§ 40.2.12 - L. 4 marzo 1958, n. 191.
Norme per la formazione del bilancio d'esercizio delle società, aziende, enti di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:04/03/1958
Numero:191


Sommario
Art. 1.      A partire dall'esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 1959, le società commerciali tenute alla pubblicazione del bilancio di esercizio, le aziende di cui al T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, gli altri [...]
Art. 2.      Le società, aziende, enti di cui all'art. 1 sono tenuti ad ordinare e coordinare la propria contabilità sistematica e le altre opportune rilevazioni aziendali in guisa da consentire ai [...]
Art. 3.      Il Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Ministero che esercita la vigilanza sulle aziende e sugli enti di cui al primo comma dell'art. 1, o sentita la competente regione - per [...]
Art. 4.      Nel caso che le aziende o gli enti indicati nel primo comma dell'art. 1 non presentino nel termine di cui all'art. 2 il proprio bilancio d'esercizio, ovvero quando il bilancio presentato sia [...]
Art. 5.      Qualora le società indicate nell'art. 1 non presentino il bilancio d'esercizio nel termine di cui all'art. 2, ovvero quando il bilancio presentato sia difforme dai modelli di cui all'art. 1, [...]
Art. 6.      Le disposizioni della presente legge si applicano alle società, aziende, enti indicati nell'art. 1 anche se non sono richiamate nell'atto di concessione o di autorizzazione al quale l'attività [...]
Art. 7.      Ai fini della presente legge l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha il solo obbligo di presentare al Ministero dell'industria e del commercio i prospetti dimostrativi di cui al secondo [...]


§ 40.2.12 - L. 4 marzo 1958, n. 191.

Norme per la formazione del bilancio d'esercizio delle società, aziende, enti di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

(G.U. 26 marzo 1958, n. 74).

 

Art. 1.

     A partire dall'esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 1959, le società commerciali tenute alla pubblicazione del bilancio di esercizio, le aziende di cui al T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, gli altri enti pubblici, che abbiano per oggetto la produzione o la distribuzione di energia elettrica, debbono redigere il bilancio di esercizio in conformità ai modelli di stato patrimoniale e di conto economico o conto dei profitti e delle perdite allegati alla presente legge.

     Le società, aziende, enti predetti, quando esercitano altre attività produttive e quando da queste attività abbiano conseguito nell'esercizio ricavi complessivamente superiori al doppio di quelli conseguiti dalla vendita di energia elettrica, hanno facoltà di soddisfare all'obbligo di cui al comma precedente allegando al proprio bilancio d'esercizio i prospetti dimostrativi dei valori di bilancio attinenti la gestione esplicata nella produzione o distribuzione di energia elettrica, utilizzando a tal fine gli stessi modelli di cui al comma precedente.

     Le società, aziende, enti predetti, il cui esercizio amministrativo abbia decorrenza diversa dall'anno solare, sono tenuti ad introdurre nei propri statuti o regolamenti le opportune modificazioni affinché dall'esercizio 1959 tale decorrenza coincida con l'anno solare.

 

     Art. 2.

     Le società, aziende, enti di cui all'art. 1 sono tenuti ad ordinare e coordinare la propria contabilità sistematica e le altre opportune rilevazioni aziendali in guisa da consentire ai competenti organi un facile controllo della corretta rilevazione, classificazione e sintesi dei valori esposti nei modelli indicati nell'art. 1.

     Le società, aziende, enti predetti debbono trasmettere, entro trenta giorni dall'approvazione, copia del proprio bilancio d'esercizio al Ministero dell'industria e del commercio.

 

     Art. 3.

     Il Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Ministero che esercita la vigilanza sulle aziende e sugli enti di cui al primo comma dell'art. 1, o sentita la competente regione - per gli enti di carattere regionale - può disporre accertamenti - anche mediante ispezioni di propri funzionari - sulla tenuta delle scritture contabili, allo scopo di verificare se esse siano compilate in modo da consentire la redazione del bilancio di esercizio nelle forme previste dagli articoli precedenti.

 

     Art. 4.

     Nel caso che le aziende o gli enti indicati nel primo comma dell'art. 1 non presentino nel termine di cui all'art. 2 il proprio bilancio d'esercizio, ovvero quando il bilancio presentato sia difforme dai modelli di cui all'art. 1, oppure le rilevazioni aziendali non risultino tenute in conformità del primo comma dell'art. 2, il Ministro per l'industria e commercio invita le aziende o gli enti predetti a presentare o regolarizzare il bilancio d'esercizio o le rilevazioni aziendali entro un congruo termine.

     Qualora l'azienda o l'ente non provveda nel termine su esposto, il Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro che esercita la vigilanza sulla azienda od ente, ovvero sentita la competente regione - per gli enti di carattere regionale - nomina un commissario per l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 1 e 2.

 

     Art. 5.

     Qualora le società indicate nell'art. 1 non presentino il bilancio d'esercizio nel termine di cui all'art. 2, ovvero quando il bilancio presentato sia difforme dai modelli di cui all'art. 1, oppure quando le rilevazioni aziendali non siano tenute in conformità del primo comma dell'art. 2, il Ministro per l'industria e commercio invita i legali rappresentanti della società a presentare, entro un congruo termine, il bilancio di esercizio secondo i modelli di cui all'art. 1 od a conformare le rilevazioni aziendali alle norme del primo comma dell'art. 2.

     Trascorso detto termine, ove la società non abbia ottemperato all'invito, il Ministro trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente perché provochi, dal Tribunale stesso, gli opportuni provvedimenti.

     Il Tribunale, con l'intervento del pubblico ministero, sentiti in Camera di consiglio gli amministratori ed i sindaci, può ordinare la ispezione dell'amministrazione della società per l'accertamento delle inadempienze.

     Il Tribunale, qualora il bilancio non sia stato presentato, revoca gli amministratori ed i sindaci e nomina un amministratore giudiziario per la redazione del bilancio d'esercizio, determinandone i poteri e la durata.

     Prima della scadenza dell'incarico l'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

     Nel caso di accertate irregolarità, il Tribunale assegna alla società un termine per l'adempimento delle disposizioni della presente legge.

     Nei casi più gravi il Tribunale può provvedere alla revoca degli amministratori e alla nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi del quarto comma del presente articolo.

 

     Art. 6.

     Le disposizioni della presente legge si applicano alle società, aziende, enti indicati nell'art. 1 anche se non sono richiamate nell'atto di concessione o di autorizzazione al quale l'attività dell'impresa è soggetta e nonostante qualsiasi clausola contraria o difforme dello stesso atto. Si osservano altresì per le concessioni ed autorizzazioni in corso alla entrata in vigore della presente legge.

     Rimangono peraltro escluse dall'applicazione delle anzidette disposizioni le società, aziende, enti che hanno per oggetto la produzione di energia elettrica per il consumo proprio o, nel caso di enti consociati o consorziati, per la sua totale ripartizione tra i medesimi, quando gli impianti gestiti dalla società, azienda, ente o dal loro consorzio o consociazione non superino i cinquantamila chilowatt di potenza installata oppure quando l'energia prodotta nell'anno solare non superi i duecentocinquanta milioni di chilowattore.

 

     Art. 7.

     Ai fini della presente legge l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha il solo obbligo di presentare al Ministero dell'industria e del commercio i prospetti dimostrativi di cui al secondo comma dell'art. 1.

 

 

Modelli

(Omissis)