§ 1.1.94 – Regolamento 24 aprile 1972, n. 845.
Regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio relativo a misure speciali in favore della bachicoltura.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:24/04/1972
Numero:845


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. A decorrere dalla campagna di allevamento 1972/1973 è istituito un aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità
Art. 3.      La campagna di allevamento per il baco da seta inizia il 1o aprile di ogni anno e termina il 31 marzo dell'anno successivo
Art. 4.      Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Tali dati sono stabiliti secondo la procedura prevista dall'articolo 12 [...]
Art. 5.      Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano al regime dei prodotti di cui all'articolo 1
Art. 6.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.1.94 – Regolamento 24 aprile 1972, n. 845. [1]

Regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio relativo a misure speciali in favore della bachicoltura.

(G.U.C.E. 27 aprile 1972, n. L 100).

 

Art. 1. [2]

     1. Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, possono essere adottate misure comunitarie intese a migliorare la qualità dei bachi da seta della sottovoce 0106 00 99 della nomenclatura combinata e delle uova di bachi da seta della sottovoce 0511 99 90 della nomenclatura combinata.

 

     Art. 2.

     1. A decorrere dalla campagna di allevamento 1972/1973 è istituito un aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità.

L'aiuto, di importo uniforme per tutta la Comunità, è fissato ogni anno [3].

     2. L'importo dell'aiuto è fissato per telaino utilizzato, in modo da contribuire a garantire un reddito equo al bachicoltore, tenuto conto della situazione del mercato dei bozzoli e della seta greggia e della sua evoluzione prevedibile nonché della politica d'importazione. L'aiuto è concesso ai sericoltori per i telaini messi in produzione, a condizione:

     - che tali telaini contengano un quantitativo minimo di uova da determinarsi e

     - che l'allevamento dei bachi sia stato portato a termine.

     3. L'importo dell'aiuto è fissato secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

     4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.

     5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa.

 

     Art. 3.

     La campagna di allevamento per il baco da seta inizia il 1o aprile di ogni anno e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Tali dati sono stabiliti secondo la procedura prevista dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70.

Secondo la medesima procedura sono fissate le modalità di comunicazione e di diffusione dei dati.

 

     Art. 5.

     Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano al regime dei prodotti di cui all'articolo 1.

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 1544/2006.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 4005/87.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2059/92.