§ 19.1.109 - Decisione 2 agosto 2006, n. 548.
Decisione n. 2006/548/CE, Euratom della Commissione che modifica la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.1 questioni generali, obiettivi e missione dei trattati
Data:02/08/2006
Numero:548


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza che figurano nell’allegato della decisione n. 2001/844/CE, CECA, Euratom sono modificate nel modo seguente.
Art. 2.      La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 19.1.109 - Decisione 2 agosto 2006, n. 548.

Decisione n. 2006/548/CE, Euratom della Commissione che modifica la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom

(G.U.U.E. 5 agosto 2006, n. L 215).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 2,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 131,

     visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 2, paragrafo 1, delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza che figurano nell’allegato alla decisione n. 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione prevede che il membro della Commissione preposto alla sicurezza prende le misure necessarie per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, le norme di sicurezza della Commissione siano rispettate all’interno della Commissione stessa e, fra l’altro, dai contraenti esterni alla Commissione.

     (2) L’articolo 2, paragrafo 2, delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza dispone che gli Stati membri, nonché le altre istituzioni, organi, uffici ed agenzie istituiti dai trattati o in base ad essi, sono autorizzati a ricevere informazioni classificate UE a condizione che essi garantiscano che siano rispettate disposizioni strettamente equivalenti nelle loro sedi di servizio, fra l’altro, dai contraenti esterni degli Stati membri.

     (3) Le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza non prevedono attualmente elementi relativi alle modalità di applicazione dei principi fondamentali e delle norme minime nel caso in cui la Commissione affidi a soggetti esterni, mediante contratto, o convenzione di sovvenzione, mansioni che comportano, implicano e/o comprendono informazioni classificate UE.

     (4) È pertanto necessario che a tal fine siano inserite specifiche norme minime comuni nelle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza, nonché nelle norme di sicurezza ad esse allegate.

     (5) Anche gli Stati membri devono osservare tali norme minime comuni per l’adozione di misure in conformità di accordi nazionali, qualora debbano affidare mediante contratto, o convenzione di sovvenzione, mansioni che comportano, implicano e/o comprendono informazioni classificate UE ai soggetti esterni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza.

     (6) Tali norme minime comuni devono applicarsi fatti salvi gli altri atti pertinenti, in particolare la direttiva n. 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione  recante le relative modalità d’esecuzione, in particolar modo ai fini degli accordi bilaterali e multilaterali di cui agli articoli 106 e 107 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     Le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza che figurano nell’allegato della decisione n. 2001/844/CE, CECA, Euratom sono modificate nel modo seguente.

     1) All’articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il paragrafo seguente:

     «Qualora un contratto o una convenzione di sovvenzione fra la Commissione e un contraente o un beneficiario esterno comporti il trattamento di informazioni classificate UE nella sede del contraente o del beneficiario, le misure necessarie che tale contraente o beneficiario esterno deve adottare per garantire che le disposizioni di cui all’articolo 1 siano rispettate nel trattamento di informazioni classificate UE, devono essere parte integrante del contratto o della convenzione di sovvenzione.»

     2) Le norme di sicurezza che figurano nell’allegato alle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza sono modificate come segue:

     a) nella parte I, sezione 5.1, è aggiunta la frase seguente:

     «Dette norme minime si applicano altresì qualora la Commissione affidi a soggetti industriali o di altra natura, mediante contratto o convenzione di sovvenzione, mansioni che comportano, implicano e/o comprendono informazioni classificate UE: tali norme minime comuni figurano nella parte II, sezione 27.»;

     b) nella parte II, il testo che figura nell’allegato della presente decisione è aggiunto come sezione 27;

     c) nell’appendice 6 sono aggiunte le abbreviazioni seguenti:

     «DSA: autorità di sicurezza designata (Designated Security Authority)

     FSC: nulla osta di sicurezza dei luoghi (Facility Security Clearance)

     FSO: responsabile della sicurezza dei luoghi (Facility Security Officer)

     PSC: nulla osta di sicurezza del personale (Personnel Security Clearance)

     SAL: disposizioni sugli aspetti di sicurezza (Security Aspects Letter)

     SCG: guida alla classificazione di sicurezza (Security Classification Guide)».

 

          Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

«27. NORME MINIME COMUNI SULLA SICUREZZA INDUSTRIALE

 

     27.1. Introduzione

     La presente sezione contempla gli aspetti di sicurezza delle attività industriali inerenti specificamente alla negoziazione e alla stipulazione dei contratti o delle convenzioni di sovvenzione, per l’assegnazione di mansioni che comportano, implicano e/o comprendono informazioni classificate UE, e all’esecuzione di tali contratti da parte di soggetti industriali o di altra natura, per quanto riguarda anche la comunicazione di informazioni classificate UE, o l’accesso alle medesime, durante la procedura di aggiudicazione e di invito a presentare proposte (fase di presentazione delle offerte e trattative precontrattuali).

 

     27.2. Definizioni

     Ai fini delle norme minime comuni s’intende per:

     a) “contratto classificato”: contratto, o convenzione di sovvenzione, per la fornitura di prodotti, di lavori, di locali o di servizi, la cui esecuzione richiede o implica l’accesso o la produzione di informazioni classificate UE;

     b) “subcontratto classificato”: contratto stipulato fra un contraente o il beneficiario di una sovvenzione e un altro contraente (il subcontraente), per la fornitura di prodotti, di lavori, di locali o di servizi, la cui esecuzione richiede o implica l’accesso o la produzione di informazioni classificate UE;

     c) “contraente”: operatore economico o soggetto giuridico avente capacità giuridica per sottoscrivere un contratto o beneficiare di una sovvenzione;

     d) “autorità di sicurezza designata (DSA)”: autorità che fa capo all’autorità di sicurezza nazionale (NSA) di uno Stato membro dell’UE, incaricata di comunicare ai soggetti industriali o di altra natura la linea politica dello Stato membro riguardo a tutti gli aspetti della sicurezza industriale e di fornire guida e assistenza nell’attuazione della medesima. Le funzioni della DSA possono essere svolte dalla NSA;

     e) “nulla osta di sicurezza dei luoghi (FSC)”: decisione amministrativa di una NSA/DSA, secondo la quale i luoghi, sotto il profilo della sicurezza, sono in grado di offrire un’adeguata protezione alle informazioni classificate UE di un grado specifico di classificazione di sicurezza, e il personale che deve accedere alle informazioni classificate UE ha debitamente ottenuto il nulla osta di sicurezza ed è stato istruito sui requisiti di sicurezza necessari all’accesso e alla protezione delle informazioni classificate UE;

     f) “soggetto industriale o di altra natura”: contraente o subcontraente che si occupa della fornitura di merci, della realizzazione di opere o della prestazione di servizi; sono compresi i soggetti industriali, commerciali, di servizi, scientifici, di ricerca, didattici o di sviluppo;

     g) “sicurezza industriale”: applicazione di misure e procedure di protezione volte a prevenire e individuare i casi di manomissione o perdita di informazioni classificate UE trattate da un contraente o da un subcontraente in sede di negoziato precontrattuale e di esecuzione di contratti classificati, e a porvi rimedio;

     h) “autorità di sicurezza nazionale (NSA)”: autorità governativa di uno Stato membro dell’UE cui spetta la responsabilità ultima della protezione delle informazioni classificate UE all’interno dello Stato membro;

     i) “grado generale di classificazione di sicurezza del contratto”: determinazione del grado di classificazione di sicurezza dell’intero contratto, o della convenzione di sovvenzione, in base alla classificazione delle informazioni e/o del materiale che devono o possono essere prodotti, comunicati o resi accessibili per un elemento qualsiasi del contratto generale o della convenzione di sovvenzione. Il grado generale di classificazione di sicurezza di un contratto non può essere inferiore alla classificazione più elevata di uno dei suoi elementi, ma può essere più alto per via dell’effetto di raggruppamento;

     j) “disposizioni sugli aspetti di sicurezza (SAL)”: pacchetto di condizioni contrattuali specifiche emesso dal committente, che è parte integrante di un contratto classificato implicante l’accesso o la produzione di informazioni classificate UE e in cui sono individuati i requisiti di sicurezza o gli elementi del contratto classificato che richiedono una protezione di sicurezza;

     k) “guida alla classificazione di sicurezza (SCG)”: documento che illustra gli elementi di un progetto, di un contratto o di una convenzione di sovvenzione classificati e precisa i gradi di classificazione di sicurezza applicabili. La guida alla classificazione di sicurezza può essere integrata per tutta la durata del progetto, del contratto o della convenzione di sovvenzione e gli elementi informativi possono essere riclassificati o declassati. Le SAL devono comprendere la SCG.

 

     27.3. Organizzazione

     a) La Commissione può affidare a soggetti industriali o di altra natura aventi sede in uno Stato membro, mediante contratto classificato, mansioni che comportano, implicano e/o comprendono informazioni classificate UE.

     b) Nell’aggiudicare un contratto classificato la Commissione provvede a che tutti i requisiti derivanti dalle presenti norme minime siano soddisfatti.

     c) La Commissione assicura la partecipazione delle DSA e NSA pertinenti ai fini dell’applicazione delle norme minime sulla sicurezza industriale. Le NSA possono affidare tali mansioni a una o più DSA.

     d) La responsabilità ultima della protezione delle informazioni classificate UE presso i soggetti industriali o di altra natura spetta alla direzione di detti soggetti.

     e) Quando è aggiudicato un contratto o un subcontratto classificato, rientrante nell’ambito di applicazione delle presenti norme minime, la Commissione e/o, a seconda dei casi, la NSA/DSA ne informa immediatamente la NSA/DSA dello Stato membro in cui ha sede il contraente o il subcontraente.

 

     27.4. Contratti classificati e decisioni di sovvenzione

     a) La classificazione di sicurezza dei contratti o delle convenzioni di sovvenzione deve tener conto dei seguenti principi:

     — la Commissione determina, ove appropriato, gli aspetti del contratto classificato soggetti a protezione e la conseguente classificazione di sicurezza tenendo conto della classificazione inizialmente assegnata dall’originatore alle informazioni prodotte prima dell’aggiudicazione del contratto classificato,

     — il grado generale di classificazione del contratto non può essere inferiore alla classificazione più elevata di uno dei suoi elementi,

     — le informazioni classificate UE derivanti da attività contrattuali sono classificate secondo la guida alla classificazione di sicurezza,

     — se del caso, la Commissione è responsabile, in consultazione con l’originatore, della modifica del grado generale di classificazione del contratto o della classificazione di sicurezza di uno dei suoi elementi; in tali casi è tenuta ad informarne tutte le parti interessate,

     — le informazioni classificate comunicate al contraente, o al subcontraente, o derivanti da attività contrattuali non devono essere usate per scopi diversi da quelli stabiliti dal contratto classificato e non devono essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell’originatore.

     b) Alla Commissione e alle NSA/DSA dei rispettivi Stati membri spetta la responsabilità di assicurare che i contraenti e i subcontraenti aggiudicatari di contratti classificati che comportano informazioni classificate CONFIDENTIEL UE, o di grado superiore, adottino tutte le misure adeguate per proteggere, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, tali informazioni classificate UE ad essi comunicate o da essi prodotte nell’esecuzione del contratto classificato. L’inadempimento delle obbligazioni relative alla sicurezza può determinare la risoluzione del contratto classificato.

     c) Tutti i soggetti industriali o di altra natura partecipanti a contratti classificati che comportano l’accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE, o di grado superiore, devono disporre di un FSC nazionale. L’FSC è rilasciato dalla NSA/DSA dello Stato membro a conferma che i luoghi possono offrire e garantire un’adeguata protezione delle informazioni classificate UE, commisurata al loro grado di classificazione.

     d) Quando è aggiudicato un contratto classificato spetta al responsabile della sicurezza dei luoghi (FSO), nominato dalla direzione del contraente o del subcontraente, chiedere un nulla osta di sicurezza del personale (PSC) per tutti coloro che sono impiegati presso soggetti industriali o di altra natura, aventi sede in uno Stato membro dell’UE, che svolgono funzioni per le quali è richiesto l’accesso alle informazioni classificate CONFIDENTIEL UE, o di grado superiore, oggetto di un contratto classificato. Tale nulla osta è rilasciato dalla NSA/DSA dello Stato membro conformemente alla regolamentazione nazionale.

     e) I contratti classificati devono includere le SAL definite al punto 27.2, lettera j). Le SAL devono includere la SCG.

     f) Prima di avviare la procedura di negoziato per un contratto classificato, la Commissione contatterà la NSA/DSA dello Stato membro in cui hanno sede i soggetti industriali o di altra natura interessati, al fine di ottenere la conferma che essi dispongono di un FSC valido commisurato al grado di classificazione del contratto.

     g) L’autorità contraente non deve stipulare un contratto classificato con un operatore economico preferenziale prima di aver ricevuto un valido certificato di FSC.

     h) Salvo se diversamente previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro, non è richiesto un FSC per i contratti che comportano informazioni classificate RESTREINT UE.

     i) I bandi di gara in relazione ad un contratto classificato devono contenere una disposizione che impone all’operatore economico che non ha presentato un’offerta, o che non è stato selezionato, l’obbligo di restituire tutti i documenti entro un periodo di tempo determinato.

     j) È possibile che i contraenti debbano negoziare subcontratti classificati con subcontraenti a vari livelli. Il contraente è tenuto a provvedere affinché tutte le attività del subcontratto siano svolte in conformità delle norme minime comuni previste dalla presente sezione. Tuttavia, il contraente non deve fornire informazioni o materiale classificato UE senza previo consenso scritto dell’originatore.

     k) Le condizioni di subcontrattazione applicabili al contraente devono essere definite nel bando di gara o nell’invito a presentare proposte e nel contratto classificato. Nessun subcontratto può essere aggiudicato a un soggetto avente sede in uno Stato non appartenente all’UE senza l’espressa autorizzazione scritta della Commissione.

     l) Per tutta la durata del contratto classificato, il rispetto delle disposizioni di sicurezza ad esso applicabili è controllato dalla Commissione, in coordinamento con la pertinente DSA/NSA. Gli eventuali incidenti connessi alla sicurezza sono notificati conformemente alle disposizioni previste nella parte II, sezione 24, delle presenti norme di sicurezza. La modifica o la revoca di un FSC è comunicata senza indugio alla Commissione e a qualsiasi altra NSA/DSA cui è stato notificato.

     m) In caso di estinzione di un contratto o di un subcontratto classificato, la Commissione e/o, a seconda dei casi, la NSA/DSA ne informano immediatamente la NSA/DSA dello Stato membro in cui ha sede il contraente o il subcontraente.

     n) Dopo l’estinzione o la cessazione del contratto classificato o del subcontratto classificato, i contraenti e i subcontraenti continuano a rispettare le norme minime comuni previste dalla presente sezione e a mantenere la riservatezza delle informazioni classificate.

     o) Per la distruzione delle informazioni classificate al termine del contratto classificato sono inserite disposizioni specifiche nelle SAL o nelle altre disposizioni pertinenti che determinano i requisiti di sicurezza.

     p) Gli obblighi e le condizioni citati nella presente sezione si applicano mutatis mutandis alle procedure di concessione di sovvenzioni in base a una decisione e in particolare ai beneficiari di tali sovvenzioni. La decisione di concedere una sovvenzione enuncia tutti gli obblighi dei beneficiari.

 

     27.5. Visite

     Le visite del personale della Commissione nell’ambito dei contratti classificati presso i soggetti industriali o di altra natura situati negli Stati membri che eseguono contratti classificati UE devono essere fissate con la pertinente NSA/DSA. Le visite dei dipendenti di soggetti industriali o di altra natura nel quadro di un contratto classificato UE devono essere fissate fra le NSA/DSA interessate. Tuttavia, le NSA/DSA interessate da un contratto classificato UE hanno la facoltà di concordare una procedura secondo cui le visite dei dipendenti dei soggetti industriali o di altra natura possono essere fissate direttamente.

 

     27.6. Trasmissione e trasporto delle informazioni classificate UE

     a) Per quanto concerne la trasmissione delle informazioni classificate UE, si applicano le disposizioni della parte II, sezione 21, delle presenti norme di sicurezza. Ad integrazione di tali disposizioni si applicano le eventuali procedure vigenti fra Stati membri.

     b) Il trasporto internazionale di materiale classificato UE riguardante contratti classificati sarà conforme alle procedure nazionali degli Stati membri. Nell’esaminare le disposizioni di sicurezza per il trasporto internazionale si applicano i seguenti principi:

     — la sicurezza è garantita in tutte le fasi del trasporto e in tutte le circostanze, dal luogo di origine alla destinazione finale,

     — il livello di protezione di una spedizione è determinato dal grado di classificazione più elevato del materiale trasportato,

     — le società addette al trasporto sono dotate, se necessario, di un FSC. In tal caso, deve essere rilasciato il nulla osta di sicurezza al personale che si occupa della spedizione secondo le norme minime comuni previste dalla presente sezione,

     — i tragitti sono effettuati, per quanto possibile, da punto a punto e sono completati quanto più rapidamente possibile,

     — gli itinerari dovrebbero percorrere, per quanto possibile, unicamente Stati membri dell’UE. Gli itinerari attraverso Stati non appartenenti all’UE dovrebbero essere percorsi soltanto previa autorizzazione della NSA/DSA degli Stati di spedizione e di destinazione,

     — qualsiasi movimento di materiale classificato UE è subordinato a un programma di trasporto elaborato dallo speditore e approvato dalle NSA/DSA interessate.»