§ 1.2.63 - Regolamento 19 ottobre 2001, n. 2055.
Regolamento (CE) n. 2055/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2603/1999 recante norme transitorie per il sistema di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:19/10/2001
Numero:2055


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2603/1999, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.2.63 - Regolamento 19 ottobre 2001, n. 2055.

Regolamento (CE) n. 2055/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2603/1999 recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio.

(G.U.C.E. 20 ottobre 2001, n. L 277).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1929/2000, fissa per i regolamenti menzionati al paragrafo 1 dello stesso articolo la data entro cui la Commissione deve ricevere la domanda di pagamento affinché possa proseguire il finanziamento da parte del FEAOG, sezione orientamento. Tale disposizione abbrevia il periodo di tempo previsto in precedenza dalle decisioni della Commissione relative alla concessione di un sostegno da parte della sezione orientamento del FEAOG, in combinato disposto con l'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94.

     (2) Questo termine più breve entro cui la Commissione deve aver ricevuto le domande di pagamento potrebbe comportare spese notevolmente inferiori da parte del FEAOG, sezione orientamento. È quindi opportuno prolungare il termine in causa in modo da permettere l'intera utilizzazione degli stanziamenti disponibili nell'ambito della sezione orientamento del FEAOG.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. All'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2603/1999, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     2. All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2603/1999, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.