§ 40.2.2B - Legge 18 dicembre 1973, n. 856.
Modifica all'art. 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sull'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:18/12/1973
Numero:856


Sommario
Art. unico.      Il comma settimo dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è sostituito dal seguente:


§ 40.2.2B - Legge 18 dicembre 1973, n. 856.

Modifica all'art. 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sull'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

(G.U. 2 gennaio 1974, n. 1)

 

     Art. unico.

     Il comma settimo dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è sostituito dal seguente:

     "L'Ente nazionale non può promuovere la costituzione di società, né assumere partecipazioni. Tuttavia, nei casi in cui l'interesse nazionale per una collaborazione tecnica ed economica con enti o imprese di altri Paesi europei o le dimensioni o il carattere sperimentale degli impianti o la novità delle tecniche ne rendano opportuna la partecipazione, l'Ente nazionale, con la preventiva autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sulla base delle direttive generali fissate dal CIPE e d'intesa con il CNEN per quanto di sua competenza, oltre a svolgere attività di consulenza per impianti esteri, può promuovere la costituzione di società con società o enti stranieri, o assumervi partecipazioni, che abbiano come oggetto:

     a) l'attività di esportazione o importazione dell'energia elettrica con l'Italia;

     b) [1]

     c) la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti di trasporto".

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 1 della D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 500.