| Settore: | Normativa europea | 
| Materia: | 1. agricoltura | 
| Capitolo: | 1.1 questioni generali | 
| Data: | 16/05/2002 | 
| Numero: | 812 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il capitolo VII bis seguente è inserito nel regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione: | 
| Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. | 
§ 1.1.130 - Regolamento 16 maggio 2002, n. 812.
Regolamento (CE) n. 812/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi.
(G.U.C.E. 17 maggio 2002, n. L 132).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
     visto il 
considerando quanto segue:
(1) Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dagli accordi con alcuni paesi terzi sono subordinate alla presentazione di un attestato rilasciato da un organismo ufficiale o ufficialmente riconosciuto dalle due parti contraenti e riportato negli elenchi stabiliti congiuntamente, in cui si attesta che il vino in causa è conforme alle condizioni di accesso delle concessioni.
(2) È opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione l'elenco degli organismi ufficiali o ufficialmente riconosciuti da essi proposti per il rilascio degli attestati in modo da consentirle di redigere e scambiare l'elenco, congiuntamente con il paese terzo interessato. Per agevolare il compito di tali organismi, è necessario fornire questi elenchi nella forma e sui supporti idonei.
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
ha adottato il presente regolamento:
     Il capitolo VII bis seguente è inserito nel 
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.