§ 1.2.27 - Regolamento 22 aprile 1997, n. 723.
Regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:22/04/1997
Numero:723


Sommario
Art. 1.      1. La Comunità contribuisce alle spese sostenute dagli Stati membri per la realizzazione di nuovi programmi d'azione derivanti da nuovi obblighi comunitari, approvati dalla Commissione e volti a [...]
Art. 2.      1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, non oltre il 1 giugno dell'anno civile precedente quello in cui è prevista la realizzazione, i programmi d'azione per i quali sollecitano una [...]
Art. 3.      1. A partire dal secondo anno, gli Stati membri che hanno presentato programmi d'azione conformemente all'articolo 2 comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° giugno, i dati relativi alla [...]
Art. 4.      1. La partecipazione finanziaria della Comunità è concessa per anno civile, per un periodo di sette  anni consecutivi a partire dal 1997. Essa è erogata entro i limiti degli stanziamenti annuali [...]
Art. 5.      Il presente regolamento non si applica alle spese che possono beneficiare di un finanziamento comunitario previsto da altri regolamenti e in particolare
Art. 6.      Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70
Art. 7.      A partire dal secondo anno di applicazione del presente regolamento, nella relazione finanziaria annuale di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 729/70 è inserita una valutazione annuale
Art. 8.      Le spese prese in considerazione per la partecipazione finanziaria della Comunità sono considerate misure d'intervento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70
Art. 9.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.2.27 - Regolamento 22 aprile 1997, n. 723. [1]

Regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia.

(G.U.C.E. 25 aprile 1997, n. L 108).

 

Art. 1.

     1. La Comunità contribuisce alle spese sostenute dagli Stati membri per la realizzazione di nuovi programmi d'azione derivanti da nuovi obblighi comunitari, approvati dalla Commissione e volti a migliorare la struttura e l'efficacia dei controlli delle spese del FEAOG, sezione garanzia.

     2. Le azioni previste nei programmi di cui al paragrafo 1 possono comprendere i costi iniziali della creazione o riorganizzazione dei servizi di controllo, ivi compresa la destinazione a nuove mansioni o l'assunzione di agenti incaricati dei controlli, gli spostamenti di tali agenti, l'acquisto o il noleggio di materiali e attrezzature necessari per l'esecuzione dei controlli, l'organizzazione di corsi di formazione e di informazione, nonché qualsiasi altra iniziativa atta a migliorare l'efficacia dei controlli.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, non oltre il 1 giugno dell'anno civile precedente quello in cui è prevista la realizzazione, i programmi d'azione per i quali sollecitano una partecipazione finanziaria della Comunità. I programmi presentati dopo il 1 giugno non saranno presi in considerazione.

     Tuttavia, per i programmi relativi all'anno 2002, il termine per la presentazione di programmi d'azione alla Commissione scade il 31 gennaio 2002 [2].

     2. I programmi presentati, che possono avere carattere pluriennale, devono contenere i ragguagli seguenti:

     - descrizione e analisi della situazione iniziale, relativamente all'organico e alle attrezzature disponibili per i controlli;

     - obiettivi dell'azione prevista;

     - scadenzario di realizzazione delle azioni;

     - descrizione particolareggiata dei lavori per i quali è chiesto il finanziamento;

     - stima dei costi previsti per ciascun tipo d'azione e inoltre, in caso di programma pluriennale stime finanziarie annuali;

     - analisi costo/efficacia dell'azione.

     3. La Commissione esamina i programmi presentati dagli Stati membri. Essa ha facoltà di chiedere un complemento d'informazione, qualora lo reputi necessario per la valutazione di tali programmi.

 

     Art. 3.

     1. A partire dal secondo anno, gli Stati membri che hanno presentato programmi d'azione conformemente all'articolo 2 comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° giugno, i dati relativi alla parte annuale che sarà realizzata nell'anno seguente e in particolare:

     a) una descrizione particolareggiata dei lavori previsti per tale anno, corredata di una stima particolareggiata dei costi;

     b) una prima valutazione delle azioni realizzate nel corso dell'anno precedente e, se del caso, una proposta di modifica del programma iniziale.

     2. La parte annuale del programma d'azione è realizzata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

 

     Art. 4.

     1. La partecipazione finanziaria della Comunità è concessa per anno civile, per un periodo di sette  anni consecutivi a partire dal 1997. Essa è erogata entro i limiti degli stanziamenti annuali autorizzati dall'autorità di bilancio nel quadro delle prospettive finanziarie [3].

     2. Previa consultazione del comitato del fondo, di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione fissa, per ciascuna parte annuale, tenendo conto degli stanziamenti disponibili e sulla base delle indicazioni fornite dagli Stati membri, l'importo massimo della partecipazione finanziaria della Comunità.

Al momento della fissazione annuale di cui al primo comma, è accordata una preferenza ai programmi pluriennali che abbiano già beneficiato di un cofinanziamento comunitario previsto dal presente regolamento, tenendo segnatamente conto dello stato di realizzazione delle parti annuali anteriori.

Fatte salve le disposizioni del quarto comma, l'aliquota della partecipazione finanziaria comunitaria è del 50 % dei pagamenti effettuati dagli Stati membri a titolo dell'esercizio finanziario e relativi alle spese imputabili ai sensi dell'articolo 1.

Se l'importo dei pagamenti relativi alle spese ammissibili è superiore alle risorse finanziarie disponibili, l'aliquota della partecipazione finanziaria comunitaria di cui al terzo comma è ridotta in proporzione.

     3. La Commissione può intraprendere lavori intesi a mantenere e potenziare i sistemi di controllo e di informazione elettronica diretta con gli Stati membri.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento non si applica alle spese che possono beneficiare di un finanziamento comunitario previsto da altri regolamenti e in particolare:

     - dal regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativo al cofinanziamento, da parte della Comunità, dei controlli mediante telerilevamento e recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari;

     e, per quanto concerne i tre nuovi Stati membri:

     - dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE;

     - dal regolamento (CEE) n. 307/91;

     - (Omissis) [4].

 

     Art. 6.

     Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

 

     Art. 7.

     A partire dal secondo anno di applicazione del presente regolamento, nella relazione finanziaria annuale di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 729/70 è inserita una valutazione annuale.

Dopo la fine del quinto anno, la Commissione presenta al Consiglio i risultati dell'applicazione del presente regolamento, sulla base delle relazioni di valutazione predisposte dagli Stati membri e contenenti le informazioni sull'efficacia dei programmi realizzati.

 

     Art. 8.

     Le spese prese in considerazione per la partecipazione finanziaria della Comunità sono considerate misure d'intervento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.

 

     Art. 9.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 47 del regolamento 21 giugno 2005, n. 1290.

[2] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2136/2001.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2136/2001.

[4] Trattino abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2136/2001.