§ 1.2.38 - Regolamento 8 novembre 1996, n. 2148.
Regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione che stabilisce le norme di valutazione e di controllo dei quantitativi di prodotti agricoli in [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:08/11/1996
Numero:2148


Sommario
Art. 1.      1. Ogni persona, fisica o giuridica, responsabile del magazzinaggio dei prodotti agricoli d'intervento nel quadro della normativa del FEAOG- garanzia tiene una contabilità conforme alle [...]
Art. 2.      1. I documenti relativi all'entrata, alla permanenza e all'uscita dei prodotti, che servono di base alla stesura dei conti annuali effettuata ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. [...]
Art. 3.      1. Un resoconto annuale sullo stato delle scorte è redatto dal titolare del magazzino sulla base dei resoconti mensili di cui all'articolo 2. Le istruzioni redatte a tal fine dall'organismo [...]
Art. 4.      1. L'organismo d'intervento garantisce l'esattezza delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 1, 2 e 3. A tal fine esso effettua per tutto il corso dell'anno una serie di controlli sui [...]
Art. 5.      1. L'organismo di controllo o il suo rappresentante redige un verbale per ciascuno dei controlli effettuati, almeno una volta l'anno, secondo le disposizioni dell'articolo 4 e dell'allegato III
Art. 6.      1. Il titolare del magazzino è responsabile di tutte le discrepanze rilevate tra i quantitativi immagazzinati e le indicazioni contenute nei resoconti sullo stato delle scorte trasmessi [...]
Art. 7.      1. Gli organismi d'intervento tengono un inventario centralizzato, facente riferimento a tutti i siti di magazzinaggio, i prodotti, i quantitativi e le qualità di questi ultimi, e recante per [...]
Art. 8.      1. Gli organismi d'intervento provvedono affinché i titolari dei magazzini tengano una contabilità informatizzata delle scorte d'intervento. A tal fine, disposizioni specifiche devono essere [...]
Art. 9.      1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, nonché quelle intese ad informare le persone interessate circa le sanzioni cui si [...]
Art. 10.      Il regolamento (CEE) n. 618/90 della Commissione è abrogato
Art. 11.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1996


§ 1.2.38 - Regolamento 8 novembre 1996, n. 2148. [1]

Regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione che stabilisce le norme di valutazione e di controllo dei quantitativi di prodotti agricoli in regime d'intervento pubblico.

(G.U.C.E. 9 novembre 1996, n. L 288).

 

Art. 1.

     1. Ogni persona, fisica o giuridica, responsabile del magazzinaggio dei prodotti agricoli d'intervento nel quadro della normativa del FEAOG- garanzia tiene una contabilità conforme alle disposizioni comunitarie e nazionali.

     2. Gli organismi d'intervento tengono permanentemente aggiornato un elenco dei titolari di magazzino con cui hanno stipulato un contratto nel quadro del regime di ammasso pubblico. Detto elenco contiene gli elementi tecnici che consentono la determinazione precisa di tutti i punti di magazzinaggio, le capacità, il numero dei capannoni, delle celle frigorifere e dei sili, le piante e gli schemi. Esso può essere consultato dagli agenti della Commissione e dai suoi incaricati presso la sede degli organismi d'intervento.

 

     Art. 2.

     1. I documenti relativi all'entrata, alla permanenza e all'uscita dei prodotti, che servono di base alla stesura dei conti annuali effettuata ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3492/90, vengono comunicati dal titolare del magazzino all'organismo d'intervento almeno una volta al mese.

     2. I documenti di cui al paragrafo 1 devono pervenire all'organismo d'intervento anteriormente al giorno 10 del mese successivo a quello considerato e includere almeno i seguenti dati: luogo di magazzinaggio (con indicazione, se del caso, della cella o cisterna), quantitativo riportato dal mese precedente, entrata e uscita di ciascuna partita, scorte al termine del periodo considerato.

Detti documenti devono consentire un'identificazione certa dei quantitativi in giacenza in quel momento, tenuto conto in particolare degli acquisti e delle vendite già conclusi, ma riguardanti merci non ancora entrate o uscite dal magazzino.

Un modello di formulario è riportato, a titolo indicativo, nell'allegato I.

 

     Art. 3.

     1. Un resoconto annuale sullo stato delle scorte è redatto dal titolare del magazzino sulla base dei resoconti mensili di cui all'articolo 2. Le istruzioni redatte a tal fine dall'organismo d'intervento vengono comunicate a titolo informativo alla Commissione nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

     2. Il resoconto annuale sullo stato delle scorte, per il quale nell'allegato II è riportato un modello indicativo, contiene un riepilogo dei quantitativi immagazzinati, suddiviso per prodotto e per luogo di magazzinaggio e recante, per ciascun prodotto, i quantitativi in giacenza, i numeri delle partite (eccettuati i cereali), l'anno di inizio del magazzinaggio (escluso l'alcole) e chiarimenti circa le eventuali anomalie riscontrate.

 

     Art. 4.

     1. L'organismo d'intervento garantisce l'esattezza delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 1, 2 e 3. A tal fine esso effettua per tutto il corso dell'anno una serie di controlli sui luoghi di magazzinaggio, per quanto possibile a intervalli irregolari e senza preavviso.

Almeno una volta l'anno, in ciascun luogo di magazzinaggio viene effettuato un controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato III, riguardante in particolare;

     a) la procedura di raccolta delle informazioni di cui agli articoli 2 e 3,

     b) la conformità dei dati contabili in possesso del titolare del magazzino con quelli trasmessi all'organismo d'intervento, e

     c) l'effettiva presenza in magazzino dei quantitativi menzionati nelle registrazioni contabili del titolare e costituenti la base dell'ultimo resoconto mensile, valutata a vista o, in caso di dubbio o contestazione, mediante pesatura o misurazione.

La presenza effettiva deve essere accertata attraverso un'ispezione materiale sufficientemente rappresentativa, vertente almeno sulle percentuali indicate nell'allegato III del presente regolamento, che consenta di concludere circa l'effettiva presenza nelle scorte dell'insieme dei quantitativi iscritti nella contabilità di magazzino.

     2. Qualora l'ispezione riveli la presenza di anomalie, una quota supplementare dei quantitativi immagazzinati deve essere ispezionata secondo lo stesso metodo. L'ispezione si spingerà, se necessario, sino alla pesatura dell'insieme dei prodotti contenuti nella partita o nel magazzino oggetto del controllo.

 

     Art. 5.

     1. L'organismo di controllo o il suo rappresentante redige un verbale per ciascuno dei controlli effettuati, almeno una volta l'anno, secondo le disposizioni dell'articolo 4 e dell'allegato III.

     2. Il verbale reca almeno le seguenti informazioni:

     a) designazione del titolare del magazzino visitato, indirizzo di quest'ultimo e designazione delle partite controllate;

     b) data e ora dell'inizio e della fine delle operazioni di controllo;

     c) indicazione del luogo in cui il controllo viene effettuato e descrizione delle condizioni di magazzinaggio, imballaggio e accessibilità;

     d) generalità complete delle persone che procedono al controllo, loro qualifica professionale e descrizione del mandato;

     e) azioni di controllo effettuate e modalità di misurazione volumetrica applicate (in particolare metodi di misurazione, calcoli effettuati e risultati intermedi e finali ottenuti, conclusioni);

     f) per ciascuna partita o qualità immagazzinata, il quantitativo indicato nei registri dell'organismo d'intervento, quello indicato nei registri del magazzino e le eventuali discrepanze rilevate tra i due;

     g) per ciascuna partita o qualità sottoposta a ispezione materiale, le informazioni di cui alla lettera f), nonché il quantitativo accertato in loco e le eventuali discrepanze; il numero della partita o della qualità, le palette, i cartoni, i sili, le cisterne o gli altri recipienti, la qualità, il peso (se del caso, netto e lordo) o il volume;

     h) dichiarazioni del titolare del magazzino in caso di discrepanze o divergenze;

i) luogo, data e firma del redattore del verbale, nonché del titolare del magazzino o del suo rappresentante;

     j) eventuale espletamento di un controllo più esteso in caso di anomalia, precisando la percentuale dei quantitativi immagazzinati sottoposta a tale controllo, le divergenze constatate e le spiegazioni fornite.

     3. I verbali devono essere inviati immediatamente all'organismo d'intervento.

Subito dopo il ricevimento del verbale, la contabilità dell'organismo d'intervento è rettificata sulla base delle discrepanze e discordanze constatate e queste vengono dichiarate al FEAOG ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 3492/90.

     4. I verbali vengono conservati presso la sede dell'organismo d'intervento e possono essere consultati dagli agenti della Commissione e dai suoi incaricati.

     5. Un documento di sintesi indicante i controlli effettuati, i quantitativi verificati e le anomalie riscontrate rispetto ai resoconti mensili e annuali viene trasmesso ogni anno alla Commissione, congiuntamente ai conti annuali di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio.

 

     Art. 6.

     1. Il titolare del magazzino è responsabile di tutte le discrepanze rilevate tra i quantitativi immagazzinati e le indicazioni contenute nei resoconti sullo stato delle scorte trasmessi all'organismo d'intervento.

     2. I quantitativi mancanti, qualora superino il/i limite/i di tolleranza, vengono totalmente imputati al titolare del magazzino come perdita non identificabile. Qualora contesti i quantitativi mancanti, il titolare del magazzino può esigere la pesatura o la misurazione del prodotto. In tal caso, le spese relative all'operazione saranno a suo carico; tuttavia, qualora da essa risulti che i quantitativi dichiarati sono effettivamente presenti oppure che lo scarto non supera il limite o i limiti di tolleranza, le spese di pesatura o di misurazione sono poste a carico dell'istituzione che ha sollecitato il controllo.

     3. L'applicazione dei limiti di tolleranza di cui all'allegato III lascia impregiudicati i limiti di tolleranza fissati dalla Commissione nei regolamenti relativi ai singoli prodotti, il cui elenco è contenuto nel regolamento (CEE) n. 147/91 della Commissione.

 

     Art. 7.

     1. Gli organismi d'intervento tengono un inventario centralizzato, facente riferimento a tutti i siti di magazzinaggio, i prodotti, i quantitativi e le qualità di questi ultimi, e recante per ciascuno di essi il peso, se del caso netto e lordo, oppure il volume.

     2. Tutti i documenti contabili e i verbali redatti in applicazione del presente regolamento possono essere consultati in qualunque momento dagli agenti dell'organismo d'intervento nonché, a norma del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, e in particolare all'articolo 9, dagli agenti incaricati dalla Commissione, tanto presso i titolari dei magazzini quanto presso gli organismi d'intervento.

 

     Art. 8.

     1. Gli organismi d'intervento provvedono affinché i titolari dei magazzini tengano una contabilità informatizzata delle scorte d'intervento. A tal fine, disposizioni specifiche devono essere stabilite nei contratti di magazzinaggio che essi stipulano con detti titolari.

     2. La contabilità informatizzata deve essere pienamente operativa entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Essa deve consentire al titolare del magazzino di disporre, in modo diretto e immediato, di un inventario permanente informatizzato, accessibile agli agenti dell'organismo d'intervento e a quelli della Commissione, nonché ad ogni altra persona da essi debitamente incaricata.

 

     Art. 9.

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, nonché quelle intese ad informare le persone interessate circa le sanzioni cui si espongono in caso di mancato rispetto di tali disposizioni. Essi informano la Commissione in merito alle misure adottate.

     2. Nei contratti di magazzinaggio, gli Stati membri stabiliscono conseguenze pecuniarie proporzionali alla gravità delle infrazioni commesse dai titolari di magazzino e, per le irregolarità commesse con dolo o colpa grave, una clausola che preveda la risoluzione del contratto.

 

     Art. 10.

     Il regolamento (CEE) n. 618/90 della Commissione è abrogato.

 

     Art. 11.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO III

PROCEDURA D'ISPEZIONE MATERIALE

(nei controlli previsti all'articolo 4)

 

     I. BURRO

     1. Selezione di partite corrispondente almeno al 5% del quantitativo totale giacente all'intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell'organismo d'intervento, ma non è comunicata al titolare del magazzino.

     2. Verifica della presenza delle partite selezionate e della loro composizione:

     - identificazione dei numeri di controllo delle partite e dei cartoni secondo le ricevute d'acquisto o d'entrata;

     - pesatura delle palette [1 su 10], nonché dei cartoni [1 per paletta];

     - verifica visiva del contenuto di un cartone (una paletta su 5);

     - stato dell'imballaggio.

     3. Descrizione, nel verbale d'inventario, delle partite sottoposte ad ispezione fisica e dei difetti constatati.

 

     II. LATTE SCREMATO IN POLVERE

     1. Selezione di partite corrispondente almeno al 5% del quantitativo totale giacente all'intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell'organismo d'intervento, ma non è comunicata al titolare del magazzino.

     2. Verifica in loco della presenza delle partite selezionate e della loro composizione:

     - identificazione dei numeri di controllo delle partite e dei sacchi in base alle ricevute d'acquisto o di entrata;

     - pesatura delle palette [1 su 10] e dei sacchi [1 su 10];

     - verifica visiva del contenuto di un sacco (una paletta su 5) - stato dell'imballaggio.

     3. Descrizione, nel verbale di inventario, delle partite sottoposte ad ispezione fisica e dei difetti constatati.

 

     III. CEREALI E RISO [2]

     A. Procedura di ispezione materiale

     1. Selezione delle celle o dei locali da controllare, corrispondente almeno al 5% del quantitativo totale di cereali e riso giacenti all'intervento pubblico.

La selezione viene effettuata in base ai dati disponibili nella contabilità di magazzino dell'organismo di intervento, ma non è comunicata al titolare del magazzino.

     2. Ispezione materiale:

     - verifica della presenza di cereali o di riso nelle celle o magazzini selezionati;

     - identificazione dei cereali o del riso,

     - controllo delle condizioni di magazzinaggio e raffronto del luogo di magazzinaggio e dell'identità dei cereali o del riso con i dati della contabilità di magazzino;

     - valutazione dei quantitativi immagazzinati secondo un metodo previamente riconosciuto dall'organismo di intervento e la cui descrizione deve essere conservata presso la sede del medesimo.

     3. In ciascuno dei luoghi di magazzinaggio devono essere a disposizione una pianta del magazzino e il documento di metraggio per ciascun silo o cella di magazzinaggio;

in ciascun magazzino i cereali o il riso devono essere immagazzinati in modo da poter consentire l'esecuzione di una verifica volumetrica.

     B. Modalità da seguire in caso di constatazione di differenze.

     E' ammesso un limite di tolleranza per le eventuali differenze constatate in sede di verifica volumetrica dei prodotti.

Si applica l'articolo 6 del regolamento quando la differenza fra il peso del prodotto immagazzinato, constatato in occasione dell'ispezione materiale, e il suo peso contabile è uguale o superiore al 5% per quanto riguarda i cereali e uguale o superiore al 6% per quanto riguarda il riso per il magazzinaggio in silo e per il magazzinaggio in depositi orizzontali.

Nel caso di cereali immagazzinati è possibile tener conto dei quantitativi calcolati mediante pesatura al momento dell'entrata in magazzino anziché di quelli ottenuti da una valutazione volumetrica, qualora quest'ultima non assicuri il grado di precisione auspicabile e purché lo scarto tra i due valori non risulti eccessivo.

L'organismo d'intervento può avvalersi di questa possibilità qualora le circostanze, valutate caso per caso, le giustifichino, e comunque sotto la propria responsabilità. In tal caso, esso è tenuto ad indicarlo nel verbale.

     (omissis)

 

     IV. ALCOLE

     1. Selezione di un numero corrispondente almeno al 5% del quantitativo totale giacente all'intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell'organismo d'intervento, ma non è comunicata al titolare del magazzino.

     2. Controllo dei sigilli doganali, ove essi siano previsti dalla normativa nazionale.

     3. Verifica in loco della presenza delle cisterne e del loro contenuto:

     - identificazione delle cisterne in base al loro numero e al tipo di alcole contenuto;

     - verifica dell'identità delle cisterne e del loro contenuto, raffrontando i dati della contabilità di magazzino con quelli che figurano nei libri dell'organismo di intervento;

     - verifica organolettica della presenza di alcole, del tipo di alcole e del quantitativo presente nelle cisterne;

     - esame delle condizioni di magazzinaggio mediante verifica visiva di altre cisterne.

     4. Descrizione, nel verbale di inventario, delle cisterne sottoposte ad ispezione materiale e dei difetti constatati.

 

     V. CARNI BOVINE

     1. Selezione di partite corrispondente almeno al 5% del quantitativo totale giacente all'intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell'organismo d'intervento, ma non è comunicata al titolare del magazzino.

     2. Verifica in loco della presenza delle partite selezionate e della loro composizione: la verifica comprende:- per le carni con osso:

     - identificazione delle partite e verifica del numero di pezzi;

     - verifica del peso del 20% dei pezzi, per tipo di taglio e/o qualità;

     - verifica visiva dello stato dell'imballaggio;

     - per le carni disossate:

     - identificazione delle partite e delle palette e verifica del numero di cartoni;

     - verifica del peso del 10% delle palette o dei contenitori;

     - verifica del peso del 10% dei cartoni di ciascuna paletta pesata;

     - verifica visiva del contenuto dei cartoni e dello stato di imballaggio nei cartoni.

La selezione delle palette deve tener conto dei differenti tipi di tagli immagazzinati.

     3. Descrizione, nel verbale di inventario, delle partite sottoposte ad ispezione fisica e dei difetti constatati.

 

     VI. OLIO D'OLIVA

     1. Selezione di un numero di cisterne corrispondente almeno al 5% del quantitativo totale giacente all'intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell'organismo di intervento, ma non è comunicata al titolare del magazzino.

     2. Verifica in loco della presenza delle cisterne e della loro composizione:

     - identificazione delle cisterne in base al tipo dell'olio di oliva contenuto;

     - verifica dell'identità delle cisterne e del loro contenuto raffrontando i dati della contabilità di magazzino con i dati che figurano nei libri dell'organismo di intervento;

     - verifica organolettica della presenza di olio di oliva, del tipo di olio d'oliva e del suo volume nelle cisterne;

     - esame delle condizioni di magazzinaggio mediante verifica visiva di altre cisterne.

     3. Descrizione, nel verbale di inventario, delle cisterne sottoposte ad ispezione materiale e dei difetti constatati.

 

     VII — ZUCCHERO SFUSO (*) [3]

 

     A. Procedura di ispezione materiale delle scorte pubbliche di zucchero a decorrere dalla campagna 2006/2007

     1. Selezione dei sili, delle celle o dei locali da controllare, corrispondenti almeno al 5 % del quantitativo totale di zucchero sfuso giacente all’intervento pubblico.

     La selezione viene effettuata in base alla contabilità di magazzino dell’organismo d’intervento, ma non è comunicata preventivamente al titolare del magazzino.

     2. Ispezione materiale:

     — verifica della presenza dello zucchero sfuso nei sili, nelle celle o nei magazzini selezionati,

     — raffronto tra la contabilità del titolare del magazzino e quella dell’organismo d’intervento,

     — identificazione dello zucchero sfuso,

     — controllo delle condizioni di magazzinaggio e raffronto del luogo di magazzinaggio e dell’identità dello zucchero sfuso con i dati della contabilità del magazzino,

     — valutazione dei quantitativi immagazzinati secondo un metodo previamente riconosciuto dall’organismo d’intervento e la cui descrizione dettagliata deve essere conservata presso la sede del medesimo.

     3. In ciascuno dei luoghi di magazzinaggio devono trovarsi a disposizione una pianta del magazzino e il documento di metraggio per ciascun silo o cella di magazzinaggio.

     In ciascun magazzino lo zucchero sfuso deve essere immagazzinato in modo da poter consentire l’esecuzione di una verifica volumetrica.

 

     B. Procedura di ispezione materiale delle scorte pubbliche di zucchero delle campagne 2004/2005 e 2005/2006

     1. Qualora non sia possibile applicare le procedure d’inventario di cui al precedente punto A, l’organismo d’intervento provvede a sigillare ufficialmente tutti i punti di entrata e di uscita al silo o al magazzino. L’organismo d’intervento verifica mensilmente l’integrità dei sigilli, onde accertare che restino intatti, e stende un verbale di ogni ispezione.

     Non è consentito l’accesso alle scorte se non in presenza di un ispettore dell’organismo d’intervento.

     Lo Stato membro provvede affinché la procedura di apposizione dei sigilli offra idonee garanzie quanto all’integrità dei prodotti immagazzinati all’intervento.

     2. Almeno una volta all’anno deve essere inoltre condotta un’ispezione intesa a verificare le condizioni di magazzinaggio e di conservazione del prodotto.

 

     C. Modalità da seguire in caso di constatazione di differenze

     È ammesso un limite di tolleranza per le eventuali differenze constatate in sede di verifica volumetrica dei prodotti.

     Si applica l’articolo 6 quando la differenza fra il peso del prodotto immagazzinato, constatato in occasione dell’ispezione materiale (verifica volumetrica), e il suo peso contabile è uguale o superiore al 5 % per lo zucchero sfuso nel caso di magazzinaggio in silo o di magazzinaggio in depositi orizzontali.

     Nel caso di zucchero sfuso conservato in silo o in magazzino è possibile tener conto dei quantitativi calcolati mediante pesatura al momento dell’entrata in magazzino anziché di quelli ottenuti da una valutazione volumetrica, qualora quest’ultima non assicuri il grado di precisione auspicabile e purché lo scarto tra i due valori non risulti eccessivo.

     L’organismo d’intervento può avvalersi della possibilità prevista al terzo comma qualora lo giustifichino le circostanze, valutate caso per caso, e comunque sotto la propria responsabilità. In tal caso, esso è tenuto ad indicarlo nel verbale.

 

     VIII — ZUCCHERO IMBALLATO (*)[4]

 

     A. Procedura di ispezione materiale delle scorte pubbliche di zucchero a decorrere dalla campagna 2006/2007

     1. Selezione di partite corrispondente almeno al 5 % del quantitativo totale giacente all’intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell’organismo d’intervento, ma non è comunicata al titolare del magazzino.

     2. Verifica in loco della presenza delle partite selezionate e della loro composizione:

     — identificazione dei numeri di controllo delle partite e dei sacchi in base alle ricevute d’acquisto o di entrata,

     — raffronto tra la contabilità del titolare del magazzino e quella dell’organismo di intervento,

     — stato dell’imballaggio.

     Per lo zucchero imballato in sacchi da 50 kg:

     — pesatura delle palette (una su venti) e dei sacchi (uno per ogni paletta pesata),

     — verifica visiva del contenuto di un sacco ogni dieci palette pesate.

     Per lo zucchero imballato in “grandi sacchi”:

     — pesatura di un sacco su venti,

     — verifica visiva del contenuto di un sacco su venti.

     3. Descrizione, nel verbale di inventario, delle partite sottoposte ad ispezione materiale e delle differenze e/o dei difetti constatati.

 

     B. Procedura di ispezione materiale delle scorte pubbliche di zucchero delle campagne 2004/2005 e 2005/2006

     1. Qualora non sia possibile applicare le procedure d’inventario di cui al precedente punto A, l’organismo d’intervento provvede a sigillare ufficialmente tutti i punti di entrata e di uscita al magazzino. L’organismo d’intervento verifica mensilmente l’integrità dei sigilli, onde accertare che restino intatti, e stende un verbale di ogni ispezione. Non è consentito l’accesso alle scorte se non in presenza di un ispettore dell’organismo d’intervento.

     Lo Stato membro provvede affinché la procedura di apposizione dei sigilli offra idonee garanzie quanto all’integrità dei prodotti immagazzinati all’intervento.

     2. Almeno una volta all’anno deve essere inoltre condotta un’ispezione intesa a verificare le condizioni di magazzinaggio e di conservazione del prodotto.

 

(*) L’inventario è realizzato sulle scorte che formano oggetto di un contratto di magazzinaggio.

 


[1] Abrogato dall'art. 14 del regolamento (CE) n. 884/2006, con effetto a decorrere dal 1° ottobre 2006.

[2] Punto così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 808/1999.

[3] Sezione aggiunta dall'art. 1 del regolamento CE) n. 915/2006.

[4] Sezione aggiunta dall'art. 1 del regolamento CE) n. 915/2006.