§ 1.1.488 – Regolamento 13 ottobre 2004, n. 1766.
Regolamento (CE) n. 1766/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2199/2003 che stabilisce misure transitorie per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:13/10/2004
Numero:1766


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.488 – Regolamento 13 ottobre 2004, n. 1766.

Regolamento (CE) n. 1766/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2199/2003 che stabilisce misure transitorie per l'applicazione per l'anno 2004 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime del pagamento unico per superficie per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia.

(G.U.U.E. 14 ottobre 2004, n. L 315).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2199/2003 della Commissione stabilisce misure transitorie per l'applicazione per l'anno 2004 del regime del pagamento unico per superficie per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri»). In particolare, l’articolo 8, paragrafo 1, prevede che i pagamenti siano effettuati una volta l'anno nel periodo compreso fra il 1° dicembre 2004 e il 30 aprile 2005.

     (2) Per evitare che durante il periodo di semina del 2004 si possano verificare problemi di liquidità dovuti alla transizione al nuovo regime dai regimi di sostegno preadesione, che offrivano vari tipi di sostegno, è opportuno che la data a partire dalla quale i nuovi Stati membri che adottano il regime del pagamento unico possono iniziare i pagamenti agli agricoltori per l’anno 2004 sia fissata al 16 ottobre 2004.

     (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2199/2003.

     (4) Le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il paragrafo 1 dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2199/2003 è sostituito dal testo seguente:

     «1. I pagamenti sono effettuati una volta l'anno nel periodo compreso fra il 16 ottobre 2004 e il 30 aprile 2005.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica dal 16 ottobre 2004.