§ 40.2.199 - Deliberazione 4 agosto 2005, n. 175.
Regolamentazione delle unità di produzione di energia elettrica e pompaggio di rilevanza strategica: modificazioni ed integrazioni alle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:04/08/2005
Numero:175

§ 40.2.199 - Deliberazione 4 agosto 2005, n. 175.

Regolamentazione delle unità di produzione di energia elettrica e pompaggio di rilevanza strategica: modificazioni ed integrazioni alle disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03.

(G.U. 20 agosto 2005, n. 193)

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

     Nella riunione del 4 agosto 2005

     Visti:

     la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003;

     la legge 14 novembre 1995, n. 481;

     il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed, in particolare, l'art. 3;

     l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03);

     la deliberazione 30 dicembre 2004, n. 253/04 (di seguito: deliberazione n. 253/04);

     la deliberazione 25 febbraio 2005, n. 36/05 (di seguito: deliberazione n. 36/05);

     il documento per la consultazione 19 novembre 2004 recante condizioni vigenti dal 1° gennaio 2005 per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: documento per la consultazione 19 novembre 2004);

     il documento per la consultazione 5 maggio 2005 recante misure per la promozione della concorrenza nell'offerta di energia elettrica (di seguito: documento per la consultazione 5 maggio 2005) ed, in particolare, il paragrafo 4.1.

     Considerato che:

     le unità di produzione classificate quali pompaggio fra le tipologie di cui all'art. 10 della deliberazione n. 168/03 sono costituite da impianti di generazione idroelettrici a serbatoio esercibili in maniera reversibile, vale a dire che, prelevando energia elettrica dalla rete, possono pompare acqua nel serbatoio in quota con conseguente stoccaggio di energia potenziale che, in un successivo periodo, può essere riconvertita in energia elettrica e immessa in rete;

     lo schema di regole per il dispacciamento di merito economico (di seguito: lo schema di regole) trasmesso all'Autorità dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete), in data 30 dicembre 2004 (prot. Autorità n. 029110 in pari data), identifica una nuova tipologia di unità di produzione di energia elettrica, non espressamente prevista dalla deliberazione n. 168/03, denominata «unità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza»;

     lo schema di regole individua uno speciale trattamento per le unità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza in ragione della loro essenzialità ed unicità, ai fini della sicurezza del sistema, in termini di tipologia di risorsa fornita al Gestore della rete nell'ambito del dispacciamento;

     l'Autorità, con deliberazione n. 253/04, ha approvato lo schema di regole con efficacia per l'anno 2005 (di seguito: regole per il dispacciamento 1° gennaio 2005), riservandosi ulteriori approfondimenti ed eventuali conseguenti richieste di modificazioni o integrazioni, da compiersi successivamente alla pubblicazione della citata deliberazione;

     l'Autorità, con deliberazione n. 36/05, ha richiesto al Gestore della rete di modificare ed integrare le regole per il dispacciamento 1° gennaio 2005, nonchè di specificare, tra l'altro, le modalità di utilizzo delle unità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza e di trasmettere alla medesima Autorità proposte circa la definizione di una nuova tipologia specifica di risorsa per il servizio di dispacciamento, relativamente al particolare utilizzo attuato dal Gestore della rete delle unità di produzione e di pompaggio di particolare rilevanza;

     il Gestore della rete ha trasmesso, in data 17 giugno 2005 (prot. Autorità n. 13793 del 21 giugno 2005), il documento «Individuazione di una tipologia omogenea di risorse per il servizio di dispacciamento comprensiva delle unità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza» (di seguito: documento sulle unità di produzione e pompaggio) che analizza le caratteristiche delle unità di produzione e pompaggio e la loro estrema rilevanza ai fini della risoluzione di importanti problematiche di bilanciamento delle immissioni e dei prelievi in rete nell'ambito del dispacciamento;

     il documento sulle unità di produzione e di pompaggio precisa che le unità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza costituiscono la principale risorsa di pronta utilizzazione per il Gestore della rete ai fini del bilanciamento, in quanto:

     a) sebbene possano contribuire alla riserva terziaria di pronta utilizzazione sia le unità termoelettriche rotanti che le unità idroelettriche, queste ultime sono caratterizzate da gradienti di presa di carico assai maggiori;

     b) nell'ambito delle unità idroelettriche, le unità idroelettriche di produzione e pompaggio di particolare rilevanza, rispetto alle unità idroelettriche (non reversibili) di sola produzione, consentono di:

     modulare sia in fase di produzione che in fase di pompaggio (consumo);

     rendere disponibili, tramite il distacco istantaneo della pompa, grandi quantità di energia (bilanciamento a salire) in tempi molto brevi;

     essere largamente indipendenti per il proprio funzionamento dagli apporti naturali e di non incidere sulla disponibilità della risorsa idrica nel medio-lungo termine;

     reintegrare il margine di riserva pronta in caso di necessità, essendo possibile ripristinare i volumi d'acqua nei bacini di monte o di valle a seguito dell'utilizzo, rispettivamente, in produzione o in pompaggio;

     c) l'uso delle risorse idroelettriche di sola produzione nella fase di bilanciamento è altresì limitata dal fatto che tali unità sono generalmente parte di un'asta idroelettrica, per cui l'utilizzazione dell'impianto di testa all'asta influisce sulla gestione degli impianti a valle; sono invece indipendenti dalla gestione di aste idroelettriche le unità di produzione e di pompaggio di particolare rilevanza;

     il documento sulle unità di produzione e pompaggio evidenzia, altresì, il ruolo imprescindibile che le unità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza svolgono nella risoluzione di tre peculiari problematiche di dispacciamento, ovvero:

     a) nel passaggio dell'esercizio dal giorno attuale al giorno successivo;

     b) nelle ore di basso carico;

     c) nella fase di presa di carico del mattino;

     qualora le unità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza attuassero autonomamente i propri programmi di immissione e prelievo senza alcun riguardo particolare all'interesse generale di salvaguardia della sicurezza del sistema elettrico nazionale, nel passaggio da un giorno a quello successivo, ne potrebbero derivare significative discontinuità dei prelievi con possibili impatti sulla sicurezza del sistema;

     nelle ore di basso carico si riscontra tipicamente scarsità di riserva terziaria a scendere, imputabile alla scarsa flessibilità del parco termoelettrico; e che il mantenimento dei margini a scendere delle unità di produzione di pompaggio costituisce il metodo più efficace e sicuro per far fronte a tale problematica, in quanto i tempi di avviamento delle unità termoelettriche tradizionali risultano normalmente incompatibili con lo spegnimento notturno e il rientro in servizio diurno, procedura che oltretutto è affetta dal rischio di mancati o tardivi avviamenti;

     i prelievi delle unità di produzione e di pompaggio di particolare rilevanza durante le ore notturne rappresentano, assieme ai carichi interrompibili e prioritariamente rispetto all'utenza diffusa, un carico distaccabile automaticamente in condizioni di funzionamento in emergenza del sistema e che tale modalità di funzionamento delle citate unità è un elemento essenziale nel piano di difesa del sistema elettrico nazionale, a fronte di un improvviso squilibrio tra immissioni e prelievi, come previsto al capitolo 6, paragrafo 6.2 del piano di difesa del sistema elettrico (doc. DRRPX04052 del 5 ottobre 2004);

     l'utilizzo delle unità di produzione e di pompaggio nell'ambito delle strategie di alleggerimento automatico del carico in condizioni di funzionamento in emergenza del sistema, non solo si configura come prioritario al distacco dei carichi interrompibili (che ha luogo mediante azione manuale, ad eccezione di quelli asserviti ad un alleggeritore di carico automatico) e dell'utenza diffusa, bensì addirittura essenziale nelle ore notturne in quanto permette di compensare la minore azione del normale piano di alleggerimento del carico dovuta ai bassi livelli di carico nelle suddette ore;

     ai fini del mantenimento del bilanciamento di immissioni e prelievi nella fase di presa di carico della mattina, caratterizzata da una elevata rapidità in un arco temporale di qualche minuto e da un grado di incertezza dell'ordine di qualche minuto circa l'istante di avvio, è indispensabile l'utilizzo sia delle unità disponibili alla riserva secondaria che delle unità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza, disponibili al bilanciamento di pronta utilizzazione;

     quand'anche una singola unità di produzione e pompaggio non risultasse di per sè necessaria per la risoluzione delle problematiche illustrate ai precedenti alinea, la capacità complessiva delle unità di produzione e pompaggio nella titolarità di uno stesso utente del dispacciamento potrebbe risultare essenziale in quanto indispensabile ai fini della risoluzione delle citate problematiche di dispacciamento;

     per quanto osservato al precedente alinea, l'indispensabilità nella risoluzione delle specifiche problematiche di dispacciamento deve essere valutata avendo riguardo anzitutto alla eventuale impossibilità che, in assenza delle unità di produzione e pompaggio nella titolarità di un singolo utente del dispacciamento, gli altri utenti del dispacciamento siano in grado di soddisfare integralmente le esigenze del Gestore della rete mediante unità di produzione con le medesime caratteristiche.

     Considerato, inoltre, che:

     oltre alle motivazioni di carattere tecnico di cui al precedente considerato, al paragrafo 4.1 del documento per la consultazione 5 maggio 2005 è stata posta in consultazione la possibilità di segregare, anche mediante obbligo di cessione di capacità produttiva o della sola disponibilità della medesima, le unità di produzione e di pompaggio per far fronte a situazioni specifiche e ben delimitate di assenza di concorrenza con riferimento ad una specifica tipologia di risorsa essenziale per il sistema elettrico, nonchè la possibilità di prevedere una regolazione autonoma di tale risorsa come attività di «stoccaggio energetico finalizzato all'erogazione di energia elettrica», in quanto esse rappresentano uno dei pochi strumenti ad oggi economicamente convenienti di immagazzinamento dell'energia elettrica attraverso la sua conversione in energia meccanica potenziale;

     la quasi totalità dei soggetti interessati alla consultazione di cui al precedente alinea ha trasmesso osservazioni che condividono la proposta dell'Autorità di cui al paragrafo 4.1 del documento per la consultazione 5 maggio 2005.

     Ritenuto:

     stante il ruolo assolto dalle unità di produzione e pompaggio ai fini della sicurezza del sistema elettrico nonchè la presenza di un utente del dispacciamento detentore di oltre il 90% della capacità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza identificata dal Gestore della rete, che non sia opportuno assoggettare l'approvvigionamento dello stoccaggio per la sicurezza del sistema ai rischi di esercizio del potere di mercato insiti nei meccanismi di selezione delle offerte adottati nel mercato elettrico;

     opportuno modificare e integrare la deliberazione n. 168/03, prevedendo:

     a) l'introduzione di una apposita tipologia di risorsa finalizzata alla risoluzione delle problematiche di cui ai precedenti alinea, denominata stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema, alla fornitura della quale siano abilitate tutte le unità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza, come identificate dal Gestore della rete nel documento sulle unità di produzione e pompaggio;

     b) l'accertamento dell'eventuale indispensabilità della capacità di produzione e pompaggio nella titolarità di un utente del dispacciamento ai fini della fornitura di stoccaccio di energia per la sicurezza del sistema;

     c) il calcolo della capacità di produzione e di pompaggio nella titolarità del predetto utente del dispacciamento che è da considerarsi strategica in quanto imprescindibile ai fini della risoluzione delle problematiche di cui ai precedenti alinea, tenuto conto della capacità di produzione e di pompaggio nella titolarità di altri utenti del dispacciamento;

     d) l'assoggettamento al controllo del Gestore della rete di una o più unità di produzione e pompaggio nella titolarità del predetto utente del dispacciamento, fino a decorrenza della capacità di produzione e pompaggio strategica, ai soli fini della definizione delle relative offerte nel mercato elettrico, in quanto l'interesse generale di preservare la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale risulta prevalente rispetto ad ogni altro legittimo modo di utilizzo delle predette unità;

     Delibera:

 

     1. Di modificare ed integrare la deliberazione n. 168/03, nei termini di seguito indicati:

     a) all'art. 1, comma 1.1, dopo l'alinea «- insufficienza di offerta è la condizione che si verifica qualora la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella suddetta zona, è inferiore alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima, al netto dell'energia elettrica importata» sono inseriti i seguenti alinea:

     b) «- macrozona A è la macrozona A di cui all'art. 3 della deliberazione n. 50/05»;

     c) «- macrozona B è la macrozona B di cui all'art. 3 della deliberazione n. 50/05»;

     d) «- macrozona C è la macrozona C di cui all'art. 3 della deliberazione n. 50/05»;

     e) «- macrozona D è la macrozona D di cui all'art. 3 della deliberazione n. 50/05»;

     f) «- macrozona Continente è la macrozona costituita aggregando le macrozone A e D»;

     g) all'art. 8, comma 8.2, lettera a), le parole «avendo cura di non accorpare in una stessa tipologia risorse differenti, a meno che non ricorrano condizioni tecniche o economiche che ne giustifichino l'accorpamento» sono sostituite con le parole «avendo cura di non includere in una stessa tipologia, indipendentemente degli algoritmi di calcolo utilizzati per approvvigionare i relativi fabbisogni di cui alla lettera b), risorse che non risultano fra loro sostituibili ai fini della risoluzione di una data problematica di riserva»;

     h) al titolo della sezione 2, la parola «Unita» è sostituita con la parola «Risorse»;

     i) alla sezione 2, prima dell'art. 24, sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 23.1. Stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema

     23.1.1. Fra le tipologie di risorse definite ai sensi dell'art. 8, comma 8.2, lettera a) il Gestore della rete include una tipologia di risorsa, denominata «stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema», finalizzata alla risoluzione delle problematiche seguenti:

     a) gestione delle esigenze di bilanciamento tra immissioni e prelievi derivanti dall'attuazione dei raccordi tra i programmi di immissione e di prelievo del giorno attuale e del giorno successivo;

     b) la gestione di pronunciati gradienti di carico nella transizione da ore di basso carico ad ore di alto carico;

     c) il supporto di adeguati livelli minimi di produzione nelle ore di basso carico, coerentemente coi minimi tecnici di produzione delle unità termoelettriche, al fine di assicurare il mantenimento in servizio di un numero di unità termoelettriche sufficiente alla gestione in sicurezza del sistema durante le ore di alto carico.

     23.1.2. Le unità abilitate alla fornitura dello stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema sono esclusivamente le unità di produzione e pompaggio in possesso dei requisiti richiesti dal Gestore della rete.

     23.1.3. Con cadenza annuale, il Gestore della rete determina l'ammontare di capacità di produzione e pompaggio che, nel corso dell'anno solare successivo, prevede risulti indispensabile ai fini della risoluzione delle problematiche di cui al comma 23.1.1 rispettivamente per la macrozona B, la macrozona C e la macrozona Continente.

     23.1.4. Un utente del dispacciamento è ritenuto indispensabile ai fini dell'approvvigionamento da parte del Gestore della rete di stoccaggio per la sicurezza del sistema in una delle macrozone di cui al comma 23.1.3, quando risulta positiva la differenza fra l'ammontare di capacità di cui al comma 23.1.3 riferito alla medesima macrozona e la capacità complessiva delle unità di produzione e di pompaggio nella titolarità di altri utenti del dispacciamento ubicate nella medesima macrozona. Tale differenza positiva è definita capacità di produzione e pompaggio strategica.

     23.1.5. L'utente del dispacciamento di cui al comma 23.1.4 identifica le unità di produzione e pompaggio nella sua titolarità da includere nell'elenco di cui al comma 23.1.6 in modo tale che la somma delle capacità di produzione e pompaggio delle predette unità risulti maggiore o uguale alla capacità di produzione e pompaggio strategica di cui al comma 23.1.4.

     23.1.6. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Gestore della rete predispone e pubblica nel proprio sito internet, l'elenco delle unità di produzione e pompaggio strategiche valido per l'anno solare successivo, identificate nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

     23.1.7. Il Gestore della rete invia all'Autorità, contestualmente alla pubblicazione, l'elenco di cui al comma 23.1.6 corredato di una relazione che specifichi:

     a) la metodologia seguita per rappresentare e analizzare le problematiche elencate al comma 23.1.1;

     b) la metodologia seguita per calcolare l'ammontare di cui al comma 23.1.3;

     c) gli utenti del dispacciamento pivotali in ciascuna macrozona ai fini dell'approvvigionamento da parte del Gestore della rete di stoccaggio per la sicurezza del sistema;

     d) le caratteristiche di ciascuna unità iscritta nell'elenco di cui al comma 23.1.6 nonchè l'entità dello stoccaggio per la sicurezza del sistema che tale unità sarà prevedibilmente tenuta a fornire nelle diverse ore dell'anno.

Art. 23.2. Disciplina delle unità di produzione e pompaggio strategiche

     23.2.1. La disciplina di cui ai successivi commi è applicabile dal 1° gennaio 2006.

     23.2.2. Le unità di produzione e pompaggio strategiche sono offerte dal Gestore della rete esclusivamente nel mercato del giorno prima, nel mercato di aggiustamento e nel mercato per il servizio di dispacciamento e per quantità definite dal medesimo Gestore.

     23.2.3. Nel definire le quantità di cui al comma 23.2.2 il Gestore della rete opera, nel rispetto di criteri di efficienza ed economicità, con l'obbiettivo di ottimizzare la programmazione delle suddette unità in funzione del profilo di carico atteso nel mercato elettrico, nel rispetto dei vincoli di esercizio afferenti le suddette unità, nonchè dei vincoli di sicurezza del sistema.

     23.2.4. Il prezzo unitario delle offerte di vendita delle unità di produzione e pompaggio strategiche è pari a zero.

     23.2.5. Le offerte di acquisto definite ai sensi del precedente comma 23.2.2 sono senza indicazione di prezzo.

     23.2.6. L'Autorità quantifica, entro un periodo di novanta giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al comma 23.1.6 ed a seguito di uno specifico processo di consultazione preliminare alle decisioni della medesima Autorità, l'ammontare dei costi riconosciuti per ciascuna unità di produzione e pompaggio strategica. I costi riconosciuti sono quantificati dall'Autorità in coerenza con le metodologie già in uso per il riconoscimento dei costi medi di produzione in regime amministrato, tendendo conto del costo del capitale tipico di un'attività di generazione di energia elettrica soggetta a regolamentazione.

     23.2.7. Entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete paga all'utente del dispacciamento titolare di un'unità di produzione e di pompaggio strategica, se negativo, o incassa dal medesimo utente del dispacciamento, se positivo, un corrispettivo pari, in ciascun mese, alla differenza fra i ricavi di competenza del mese conseguiti dall'utente del dispacciamento per la cessione dell'energia elettrica prodotta dalla medesima unità e i costi riconosciuti di cui al comma 23.2.6 attribuiti al mese applicando il criterio pro-rata giorno.

     23.2.8. Qualora, in un dato giorno, una o più unità di produzione e pompaggio strategiche nella titolarità dell'utente del dispacciamento dovessero risultare indisponibili per manutenzioni programmate o guasti accidentali, il medesimo utente è tenuto, limitatamente a quel giorno, a fornire al Gestore della rete altre unità di produzione e pompaggio nella sua titolarità non iscritte nell'elenco di cui al comma 23.1.6 fino a concorrenza di una capacità di produzione e pompaggio complessiva equivalente a quella che risulta indisponibile per manutenzioni programmate o guasti accidentali.».

     2. Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), il testo dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1.

     3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinchè entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.