§ 1.1.686 - Direttiva 12 giugno 2006, n. 55.
Direttiva n. 2006/55/CE della Commissione che modifica l’allegato III della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda il peso [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:12/06/2006
Numero:55


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.1.686 - Direttiva 12 giugno 2006, n. 55.

Direttiva n. 2006/55/CE della Commissione che modifica l’allegato III della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda il peso massimo di lotti di sementi (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 13 giugno 2006, n. L 159).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, in particolare l’articolo 21 bis,

     considerando quanto segue:

      (1) Sono state riviste ultimamente le norme internazionali relative ai pesi massimi dei lotti di sementi di talune specie di cereali, segnatamente delle specie triticum aestivum, triticum durum, triticum spelta, secale cereale, triticosecale e oryza sativa, avena sativa e hordeum vulgare.

      (2) Occorre adattare i pesi massimi dei lotti di sementi delle specie previste dal diritto comunitario.

      (3) La direttiva n. 66/402/CEE va pertanto modificata di conseguenza.

      (4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     Nella seconda colonna della tabella dell’allegato III della direttiva n. 66/402/CEE, «25» è sostituito da «30».

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.