§ 40.1.2 - L. 8 luglio 1950, n. 640.
Disciplina delle bombole per metano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.1 combustibili
Data:08/07/1950
Numero:640


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 


§ 40.1.2 - L. 8 luglio 1950, n. 640.

Disciplina delle bombole per metano.

(G.U. 31 agosto 1950, n. 199).

 

Art. 1.

     Chiunque detiene a qualsiasi titolo bombole per metano, deve presentarle all'Ente Nazionale Metano entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

 

     Art. 2.

     L'Ente Nazionale Metano stabilisce, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, i giorni ed i luoghi in cui devono essere presentate le bombole.

     Il detentore deve dichiarare a chi appartengono le bombole che presenta, ed esibire la ricevuta della denuncia prevista dal decreto del cessato Ministero delle corporazioni del 16 marzo 1941, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6, del 21 marzo 1941, o, in mancanza, dichiarare il titolo del possesso.

 

     Art. 3.

     Le bombole di fabbricazione anteriore al 1° agosto 1948, se non appartengono alle Amministrazioni statali, provinciali o comunali, si presumono di proprietà dell'Ente Nazionale Metano, a meno che sia intervenuta dichiarazione giurisdizionale di illegittimità del provvedimento di requisizione.

     L'Ente Nazionale Metano appone su ciascuna bombola una punzonatura speciale secondo le norme da emanare con il regolamento di cui all'art. 21.

     Per ciascuna bombola è dovuto un corrispettivo di punzonatura nell'ammontare di L. 3.000, salvo che la punzonatura sia chiesta da Amministrazioni statali, provinciali o comunali. Il corrispettivo di punzonatura può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato [1].

     L'Ente Nazionale Metano cura la punzonatura anche delle bombole di sua proprietà.

 

     Art. 4.

     Per le bombole di fabbricazione anteriore al 1° agosto 1948, l'Ente Metano, rientrandone in possesso, è tenuto a rimborsare ai precedenti proprietari, cui le bombole requisite vennero lasciate in uso, la cauzione prestata, senza interessi.

     Il versamento della cauzione libera l'Ente Nazionale Metano da ogni obbligo e responsabilità, salvi i diritti dei terzi verso il percipiente la cauzione.

 

     Art. 5.

     Il commercio delle bombole per metano è libero.

     Le bombole di fabbricazione posteriore alla scadenza del termine di cui all'art. 1, non possono essere riempite di gas, se non siano state preventivamente sottoposte alla punzonatura. La presentazione delle bombole a questo scopo deve essere effettuata entro trenta giorni dall'acquisto presso il fabbricante, nei luoghi e nei modi stabiliti dal regolamento.

     I fabbricanti di bombole per metano debbono, entro il 20 di ciascun mese, trasmettere all'Ente Nazionale Metano un elenco delle bombole vendute nel mese precedente.

 

     Art. 6.

     Chiunque, eccettuati i fabbricanti per l'invenduto, decorso il termine di cui all'art. 1, detiene, a qualsivoglia titolo, bombole per metano di precedente fabbricazione, idonee all'uso o che possano utilmente essere riparate, prive di punzonatura, è punito con l'ammenda da L. 200.000 a L. 600.000 per ciascuna bombola, oltre il sequestro delle bombole stesse per l'attribuzione all'Ente Nazionale Metano e la perdita della cauzione relativa [2].

     Per quelle di fabbricazione posteriore, il possessore, decorsi trenta giorni dalla data della fattura rilasciata dal fabbricante al suo acquirente, senza che le bombole siano state presentate per la punzonatura, incorre nella pena dell'ammenda di cui sopra. Nella stessa pena incorrono i fabbricanti che omettono di ottemperare all'obbligo di cui al terzo comma dell'articolo precedente, nonchè i venditori di metano che riempiono bombole prive di punzonatura, dopo scaduto il termine di cui all'art. 1.

 

     Art. 7.

     Per le contravvenzioni di cui al precedente articolo, l'imputato è ammesso a versare il minimo dell'ammenda all'Ufficio del registro, prima dell'apertura del dibattimento, fermo il sequestro per l'attribuzione delle bombole all'Ente Nazionale Metano e la perdita della cauzione, ove ne ricorra il caso, nonchè l'onere del pagamento delle spese processuali.

     Per le bombole di nuova fabbricazione, contro il possessore decorre un nuovo termine di trenta giorni per la punzonatura dalla definizione per oblazione volontaria o dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

 

     Art. 8.

     I produttori di gas metano ed i distributori di bombole sono tenuti a ricevere dagli utenti le bombole vuote munite di punzonatura, qualunque sia il loro stato di manutenzione, e debbono consegnare in cambio bombole punzonate.

 

     Art. 9. [3]

 

     Art. 10. [4]

 

     Art. 11. [5]

 

     Art. 12. [6]

     [I corrispettivi previsti dagli articoli 9 e 10 sono determinati da un Comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, composto di:

     1) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

     2) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     3) un rappresentante del Ministero delle finanze;

     4) un rappresentante del Ministero dei trasporti;

     5) un rappresentante del Comitato interministeriale dei prezzi;

     6) due rappresentanti dell'Ente Nazionale Metano;

     7) un produttore di gas metano;

     8) un distributore o trasportatore di gas metano;

     9) due proprietari di bombole.

     Il decreto di nomina designa il presidente che è scelto fra i membri di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 del comma precedente.]

 

     Art. 13.

     I corrispettivi previsti dall'art. 10 della legge affluiscono ad un fondo amministrato dal Comitato indicato nell'articolo precedente sul quale gravano le spese di:

     1) collaudo e revisione delle bombole;

     2) manutenzione delle valvole delle stesse;

     3) sostituzione delle bombole che, in occasione dei collaudi e delle revisioni, siano dichiarate non più idonee all'uso;

     4) assicurazione per responsabilità civile verso terzi;

     5) funzionamento del Comitato;

     6) punzonatura delle bombole.

     Sul fondo predetto grava altresì ogni altra spesa di amministrazione e di servizio, ivi comprese quelle finalizzate a favorire la sicurezza nell'uso delle bombole [7].

 

     Art. 14. [8]

     [La vigilanza ed il controllo della gestione del fondo di cui all'articolo precedente sono demandati ad un collegio di revisori nominati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio.

     I revisori esercitano le stesse funzioni che spettano ai sindaci delle società per azioni in quanto applicabili.]

 

     Art. 15. [9]

     [Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Comitato di cui all'art. 12 deve trasmettere ai Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio un rendiconto accompagnato da una relazione del collegio dei revisori [10].

     L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.]

 

     Art. 16.

     In caso di soppressione del fondo di cui all'art 13 le eventuali attività nette residue che risulteranno dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione saranno devolute allo Stato.

 

     Art. 17.

     I servizi tecnici e amministrativi inerenti all'applicazione della presente legge sono svolti dall'Ente Nazionale Metano sotto la vigilanza del Comitato di cui all'art. 12.

     Le spese inerenti a detti servizi graveranno sul fondo di cui all'art. 13

 

     Art. 18. [11]

 

     Art. 19.

     Le perdite di bombole per causa di guerra, regolarmente denunciate e documentate, verificatesi in parchi costituiti promiscuamente da recipienti di proprietà dell'Ente Nazionale Metano e di proprietà di altre persone, si presumono subite dall'Ente medesimo e da dette persone in misura proporzionale ai quantitativi di bombole di rispettiva pertinenza.

 

     Art. 20.

     Nulla è innovato per quanto concerne l'applicazione alla materia prevista dalla presente legge delle disposizioni riguardanti il controllo tecnico dei recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti e le relative attribuzioni dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

 

     Art. 21.

     Il regolamento per l'esecuzione della presente legge sarà emanato su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per i trasporti.

 

     Art. 22.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 7 giugno 1990, n. 145.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 7 giugno 1990, n. 145.

[3] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 7 giugno 1990, n. 145.

[4] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 7 giugno 1990, n. 145.

[5] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 7 giugno 1990, n. 145.

[6] Articolo abrogato dall'art. 62 bis del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 7 giugno 1990, n. 145.

[8] Articolo abrogato dall'art. 62 bis del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[9] Articolo abrogato dall'art. 62 bis del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[10] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 7 giugno 1990, n. 145.

[11] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 7 giugno 1990, n. 145.