§ 19.2.221 - Decisione 29 settembre 2000, n. 597.
Decisione (CE, Euratom) n. 2000/597 del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.2 disposizioni dei trattati
Data:29/09/2000
Numero:597


Sommario
Art. 1.      Alle Comunità sono attribuite le risorse proprie secondo le modalità fissate negli articoli che seguono allo scopo di garantire il finanziamento del bilancio dell'Unione europea come previsto [...]
Art. 2.      1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea le entrate provenienti:
Art. 3.      1. L'importo totale delle risorse proprie attribuito alle Comunità per gli stanziamenti di pagamento non può superare una determinata percentuale del totale dei PNL degli Stati membri. Tale [...]
Art. 4.      Una correzione degli squilibri finanziari è accordata al Regno Unito.
Art. 5.      1. L'onere finanziario della correzione è assunto dagli altri Stati membri secondo le modalità seguenti.
Art. 6.      Le entrate di cui all'articolo 2 sono utilizzate indistintamente per finanziare tutte le spese iscritte nel bilancio. Le entrate necessarie alla copertura totale o parziale della riserva [...]
Art. 7.      L'eventuale eccedenza delle entrate delle Comunità sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata all'esercizio successivo.
Art. 8.      1. Le risorse proprie delle Comunità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) sono riscosse dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative [...]
Art. 9.      Anteriormente al 1° gennaio 2006 la Commissione avvierà un riesame generale del sistema delle risorse proprie, accompagnato, se necessario, da adeguate proposte, alla luce di tutti i fattori [...]
Art. 10.      1. La presente decisione è notificata agli Stati membri dal segretario generale del Consiglio e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 19.2.221 - Decisione 29 settembre 2000, n. 597.

Decisione (CE, Euratom) n. 2000/597 del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.

(G.U.C.E. 7 ottobre 2000, n. L 253).

 

Art. 1.

     Alle Comunità sono attribuite le risorse proprie secondo le modalità fissate negli articoli che seguono allo scopo di garantire il finanziamento del bilancio dell'Unione europea come previsto dall'articolo 269 del trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato CE") e dall'articolo 173 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (in seguito denominato "trattato Euratom").

     Fatte salve altre entrate, il bilancio dell'Unione europea è integralmente finanziato da risorse proprie delle Comunità.

 

     Art. 2.

     1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea le entrate provenienti:

     a) dai prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune, nonché contributi ed altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

     b) dai dazi della tariffa doganale comune e da altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con i paesi terzi e dazi doganali sui prodotti rientranti nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

     c) dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo regole comunitarie. L'imponibile da prendere in considerazione a tal fine è limitato al 50% del PNL di ciascuno Stato membro, come stabilito al paragrafo 7;

     d) dall'applicazione di un'aliquota - che sarà fissata secondo la procedura di bilancio, tenuto conto di tutte le altre entrate - alla somma dei PNL di tutti gli Stati membri.

     2. Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea le entrate provenienti da altre imposte eventualmente istituite, nell'ambito di una politica comune, ai sensi del trattato CE o del trattato Euratom, a condizione che sia stata portata a termine la procedura di cui all'articolo 269 del trattato CE o quella di cui all'articolo 173 del trattato Euratom.

     3. Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 25% degli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che sono stabiliti dopo il 31 dicembre 2000.

     4. L'aliquota uniforme di cui al paragrafo 1, lettera c) corrisponde all'aliquota risultante dalla differenza fra:

     a) il tasso massimo di richiamo della risorsa IVA, che è fissata allo

     0,75% nel 2002 e 2003

     0,50% dal 2004 in poi

e

     b) un'aliquota ("aliquota congelata") equivalente al rapporto fra l'importo della compensazione di cui all'articolo 4 e la somma degli imponibili IVA [stabiliti ai sensi del paragrafo 1, lettera c)] di tutti gli Stati membri, tenendo conto del fatto che il Regno Unito è escluso dal finanziamento della propria correzione e che la quota dell'Austria, della Germania, dei Paesi Bassi e della Svezia nel finanziamento della correzione del Regno Unito è ridotta a un quarto del suo valore normale.

     5. L'aliquota di cui al paragrafo 1, lettera d) si applica al PNL di ciascuno Stato membro.

     6. Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato adottato, restano applicabili, fino all'entrata in vigore delle nuove aliquote, l'aliquota uniforme IVA e l'aliquota applicabile al PNL degli Stati membri fissate in precedenza, fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 per quanto riguarda la riserva monetaria FEAOG, la riserva per il finanziamento del Fondo di garanzia sui prestiti e la riserva per gli aiuti urgenti nei paesi terzi.

     7. Ai fini dell'applicazione della presente decisione, per PNL si intende il RNL dell'anno ai prezzi di mercato fornito dalla Commissione in applicazione del SEC 95, ai sensi del regolamento (CE) n. 2223/96. Qualora modifiche del SEC 95 determinassero cambiamenti significativi dell'RNL fornito dalla Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, dopo aver consultato il Parlamento europeo, decide se tali modifiche sono applicabili ai fini della presente decisione.

 

     Art. 3.

     1. L'importo totale delle risorse proprie attribuito alle Comunità per gli stanziamenti di pagamento non può superare una determinata percentuale del totale dei PNL degli Stati membri. Tale percentuale, espressa con due decimali, sarà calcolata dalla Commissione nel dicembre 2001 in base alla formula seguente:

     (Omissis).

     2. Gli stanziamenti per impegni iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea devono avere un'evoluzione ordinata che preveda una dotazione finanziaria complessiva non superiore ad una determinata percentuale del totale dei PNL degli Stati membri. Questa percentuale, espressa con due decimali, è calcolata dalla Commissione nel dicembre 2001 in base alla formula seguente:

     (Omissis).

Si manterrà una correlazione ordinata tra stanziamenti per impegni e stanziamenti di pagamento per garantirne la compatibilità e consentire di rispettare il massimale di cui al paragrafo 1 negli anni successivi.

     3. La Commissione comunica all'autorità di bilancio i nuovi massimali per le risorse proprie anteriormente al 31 dicembre 2001.

     4. Il metodo di cui ai paragrafi 1 e 2 sarà applicato nell'ipotesi di modificazioni del SEC 95 che diano luogo a variazioni del livello del PNL.

 

     Art. 4.

     Una correzione degli squilibri finanziari è accordata al Regno Unito.

     L'entità della correzione è determinata:

     a) calcolando la differenza esistente nel corso dell'esercizio precedente, tra:

     - la parte in percentuale del Regno Unito nella somma degli imponibili IVA non ridotti, e

     - la parte percentuale del Regno Unito nel totale delle spese ripartite;

     b) moltiplicando la differenza così ottenuta per il totale della spesa ripartita;

     c) moltiplicando il risultato di cui alla lettera b) per 0,66;

     d) detraendo dal risultato ottenuto alla lettera c) gli effetti che risultano, per il Regno Unito, dal passaggio all'IVA limitata e ai versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), vale a dire sottraendo la differenza fra

     - quanto il Regno Unito avrebbe dovuto versare per gli importi finanziati con le risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d), se l'aliquota uniforme IVA fosse stata applicata agli

imponibili IVA non ridotti, e

     - i versamenti del Regno Unito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d);

     e) a decorrere dall'anno 2001, detraendo dal risultato di cui alla lettera d) i guadagni netti risultanti per il Regno Unito dall'aumento della percentuale delle risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) trattenute dagli Stati membri a titolo di copertura delle spese di riscossione e delle spese correlate;

     f) calcolando, al momento di ciascun singolo allargamento dell'Unione europea, un aggiustamento del risultato di cui alla lettera e), in modo da ridurre la compensazione, garantendo con ciò che la spesa non compensata prima dell'allargamento rimanga tale. Tale aggiustamento verrà effettuato riducendo il totale della spesa ripartita di un importo pari alla spesa annua preadesione dei paesi che partecipano all'allargamento. Tutti gli importi così calcolati sono riportati agli esercizi seguenti e sono adeguati ogni anno mediante il deflattore del PNL euro utilizzato per l'adeguamento delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 5.

     1. L'onere finanziario della correzione è assunto dagli altri Stati membri secondo le modalità seguenti.

La ripartizione dell'onere è inizialmente calcolata in funzione della parte rispettiva degli Stati membri nei versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), ad esclusione del Regno Unito; essa è in seguito adeguata in modo da limitare la partecipazione finanziaria dell'Austria, della Germania, dei Paesi Bassi e della Svezia ad un quarto delle quote normali risultanti da questo calcolo.

     2. La correzione è accordata al Regno Unito mediante riduzione dei suoi versamenti risultanti dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d). L'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri viene aggiunto ai rispettivi versamenti risultanti dall'applicazione, per ciascuno Stato membro, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d).

     3. La Commissione procede ai calcoli necessari per l'applicazione dell'articolo 4 e del presente articolo.

     4. Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato adottato, continueranno a venire applicati la correzione accordata al Regno Unito e l'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri iscritti nell'ultimo bilancio definitivamente adottato.

 

     Art. 6.

     Le entrate di cui all'articolo 2 sono utilizzate indistintamente per finanziare tutte le spese iscritte nel bilancio. Le entrate necessarie alla copertura totale o parziale della riserva monetaria FEAOG, la riserva per il finanziamento del Fondo di garanzia sui prestiti e la riserva per aiuti urgenti nei paesi terzi, iscritte nel bilancio, saranno richieste agli Stati membri solo al momento dell'attivazione delle riserve. Le disposizioni relative al funzionamento di tali riserve sono stabilite, ove necessario, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2.

 

     Art. 7.

     L'eventuale eccedenza delle entrate delle Comunità sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata all'esercizio successivo.

     Le eventuali eccedenze risultanti da uno storno da capitoli del FEAOG, sezione garanzia, alla riserva monetaria o le eccedenze del Fondo di garanzia relativo alle azioni estere versate come entrate verranno considerate parte integrante delle risorse proprie.

 

     Art. 8.

     1. Le risorse proprie delle Comunità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) sono riscosse dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della normativa comunitaria. La Commissione procede, ad intervalli regolari, all'esame delle disposizioni nazionali che le sono comunicate dagli Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire che esse siano conformi alle normative comunitarie e riferisce all'autorità di bilancio.

Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d).

     2. Fatti salvi la verifica dei conti e i controlli di conformità e di regolarità previsti dall'articolo 248 del trattato CE e dall'articolo 160 C del trattato Euratom, che riguardano essenzialmente l'affidabilità e l'efficacia dei sistemi e delle procedure nazionali di determinazione della base per le risorse proprie provenienti dall'IVA e dal PNL, e fatti salvi i controlli organizzati a norma dell'articolo 279, lettera c), del trattato CE e dell'articolo 183, lettera c), del trattato Euratom, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni necessarie all'attuazione della presente decisione, nonché quelle relative al controllo della riscossione, alla messa a disposizione della Commissione e al versamento delle entrate di cui agli articoli 2 e 5.

 

     Art. 9.

     Anteriormente al 1° gennaio 2006 la Commissione avvierà un riesame generale del sistema delle risorse proprie, accompagnato, se necessario, da adeguate proposte, alla luce di tutti i fattori pertinenti, compresi gli effetti dell'allargamento sul finanziamento del bilancio, l'opportunità di modificare la struttura delle risorse proprie creando nuove risorse proprie autonome, nonché la correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito e la concessione, all'Austria, alla Germania, ai Paesi Bassi e alla Svezia, della riduzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

 

     Art. 10.

     1. La presente decisione è notificata agli Stati membri dal segretario generale del Consiglio e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica di cui al secondo comma. Essa prende effetto il 1° gennaio 2002, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 3 e dell'articolo 4, i cui effetti decorrono dal 1° gennaio 2001.

     2. a) Fatta salva la lettera b), la decisione 94/728/CE, Euratom è abrogata con decorrenza 1° gennaio 2002. Ogni riferimento alla decisione del Consiglio del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, alla decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, alla decisione 88/376/CEE, Euratom o alla decisione 94/728/CE, Euratom deve intendersi fatto alla presente decisione.

     b) Gli articoli 2, 4 e 5 della decisione 88/376/CEE, Euratom e della decisione 94/728/CE, Euratom rimangono applicabili al calcolo ed agli adeguamenti delle entrate provenienti dall'applicazione di un'aliquota uniforme valida per tutti gli Stati membri all'imponibile IVA determinato in modo uniforme previo livellamento al 50-55% del PNL di ciascuno Stato membro, a seconda dell'anno di riferimento, e al calcolo della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito per gli esercizi dal 1988 al 2000.

     c) Per quanto riguarda gli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), che gli Stati membri dovrebbero aver messo a disposizione anteriormente al 28 febbraio 2001, ai sensi delle norme comunitarie applicabili, gli Stati membri continuano a trattenere il 10% di tali importi a titolo di spese di riscossione.