§ 1.2.15 - Regolamento 27 novembre 1990, n. 3492.
Regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:27/11/1990
Numero:3492


Sommario
Art. 1.      1. I conti annuali sono stabiliti per ogni prodotto oggetto di intervento pubblico
Art. 2.      1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire la buona conservazione dei prodotti oggetto di interventi comunitari
Art. 3.      Nel corso di ogni esercizio gli organismi d'intervento provvedono a compilare un inventario per ciascun prodotto oggetto d'interventi comunitari
Art. 4.      1. Per quanto riguarda la conservazione dei quantitativi immagazzinati può essere fissato un limite di tolleranza delle perdite ammesse. Le perdite di quantità dovute alla conservazione [...]
Art. 5.      1. Tutti i quantitativi mancanti e i quantitativi deteriorati a causa delle condizioni materiali di magazzinaggio, di trasporto o di trasformazione oppure a causa di una conservazione troppo [...]
Art. 6.      Gli importi riscossi o ricuperati presso venditori, acquirenti ed immagazzinatori corrispondenti a
Art. 7.      Il finanziamento dei costi di smercio dell'alcol di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, è soggetto alle disposizioni degli articoli da 2 a 6 del presente regolamento
Art. 8.      Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70
Art. 9.      Il regolamento (CEE) n. 3247/81 è abrogato
Art. 10.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1990.


§ 1.2.15 - Regolamento 27 novembre 1990, n. 3492. [1]

Regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "Garanzia", delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico.

(G.U.C.E. 4 dicembre 1990, n. L 337).

 

Art. 1.

     1. I conti annuali sono stabiliti per ogni prodotto oggetto di intervento pubblico.

In tali conti figurano, separatamente, le seguenti categorie di elementi:

     a) spese relative alle operazioni materiali risultanti dall'acquisto del prodotto da parte degli organismi d'intervento;

     b) spese per interessi su fondi stanziati dagli Stati membri per l'acquisto dei prodotti all'intervento;

     c) differenze, da un lato, tra il valore dei quantitativi riportati dall'esercizio precedente e quello dei quantitativi entrati, tenuto conto dei deprezzamenti di cui alla lettera d), e, d'altro lato, tra il valore dei quantitativi usciti e quello dei quantitativi riportati all'esercizio successivo, nonché eventuali altre spese ed entrate;

     d) importi conseguenti al deprezzamento previsto all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78.

Nell'allegato figurano l'elenco delle spese di cui alla lettera a), nonché la descrizione particolareggiata delle altre spese ed entrate di cui alla lettera c).

Le spese relative a trasporti nel territorio o fuori dal territorio dello Stato membro sono approvate in base alla procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 , modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 , ovvero secondo i casi, di cui al corrispondente articolo degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli e contabilizzati conformemente alla lettera a).

     2. La contabilizzazione dei vari elementi di spesa e di entrata, salvo specifiche disposizioni adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 8, viene eseguita in funzione del momento in cui avviene l'operazione materiale risultante dalla misura d'intervento.

     3. L'eventuale saldo attivo di un conto viene detratto dalle spese dell'esercizio in corso.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire la buona conservazione dei prodotti oggetto di interventi comunitari.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, le disposizioni amministrative complementari da essi adottate per l'applicazione e la gestione delle misure d'intervento.

 

     Art. 3.

     Nel corso di ogni esercizio gli organismi d'intervento provvedono a compilare un inventario per ciascun prodotto oggetto d'interventi comunitari.

Essi raffrontano i risultati di detto inventario ai dati contabili; le differenze quantitative constatate devono essere contabilizzate a norma dell'articolo 5, come pure le differenze qualitative constatate in occasione delle verifiche.

 

     Art. 4.

     1. Per quanto riguarda la conservazione dei quantitativi immagazzinati può essere fissato un limite di tolleranza delle perdite ammesse. Le perdite di quantità dovute alla conservazione corrispondono alla differenza tra le scorte teoriche risultanti dall'inventario contabile e le scorte effettive, esistenti all'ultimo giorno dell'esercizio, stabilite sulla base dell'inventario di cui all'articolo 3 o, in corso di esercizio, alle scorte contabili residue dopo esaurimento delle scorte effettive di un magazzino.

     2. Per quanto riguarda la trasformazione dei prodotti assunti in carico, può essere fissato un limite di tolleranza delle perdite ammesse.

     3. Le quantità mancanti a seguito di furti o di altre perdite risultanti da cause individuabili sono escluse dal calcolo dei limiti di tolleranza previsti ai paragrafi 1 e 2.

     4. I limiti di tolleranza di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fissati in base alla procedura prevista all'articolo 8 previo esame, se necessario, da parte del comitato di gestione interessato.

 

     Art. 5.

     1. Tutti i quantitativi mancanti e i quantitativi deteriorati a causa delle condizioni materiali di magazzinaggio, di trasporto o di trasformazione oppure a causa di una conservazione troppo lunga, devono essere contabilizzati in uscita dalle scorte d'intervento alla data in cui sono stati constatati la perdita o il deterioramento.

     2. Il valore dei quantitativi di cui al paragrafo 1 viene determinato in base alla procedura prevista all'articolo 8.

     3. Fatte salve disposizioni particolari della regolamentazione comunitaria, non sono contabilizzati gli eventuali proventi della vendita dei prodotti deteriorati, nonché eventuali altri importi riscossi a tale proposito.

     4. Fatte salve disposizioni particolari della regolamentazione comunitaria, si considera che un prodotto è deteriorato quando non è più conforme ai requisiti qualitativi applicabili al momento dell'acquisto.

     5. Lo Stato membro informa la Commissione delle perdite quantitative o del deterioramento del prodotto avvenuti a seguito di calamità naturali. La Commissione adotta le opportune decisioni in base alla procedura prevista all'articolo 8.

 

     Art. 6.

     Gli importi riscossi o ricuperati presso venditori, acquirenti ed immagazzinatori corrispondenti a:

     - le spese reali dovute al mancato rispetto delle norme stabilite per l'acquisto e la vendita di prodotti,

     - le cauzioni incamerate in applicazione del regolamento (CEE) n. 352/78 ,

     - gli importi addebitati agli operatori a seguito del mancato rispetto degli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria, debbono essere accreditati al FEAOG, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).

 

     Art. 7.

     Il finanziamento dei costi di smercio dell'alcol di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, è soggetto alle disposizioni degli articoli da 2 a 6 del presente regolamento.

 

     Art. 8.

     Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

 

     Art. 9.

     Il regolamento (CEE) n. 3247/81 è abrogato.

 

     Art. 10.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1990.

 

 

ALLEGATO

Elementi di spesa e di entrata che possono essere iscritti nei conti di cui all'articolo 1, paragrafo 1

 

     A. Elementi di spesa relativi alle operazioni materiali di magazzinaggio di cui al punto a):

     1) Spese coperte con importi forfettari:

     a) entrata

     b) uscita

     c) magazzinaggio, tenuto conto delle spese d'inventario

     d) trasformazione o disossamento

     e) condizionamento

     f) etichettatura

     g) analisi

     h) denaturazione, colorazione, movimentazione o manodopera

     i) ritiro dal magazzino e reimmagazzinamento

     j) trasporto dopo l'intervento

     k) trasporto stabilimento-deposito

     l) spese inerenti alla distribuzione gratuita dei prodotti oggetto d'intervento pubblico.

     2) Spese non coperte con importi forfettari, che non devono essere necessariamente collegate al momento dell'operazione materiale:

     - spese di trasporto prima dell'intervento, pagate o riscosse al momento dell'acquisto;

     - spese causate da un trasporto nel territorio o fuori dal territorio dello Stato membro, ovvero all'esportazione;

     - spese coperte da una gara;

     - altre spese occasionate da operazioni previste dalla regolamentazione comunitaria.

 

     B. Altri elementi di spesa o di entrata di cui alla lettera c):

     - valore dei quantitativi mancanti e deteriorati ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 5;

     - importi riscossi o recuperati presso venditori, acquirenti e immagazzinatori, diversi dagli importi di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

 


[1] Abrogato dall'art. 14 del regolamento (CE) n. 884/2006, con effetto a decorrere dal 1° ottobre 2006.