§ 40.2.22 - D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730.
Norme relative al trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate direttamente dall'Amministrazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:22/05/1963
Numero:730


Sommario
Art. 1.      Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono da trasferire all'ENEL i complessi dei beni mobili ed immobili indicati nell'elenco allegato al presente decreto, destinati alle [...]
Art. 2.      Il trasferimento è disposto per singoli impianti o gruppi di impianti con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per i trasporti, ed ha effetto [...]
Art. 3.      Compatibilmente con le esigenze del servizio ferroviario, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è tenuta a consentire all'ENEL il couso delle linee di trasporto dell'energia non [...]
Art. 4.      La fornitura dell'energia elettrica occorrente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il proprio fabbisogno è assicurata alle condizioni che sono stabilite in apposita convenzione, [...]
Art. 5.      Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 40.2.22 - D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730.

Norme relative al trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed alla fornitura dell'energia alla stessa Amministrazione.

(G.U. 1 giugno 1963, n. 144).

 

Art. 1.

     Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono da trasferire all'ENEL i complessi dei beni mobili ed immobili indicati nell'elenco allegato al presente decreto, destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta, esercitate direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonché gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui sono destinati i beni predetti.

 

     Art. 2.

     Il trasferimento è disposto per singoli impianti o gruppi di impianti con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per i trasporti, ed ha effetto dalla data del decreto medesimo.

     I decreti di trasferimento devono essere emessi entro il 30 giugno 1964. Per le centrali di produzione elettrica di Bardonecchia e del Sagittario i decreti di trasferimento saranno invece emanati quando risulterà attuabile la separazione degli impianti di produzione da quelli di conversione e trasformazione di pertinenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

     La consegna è effettuata da un rappresentante dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad un rappresentante dell'ENEL, entro sessanta giorni dalla data del decreto di trasferimento.

     Alla consegna assiste un funzionario del Ministero dell'industria e commercio che provvede alla redazione del relativo verbale.

 

     Art. 3.

     Compatibilmente con le esigenze del servizio ferroviario, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è tenuta a consentire all'ENEL il couso delle linee di trasporto dell'energia non trasferite ai sensi del precedente art. 1.

     Le modalità, le condizioni tecniche di esercizio di tale diritto ed il corrispettivo per il couso da parte dell'ENEL sono regolati da convenzione da stipularsi entro il 30 giugno 1964 fra l'ENEL e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

     Trascorso il termine di cui al precedente capoverso, le modalità, le condizioni tecniche di esercizio ed il corrispettivo per il couso sono stabiliti con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per i trasporti.

     Gli attuali rapporti stabiliti fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le imprese trasferite all'ENEL, restano in vigore fino a quando non sarà provveduto ai sensi dei capoversi precedenti.

 

     Art. 4.

     La fornitura dell'energia elettrica occorrente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il proprio fabbisogno è assicurata alle condizioni che sono stabilite in apposita convenzione, da stipularsi fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e l'ENEL.

     Nella convenzione deve essere previsto il prezzo e le condizioni di fornitura di energia, da effettuarsi entro i limiti di quantità e di potenza a disposizione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nell'esercizio finanziario 1962-63, e tenuto conto dell'incremento di producibilità conseguente all'entrata in servizio dell'impianto di Monastero.

     Il prezzo è determinato con riferimento all'incidenza degli oneri del sopradetto esercizio, costituiti come segue:

     a) gli oneri inerenti al personale, alla manutenzione, ai canoni e sovracanoni se ed in quanto dovuti, relativi alle concessioni d'acqua e alle spese generali afferenti alle centrali di cui all'elenco previsto nel precedente art. 1;

     b) i prezzi e le condizioni contrattuali e comunque in atto, per l'energia già ricevuta dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dagli Enti nei quali l'Amministrazione stessa aveva partecipazione e per quella comunque acquistata.

     Nella convenzione dovrà essere anche stabilito il criterio per l'aggiornamento dei prezzi nella misura determinata dalla incidenza delle variazioni del costo della manodopera, dei nuovi oneri fiscali relativi alla produzione di energia elettrica e, per la parte di energia attualmente utilizzata di origine termica in Sicilia, della variazione del costo del combustibile.

     Qualora per fatti naturali si verificassero rilevanti diminuzioni nella produzione geotermica, l'ENEL e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato concorderanno le correlative variazioni da apportare alla convenzione.

     Ulteriori forniture di energia non superiori ai 5% dei limiti di quantità e di potenza previsti dalla convenzione sono effettuate allo stesso prezzo.

     Condizioni e prezzi di fornitura di energia eccedenti la percentuale di cui al comma precedente saranno fissati di volta in volta tra gli Enti interessati in base alle direttive che saranno impartite dal Comitato dei Ministri, sentito il Ministro per i trasporti.

 

     Art. 5.

     Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

ALLEGATO

Elenco degli impianti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato da trasferire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica

 

     Impianti di produzione.

     Impianto idroelettrico di rio Pusteria comprendente la derivazione dal rio Valles e la derivazione dal rio Fundres.

     Impianto idroelettrico di Bressanone sui fiumi Isarco e Rienza.

     Impianto idroelettrico di Monastero sul fiume Adda e impianto sotteso di Morbegno.

     Impianto idroelettrico di Suviana comprendente la derivazione dal fiume Reno, dalla Limentra di Sambuca e dalla Limentra di Treppio.

     Impianto idroelettrico di Bardonecchia comprendente la derivazione dal torrente Rochemolles e la derivazione dal torrente Melezet.

     Impianto idroelettrico del Sagittario (Anversa) sul fiume omonimo.

 

     Stazioni di smistamento.

     Stazione Larderello.

 

     Linee di trasmissione.

     Linea a 220 kV Arquata-Torino (km. 104) collegante la stazione di Borgaretto con la stazione di Arquata.

     Linea a 220 kV Arquata-Pontremoli-Massa (km. 139) collegante la stazione di Arquata con la stazione di Massa.

     Linea a 220 kV Massa-Avenza (km. 8,4) collegante la stazione di Massa con la stazione di Avenza (Apuania) della Società "Terni".

     Linea a 120 kV (km. 6,6) collegante la centrale Lago con la centrale di Serrazzano.

     Linea a 120 kV (km. 2,8) collegante la centrale Lago con la centrale Monterotondo.

     Linea a 120 kV (km. 7,4) collegante la centrale Sasso con la stazione di smistamento di Larderello.

     Linea a 120 kV (km. 9,6) collegante la centrale di Sasso con la centrale di Monterotondo.

     Linea a 120 kV (km. 7,8) collegante la centrale di Serrazzano con la stazione di Larderello.

     Le tre linee a 120 kV (3 x km. 0,8) colleganti la centrale n. 3 di Larderello con la stazione di Larderello.

     Linea a 120 kV (km. 2,3) collegante la centrale di Castelnuovo con la stazione di Larderello.

     Le due linee a 120 kV (km. 4,1) colleganti la stazione di Larderello con la stazione di San Dalmazio della Società "Terni".

     Linea a 120 kV (km. 12,9) collegante la centrale di Monastero con il posto di sezionamento di Arzo per il collegamento con la linea dell'Azienda Elettrica Municipale di Milano collegante Milano con Grosotto.

     Linea a 120 kV (km. 88,2) collegante la centrale di Monastero con la stazione di Treviglio.

     Linea a 120 kV (km. 9) collegante la centrale di rio Pusteria con la centrale di Bressanone.