§ 1.2.78 - Regolamento 10 ottobre 2002, n. 1884.
Regolamento (CE) n. 1884/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2390/1999 per quanto riguarda la forma e il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:10/10/2002
Numero:1884


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.2.78 - Regolamento 10 ottobre 2002, n. 1884.

Regolamento (CE) n. 1884/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2390/1999 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», nonché a fini di monitoraggio e di previsione.

(G.U.C.E. 25 ottobre 2002, n. L 288).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, in particolare l’articolo 4, paragrafo 8,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2001, la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento citato sono stabiliti secondo la procedura prevista all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

     (2) La forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere tenute a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», nonché a fini di monitoraggio e di previsione, sono attualmente stabilite dal regolamento (CE) n. 2390/1999, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 419/2002.

     (3) A seguito di cambiamenti nella nomenclatura del bilancio e al fine di mantenere ottimale e aggiornato il trasferimento di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, è necessario modificare gli allegati del regolamento (CE) n. 2390/1999.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 2390/1999 sono sostituiti dagli allegati I, II e III del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario che ha inizio il 16 ottobre 2002.

 

 

     ALLEGATO I

     (Omissis)

 

     ALLEGATO II

     (Omissis)

 

     ALLEGATO III

     (Omissis)