§ 1.1.467 – Regolamento 14 giugno 2004, n. 1111.
Regolamento (CE) n. 1111/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2199/2003 che stabilisce misure transitorie per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:14/06/2004
Numero:1111


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.467 – Regolamento 14 giugno 2004, n. 1111.

Regolamento (CE) n. 1111/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2199/2003 che stabilisce misure transitorie per l'applicazione per l'anno 2004 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime del pagamento unico per superficie per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia.

(G.U.U.E. 15 giugno 2004, n. L 213).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2199/2003 della Commissione (1) stabilisce misure transitorie per l'applicazione per l’anno 2004 del regime del pagamento unico per superficie. L'articolo 4, in particolare, prevede che la data entro la quale l'agricoltore deve presentare la domanda dovrà essere fissata dal nuovo Stato membro, che detta data non è posteriore al 15 giugno 2004 e che, per le modifiche delle domande, la data limite è il 15 giugno 2004.

     (2) In alcuni dei nuovi Stati membri l'introduzione di un nuovo regime di sostegno può rivelarsi difficoltosa per gli agricoltori i quali possono quindi non essere in grado di presentare la domanda entro il 15 giugno 2004. È pertanto opportuno offrire ai nuovi Stati membri interessati, con effetto a decorrere dal 15 giugno 2004, la possibilità di fissare una data più tardiva per la presentazione della domanda. Tale data, tuttavia, non potrà essere posteriore al 15 luglio 2004. Occorre quindi posticipare al 15 luglio 2004 la data limite per le modifiche delle domande. È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2199/2003.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2199/2003 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 4. Domanda di pagamento unico per superficie.

     1. Per beneficiare del regime di pagamento unico per superficie, l'agricoltore presenta all'autorità competente, entro una data che dovrà essere fissata dal nuovo Stato membro e che non è posteriore al 15 luglio 2004, una domanda in cui indica le superfici ammissibili secondo le condizioni fissate dall’articolo 143 ter, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     2. Per le modifiche delle domande relative al regime unico di pagamento per superficie, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2419/2001, la data di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento deve essere fissata dal nuovo Stato membro e non è posteriore al 15 luglio 2004.

     3. La domanda di pagamento unico per superficie viene trattata come domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 2419/2001

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso è applicabile a decorrere dal 15 giugno 2004.