificato di conseguenza il regolamento (CE) n. 2419/2001.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 2419/2001 è modificato come segue:

     1) L'articolo 16 è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 16. Verifiche incrociate.

     1. I controlli amministrativi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 consentono la rilevazione automatizzata delle anomalie mediante il ricorso alle banche dati informatizzate e comprendono in particolare:

     a) verifiche incrociate relative alle parcelle agricole e agli animali dichiarati, onde evitare che lo stesso aiuto venga concesso indebitamente più di una volta per lo stesso anno civile o per la stessa campagna di commercializzazione o sia indebitamente cumulato ad aiuti erogati nel quadro dei regimi comunitari che comportano dichiarazioni di superfici menzionati all'articolo 9 bis del regolamento (CEE) n. 3508/92;

     b) verifiche incrociate per mezzo della banca dati informatizzata o, nel caso delle domande d'aiuto per superficie, mediante qualsiasi altro sistema computerizzato, allo scopo di accertare l'ammissibilità delle domande di aiuto.

     2. La segnalazione delle irregolarità conseguente alle verifiche incrociate dà luogo ad un controllo effettuato mediante qualsiasi altra procedura amministrativa considerata opportuna ed all'occorrenza mediante un'ispezione fisica in loco.»

     2) L'articolo 19 è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 19. Selezione delle domande da sottoporre a controlli in loco.

     1. L'autorità competente seleziona gli imprenditori che saranno oggetto di controlli in loco sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle domande di aiuto presentate. L'efficacia dei parametri utilizzati per l'analisi del rischio negli anni precedenti è valutata su base annua.

     Per ottenere il fattore di rappresentatività, gli Stati membri selezionano in modo casuale tra il 20 % e il 25 % del numero minimo di imprenditori da sottoporre a controlli in loco indicato all'articolo 18, paragrafo 1.

     2. L'analisi dei rischi tiene conto:

     a) dell'importo dell'aiuto;

     b) del numero di parcelle agricole, della superficie o del numero di animali per i quali l'aiuto è richiesto;

     c) dell'evoluzione rispetto all'anno precedente;

     d) dei risultati dei controlli degli anni precedenti;

     e) dei casi di infrazione al regolamento (CE) n. 1760/ 2000;

     f) di quegli imprenditori che si trovano leggermente al di sopra o al di sotto dei massimali o dei limiti previsti per la concessione degli aiuti;

     g) degli animali sostituiti ai sensi dell'articolo 37;

     h) di altri parametri definiti dagli Stati membri.

     3. L'autorità competente assicura la conservazione dei criteri di selezione di ciascun imprenditore da sottoporre a controllo in loco. L'ispettore che procede al controllo in loco ne è debitamente informato prima dell'inizio del controllo stesso.»

     3) All'articolo 22, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. La determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo appropriato, definito dalla competente autorità e atto a garantire una precisione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali per le misurazioni ufficiali. La tolleranza di misurazione può essere definita dall'autorità competente come una tolleranza che non può superare il 5 % della superficie della parcella agricola o una fascia di 1,5 m rispetto al perimetro della parcella agricola. In termini assoluti la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può comunque essere superiore a 1,0 ha.»

     4) L'articolo 23 è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 23. Telerilevamento.

     1. In relazione al campione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a) gli Stati membri possono ricorrere al telerilevamento, anziché ai controlli in loco tradizionali, alle condizioni fissate dal presente articolo. Se del caso si applicano le disposizioni contenute negli articoli 17, 18, 19 e 20, nella prima frase dell'articolo 21 e nell'articolo 22.

     2. Le zone da controllare mediante telerilevamento sono scelte sulla base di un'analisi dei rischi oppure a caso. In caso di selezione sulla base di un'analisi dei rischi gli Stati membri tengono conto di pertinenti fattori di rischio, in particolare:

     a) della loro importanza finanziaria in termini di aiuti comunitari;

     b) dell'importo dell'aiuto;

     c) della struttura dei sistemi di parcelle agricole e della complessità del paesaggio agricolo;

     d) della mancanza di copertura degli anni precedenti;

     e) dei vincoli tecnici connessi ad un uso efficace del telerilevamento, per quanto riguarda la definizione delle zone;

     f) dei risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti.

     3. Le verifiche in loco mediante telerilevamento coprono:

     — o tutte le domande di aiuto in cui almeno l'80 % della superficie per la quale è stata presentata domanda di aiuto nel quadro dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 si trova all'interno della zona rispettiva,

     — oppure le domande d'aiuto che saranno scelte dall'autorità competente sulla base dell'articolo 19, paragrafo 2. Le domande d'aiuto scelte a caso in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, possono essere controllate mediante telerilevamento.

     4. Allorché un imprenditore sia stato scelto per un controllo in loco in conformità del paragrafo 3, almeno l'80 % delle parcelle agricole per le quali ha presentato una domanda di aiuto nel quadro dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 è sottoposto a controllo mediante telerilevamento.

     5. Nei casi in cui si avvale della possibilità di effettuare verifiche in loco mediante telerilevamento, lo Stato membro ricorre:

     a) alla fotointerpretazione di immagini satellitari o fotografie aeree di tutte le parcelle agricole per ciascuna domanda da controllare a norma del paragrafo 4, onde riconoscere le coperture vegetali e misurare la superficie;

     b) a ispezioni fisiche in campo in relazione a tutte le parcelle agricole per le quali la fotointerpretazione non consente di verificare l'esattezza della dichiarazione in maniera considerata accettabile dall'autorità competente.

     6. Qualora per l'anno in corso non sia più possibile procedere mediante telerilevamento, i controlli supplementari di cui all'articolo 18, paragrafo 2 sono effettuati sotto forma di controlli in loco tradizionali.»

     5) All'articolo 24 il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

     «1. Per i regimi d'aiuto diversi da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999, almeno il 60 % del tasso minimo di verifiche in loco previsto dall'ultima frase dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) viene effettuato per tutto il periodo di detenzione del regime d'aiuto in questione. La restante percentuale di verifiche in loco viene effettuata per tutto il periodo di detenzione di uno di tali regimi d'aiuto.»

     6) All'articolo 32, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Se la differenza è superiore al 50 %, l'imprenditore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2. Tale importo è portato in detrazione dei pagamenti dell'aiuto nell'ambito di un regime tra quelli citati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 cui l'imprenditore ha diritto nel quadro delle domande da lui presentate nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile della risultanza. Se l'importo non può essere portato integralmente in detrazione di tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.»

     7) All'articolo 33 il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Inoltre, quando la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, l'imprenditore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2. Tale importo è portato in detrazione dei pagamenti dell'aiuto nell'ambito di un regime tra quelli citati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 cui l'imprenditore ha diritto nel quadro delle domande da lui presentate nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile della risultanza. Se l'importo non può essere portato integralmente in detrazione di tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.»

     8) All'articolo 34 il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     «2. Qualora venga riscontrata una differenza superiore al 50 % fra la superficie dichiarata e quella determinata ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, l'imprenditore è escluso ancora una volta a concorrenza di una superficie foraggera pari alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Se la superficie da escludere non può essere portata integralmente in detrazione entro tale periodo, il saldo restante viene annullato.»

     9) All'articolo 37 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

     «3. Se l'imprenditore presenta domanda di aiuto sia per le pecore che per le capre, e se non vi sono differenze nel livello di aiuto versato, una pecora può essere sostituita da una capra e viceversa. Le pecore e le capre per le quali viene presentata domanda d'aiuto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2529/2001 possono essere sostituite durante il periodo di detenzione entro i limiti previsti da tale articolo senza perdita del diritto al pagamento dell'aiuto oggetto della domanda.

     4. Le sostituzioni di cui al paragrafo 3 sono effettuate entro il termine di dieci giorni a decorrere dall'evento che ha reso necessaria la sostituzione e sono iscritte nel registro al più tardi il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa. L'autorità competente cui era stata presentata la domanda di premio è informata entro un termine di cinque giorni lavorativi successivi alla sostituzione.»

     10) L'articolo 38 è modificato come segue:

     a) Al paragrafo 2 il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50 %, l'imprenditore è inoltre escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto fino ad un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali determinato in conformità dell'articolo 36, paragrafo 3. Tale importo è portato in detrazione dei pagamenti dell'aiuto nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini cui l'imprenditore ha diritto nel quadro delle domande da lui presentate nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile della risultanza. Se l'importo non può essere portato integralmente in detrazione di tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.»

     b) Al paragrafo 4 il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Inoltre, quando la differenza accertata in conformità del paragrafo 3 è superiore al 20 %, l'imprenditore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali determinato in conformità dell'articolo 36, paragrafo 3. Tale importo è portato in detrazione dei pagamenti dell'aiuto nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini cui l'imprenditore ha diritto nel quadro della domande da lui presentate nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile della risultanza. Se l'importo non può essere portato integralmente in detrazione di tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.»

     11) L'articolo 39 è modificato come segue:

     a) Al paragrafo 1, primo comma è aggiunta la frase seguente:

     «Tuttavia l'importo dell'aiuto da ridurre non è superiore al 20 % dell'importo totale cui ha diritto l'imprenditore.»

     b) Al paragrafo 2 la spiegazione del simbolo «b» della formula è sostituita dal testo seguente:

     «b = il numero di bovini presenti nell'azienda al momento del controllo in loco; tale numero non è inferiore a 1.»

     12) All'articolo 40 è aggiunto il paragrafo seguente:

     «7. Per gli agricoltori che detengono sia pecore che capre aventi diritto allo stesso livello di premio, quando la verifica in loco rivela una differenza nella composizione del gregge in termini di numero di animali per specie, gli animali sono considerati appartenenti allo stesso gruppo.»

     13) Al titolo VI è inserito l'articolo 52 bis seguente:

     «Articolo 52 bis. Prescrizione riguardante le domande d'aiuto relative alle campagne di commercializzazione e ai periodi di premio che hanno avuto inizio anteriormente al 1° gennaio 2002.

     In deroga all'articolo 54, paragrafo 2, e fatte salve norme più favorevoli in materia di periodi di prescrizione applicate dagli Stati membri, l'articolo 49, paragrafo 5 si applica anche alle domande d'aiuto relative alle campagne di commercializzazione e ai periodi di premio iniziati anteriormente al 1° gennaio 2002, a meno che le autorità competenti abbiano già notificato al beneficiario, entro il 1° febbraio 2004, il carattere indebito del pagamento in questione.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.