§ 18.6.11 - Direttiva 14 maggio 2001, n. 19.
Direttiva n. 2001/19/CE del Parlamento Europeo che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:18. diritto di stabilimento
Capitolo:18.6 attività mediche e paramediche
Data:14/05/2001
Numero:19


Sommario
Art. 1.      La direttiva 89/48/CEE è modificata come segue:
Art. 2.      La direttiva n. 92/51/CEE è modificata come segue:
Art. 3.      La direttiva 77/452/CEE è modificata come segue:
Art. 4.      All'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 77/453/CEE le parole "di cui all'articolo 3 della direttiva 77/452/CEE" sono sostituite dalle parole "di cui all'allegato della direttiva 77/452/CEE"
Art. 5.      La direttiva 78/686/CEE è modificata come segue:
Art. 6.      All'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 78/687/CEE, le parole "di cui all'articolo 3 della stessa direttiva" sono sostituite dalle parole "di cui all'allegato A della stessa direttiva."
Art. 7.      La direttiva 78/1026/CEE è modificata come segue:
Art. 8.      All'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 78/1027/CEE le parole "di cui all'articolo 3 della direttiva 78/1026/CEE" sono sostituite dalle parole "di cui all'allegato della direttiva [...]
Art. 9.      La direttiva 80/154/CEE è modificata come segue
Art. 10.      La direttiva 80/155/CEE è modificata come segue:
Art. 11.      La direttiva 85/384/CEE è modificata come segue:
Art. 12.      All'articolo 2 della direttiva 85/432/CEE è aggiunto il punto seguente:
Art. 13.      La direttiva 85/433/CEE è modificata come segue:
Art. 14.      La direttiva n. 93/16/CEE è modificata come segue:
Art. 15.      Entro il 1° gennaio 2008 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione dell'articolo 1, punti 1 e 2 negli Stati membri.
Art. 16.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 2003. Essi ne [...]
Art. 17.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 18.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 18.6.11 - Direttiva 14 maggio 2001, n. 19.

Direttiva n. 2001/19/CE del Parlamento Europeo che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

(G.U.C.E. 31 luglio 2001, n. L 206).

 

SEZIONE 1

MODIFICHE DELLE DIRETTIVE SUL SISTEMA GENERALE

 

Art. 1.

     La direttiva 89/48/CEE è modificata come segue:

     1) l'articolo 1 è modificato come segue:

     a) alla lettera a), il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

     "- da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto di livello di formazione equivalente e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e";

     b) è inserita la lettera seguente:

     "d bis) per formazione regolamentata, qualsiasi formazione:

     - direttamente orientata all'esercizio di una determinata professione

     e

     - consistente in un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o in un altro istituto di livello di formazione equivalente e, se del caso, nella formazione professionale, il tirocinio o la pratica professionale richiesti oltre al ciclo di studi post-secondari; la struttura e il livello della formazione professionale, del tirocinio o della pratica professionale devono essere stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro interessato o soggetti al controllo o all'autorizzazione dell'autorità designata a tal fine.";

     2) all'articolo 3, lettera b), dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

     "Non si possono tuttavia richiedere i due anni di esperienza professionale di cui al primo comma se il titolo o i titoli in possesso del richiedente e di cui alla presente lettera sanciscono una formazione regolamentata.";

     3) all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

     "Lo Stato membro ospite, qualora intenda esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga ad una prova attitudinale, deve prima verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma.";

     4) all'articolo 6 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

     "5. Lo Stato membro ospite che, per l'accesso ad una professione regolamentata o per l'esercizio della stessa, richieda la prova della capacità finanziaria, considera gli attestati rilasciati dalle banche dello Stato membro di origine o di provenienza equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio.

     6. L'autorità competente dello Stato membro ospite che, per l'accesso ad una professione regolamentata o per il suo esercizio, esiga dai propri cittadini la prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della loro responsabilità professionale, considera gli attestati rilasciati dagli istituti assicurativi di altri Stati membri equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio. Tali attestati devono precisare che l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia. Al momento della presentazione, i documenti non devono essere di data anteriore a tre mesi.";

     5) all'articolo 9, paragrafo 2, il secondo comma del primo trattino è sostituito dal seguente:

     "- di facilitare l'attuazione della presente direttiva, in particolare adottando e pubblicando pareri sulle questioni sottopostegli dalla Commissione,".

 

     Art. 2.

     La direttiva n. 92/51/CEE è modificata come segue:

     1) all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

    "Lo Stato membro ospite, qualora intenda esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga ad una prova attitudinale, deve prima verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma.";

     2) all'articolo 5, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:

     "Lo Stato membro ospite, qualora intenda esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga ad una prova attitudinale, deve prima verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale fra il diploma e il certificato.";

     3) all'articolo 7, lettera a), dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

     "Lo Stato membro ospite, qualora intenda esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga ad una prova attitudinale, deve prima verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma.";

     4) all'articolo 10 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

     "5. Lo Stato membro ospite che, per l'accesso ad una professione regolamentata o per l'esercizio della stessa, richieda la prova della capacità finanziaria, considera gli attestati rilasciati dalle banche dello Stato membro di origine o di provenienza equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio.

     6. L'autorità competente dello Stato membro ospite che, per l'accesso ad una professione regolamentata o per il suo esercizio, esiga dai propri cittadini la prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della loro responsabilità professionale, considera gli attestati rilasciati dagli istituti assicurativi di altri Stati membri equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio. Tali attestati devono precisare che l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia. Al momento della presentazione, i documenti non devono essere di data anteriore a tre mesi.";

     5) all'articolo 13, paragrafo 2, il secondo comma, primo trattino è sostituito dal seguente:

     "- di facilitare l'attuazione della presente direttiva, in particolare adottando e pubblicando pareri sulle questioni sottopostegli dalla Commissione,";

     6) all'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:

     "8. Le modifiche apportate agli elenchi dei cicli di formazione professionale di cui agli allegati C e D secondo la procedura di cui sopra sono immediatamente applicabili alla data stabilita dalla Commissione.".

 

SEZIONE 2

MODIFICHE DELLE DIRETTIVE SETTORIALI

 

Sezione 2.1

Infermieri responsabili dell'assistenza generale

 

     Art. 3.

     La direttiva 77/452/CEE è modificata come segue:

     1) (riguarda unicamente la versione greca);

     2) all'articolo 2, le parole "enunciati all'articolo 3" sono sostituite dalle parole "enunciati in allegato";

     3) l'articolo 3 è abrogato;

     4) i riferimenti all'articolo 3 si intendono come riferimenti all'allegato;

     5) (riguarda unicamente la versione greca);

     6) sono inseriti gli articoli seguenti:

     "Articolo 18 bis

     Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva. La Commissione ne dà adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, indicando le denominazioni adottate dagli Stati membri per i diplomi, certificati e altri titoli e, eventualmente, per il titolo professionale corrispondente.

     Articolo 18 ter

     Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dalla presente direttiva, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente direttiva e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa direttiva.

     Articolo 18 quater

     Gli Stati membri valutano sia i diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, acquisiti dall'interessato fuori dall'Unione europea, qualora tali diplomi, certificati o altri titoli siano stati riconosciuti in uno Stato membro, sia la formazione e/o l'esperienza professionale acquisite in uno Stato membro. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

     Articolo 18 quinquies

     Le decisioni degli Stati membri sulle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva devono essere debitamente motivate e prevedere la possibilità di impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali ai sensi del diritto interno, allorchè la domanda è respinta.

     Il richiedente può ricorrere anche in caso di assenza di decisione entro il termine stabilito.";

     7) è aggiunto l'allegato che figura all'allegato I della presente direttiva.

 

     Art. 4.

     All'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 77/453/CEE le parole "di cui all'articolo 3 della direttiva 77/452/CEE" sono sostituite dalle parole "di cui all'allegato della direttiva 77/452/CEE".

 

Sezione 2.2

Dentisti

 

     Art. 5.

     La direttiva 78/686/CEE è modificata come segue:

     1) all'articolo 2 le parole "enunciati all'articolo 3" sono sostituite dalle parole "enunciati nell'allegato A";

     2) l'articolo 3 è abrogato;

     3) il titolo del capitolo III è sostituito dal testo seguente:

     "Diplomi, certificati e altri titoli di dentista specialista";

     4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     "Articolo 4

     Ogni Stato membro in cui vigono le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia, riconosce i diplomi, certificati e altri titoli di dentista specialista in ortodonzia e chirurgia odontostomatologica rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri a norma degli articoli 2 e 3 della direttiva 78/687/CEE ed elencati nell'allegato B, attribuendo loro sul proprio territorio lo stesso effetto dei diplomi, certificati e altri titoli da esso rilasciati.";

     5) l'articolo 5 è abrogato;

     6) l'articolo 6 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

     "Esso tiene conto della loro eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e istruzione continua in odontoiatria.";

     b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Le autorità o gli enti competenti dello Stato membro ospite, dopo aver valutato il contenuto e la durata della formazione specializzata dell'interessato in base ai diplomi, certificati e altri titoli presentati, e tenuto conto della sua eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e istruzione continua in odontoiatria, lo informano della durata della formazione complementare e dei settori su cui questa verte.";

     c) è aggiunto il paragrafo seguente:

     "4. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.";

     7) all'articolo 19 i due commi esistenti diventano il paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente:

     "2. Gli Stati membri riconoscono i diplomi, i certificati e gli altri titoli di medico rilasciati in Italia a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e entro il 31 dicembre 1984, corredata di un attestato rilasciato dalle competenti autorità italiane, che certifichi:

     - che tali persone hanno superato la specifica prova attitudinale organizzata dalle competenti autorità italiane per verificare se l'interessato possieda un livello di conoscenze e competenze paragonabile a quello delle persone in possesso del diploma elencato per l'Italia nell'allegato A,

     - che queste persone si sono effettivamente e legalmente dedicate in Italia a titolo principale alle attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato,

     - che tali persone sono autorizzate ad esercitare o esercitano effettivamente, legalmente e a titolo principale e alle medesime condizioni dei titolari del diploma, certificato o altro titolo elencato per l'Italia nell'allegato A della presente direttiva, le attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE.

     Sono dispensate dalla prova attitudinale di cui al primo comma le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni la cui equivalenza alla formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE sia attestata dalle autorità competenti.";

     8) i riferimenti agli articoli 3 e 5 si intendono rispettivamente come riferimenti agli allegati A e B

     9) sono inseriti gli articoli seguenti:

     "Articolo 23 bis

     Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva. La Commissione ne dà adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, indicando le denominazioni adottate dagli Stati membri per i diplomi, certificati e altri titoli e, eventualmente, per il titolo professionale corrispondente.

     Articolo 23 ter

     Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dalla presente direttiva, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente direttiva e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa direttiva.

     Articolo 23 quater

     Gli Stati membri valutano sia i diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, acquisiti dall'interessato fuori dall'Unione europea, qualora tali diplomi, certificati o altri titoli siano stati riconosciuti in uno Stato membro, sia la formazione e/o l'esperienza professionale acquisite in uno Stato membro. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

     Articolo 23 quinquies

     Le decisioni degli Stati membri sulle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva devono essere debitamente motivate e prevedere la possibilità di impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali ai sensi del diritto interno, allorché la domanda è respinta.

     Il richiedente può ricorrere anche in caso di assenza di decisione entro il termine stabilito.".

     10) sono aggiunti gli allegati A e B che figurano all'allegato II della presente direttiva.

 

     Art. 6.

     All'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 78/687/CEE, le parole "di cui all'articolo 3 della stessa direttiva" sono sostituite dalle parole "di cui all'allegato A della stessa direttiva.".

 

Sezione 2.3

Veterinari

 

     Art. 7.

     La direttiva 78/1026/CEE è modificata come segue:

     1) all'articolo 2, le parole "all'articolo 3" sono sostituite dalle parole "in allegato";

     2) l'articolo 3 è abrogato;

     3) i riferimenti all'articolo 3 si intendono come riferimenti all'allegato;

     4) sono inseriti gli articoli seguenti:

     "Articolo 17 bis

     Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva. La Commissione ne dà adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, indicando le denominazioni adottate dagli Stati membri per i diplomi, certificati e altri titoli e, eventualmente, per il titolo professionale corrispondente.

     Articolo 17 ter

     Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dalla presente direttiva, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente direttiva e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa direttiva.

     Articolo 17 quater

     Gli Stati membri valutano sia i diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, acquisiti dall'interessato fuori dall'Unione europea, qualora tali diplomi, certificati o altri titoli siano stati riconosciuti in uno Stato membro, sia la formazione e/o l'esperienza professionale acquisite in uno Stato membro. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

     Articolo 17 quinquies

     Le decisioni degli Stati membri sulle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva devono essere debitamente motivate e prevedere la possibilità di impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali ai sensi del diritto interno, allorché la domanda è respinta.

     Il richiedente può ricorrere anche in caso di assenza di decisione entro il termine stabilito.";

     5) è aggiunto l'allegato che figura all'allegato III della presente direttiva.

 

     Art. 8.

     All'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 78/1027/CEE le parole "di cui all'articolo 3 della direttiva 78/1026/CEE" sono sostituite dalle parole "di cui all'allegato della direttiva 78/1026/CEE".

 

Sezione 2.4

Ostetriche

 

     Art. 9.

     La direttiva 80/154/CEE è modificata come segue:

     1) all'articolo 2, paragrafo 1, le parole "compresi nell'elenco di cui al successivo articolo 3" sono sostituite dalle parole "compresi nell'elenco in allegato";

     2) all'articolo 2, paragrafo 1, quarto e quinto trattino, le parole "ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 77/452/CEE" sono sostituite dalle parole "di cui all'allegato della direttiva 77/452/CEE";

     3) l'articolo 3 è abrogato;

     4) i riferimenti all'articolo 3 si intendono come riferimenti all'allegato;

     5) sono inseriti gli articoli seguenti:

     "Articolo 19 bis

     Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva. La Commissione ne dà adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, indicando le denominazioni adottate dagli Stati membri per i diplomi, certificati e altri titoli e, eventualmente, per il titolo professionale corrispondente.

     Articolo 19 ter

     Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dalla presente direttiva, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente direttiva e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa direttiva.

     Articolo 19 quater

     Gli Stati membri valutano sia i diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, acquisiti dall'interessato fuori dall'Unione europea, qualora tali diplomi, certificati o altri titoli siano stati riconosciuti in uno Stato membro, sia la formazione e/o l'esperienza professionale acquisite in uno Stato membro. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

     Articolo 19 quinquies

     Le decisioni degli Stati membri sulle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva devono essere debitamente motivate e prevedere la possibilità di impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali ai sensi del diritto interno, allorché la domanda è respinta.

     Il richiedente può ricorrere anche in caso di assenza di decisione entro il termine stabilito.";

     6) è aggiunto l'allegato che figura all'allegato IV della presente direttiva.

 

     Art. 10.

     La direttiva 80/155/CEE è modificata come segue:

     1) all'articolo 1, paragrafo 1, le parole "di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle parole "di cui all'allegato";

     2) all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, le parole "considerato all'articolo 3 della direttiva 77/452/CEE" sono sostituite dalle parole "considerato nell'allegato della direttiva 77/452/CEE".

 

Sezione 2.5

Architetti

 

     Art. 11.

     La direttiva 85/384/CEE è modificata come segue:

     1) sono inseriti gli articoli seguenti:

     "Articolo 6

Gli Stati membri valutano sia i diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, acquisiti dall'interessato fuori dall'Unione europea, qualora tali diplomi, certificati o altri titoli siano stati riconosciuti in uno Stato membro, sia la formazione e/o l'esperienza professionale acquisite in uno Stato membro. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

Articolo 6 bis

Le decisioni degli Stati membri sulle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva devono essere debitamente motivate e prevedere la possibilità di impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali ai sensi del diritto interno, allorché la domanda è respinta.

Il richiedente può ricorrere anche in caso di assenza di decisione entro il termine stabilito.";

     2) l'articolo 15 è abrogato;

     3) all'articolo 24, paragrafo 1, le parole "conformemente agli articoli 17 e 18" sono sostituite dalle parole "a norma degli articoli 17 e 18 in caso di stabilimento, e dell'articolo 22 in caso di prestazioni di servizi".

 

Sezione 2.6

Farmacisti

 

     Art. 12.

     All'articolo 2 della direttiva 85/432/CEE è aggiunto il punto seguente:

     "6. A titolo transitorio e in deroga ai paragrafi 3 e 5 l'Italia - le cui disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedevano una formazione che non era pienamente conforme alle condizioni di formazione di cui al presente articolo entro la scadenza di cui all'articolo 5 può continuare ad applicare tali disposizioni alle persone che hanno iniziato la loro formazioni in farmacia anteriormente al 1o novembre 1993 e l'hanno conclusa anteriormente al 1o novembre 2003.

     Ogni Stato membro ospite è autorizzato ad esigere dai titolari di diplomi, certificati e altri titoli in farmacia rilasciati dall'Italia, che sanciscono formazioni iniziate anteriormente al 1o novembre 1993 e concluse anteriormente al 1o novembre 2003, che i loro diplomi, certificati e altri titoli siano accompagnati da un attestato che certifichi che essi si sono effettivamente e legalmente dedicati in Italia, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, ad una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2 per quanto tale attività sia regolamentata in Italia."

 

     Art. 13.

     La direttiva 85/433/CEE è modificata come segue:

     1) all'articolo 1, le parole "elencati all'articolo 4" sono sostituite dalle parole "elencati in allegato";

     2) l'articolo 3 è abrogato;

     3) l'articolo 4 è abrogato;

     4) i riferimenti all'articolo 4 si intendono come riferimenti all'allegato;

     5) sono inseriti gli articoli seguenti:

     "Articolo 18 bis

     Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva. La Commissione ne dà adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, indicando le denominazioni adottate dagli Stati membri per i diplomi, certificati e altri titoli e, eventualmente, per il titolo professionale corrispondente.

     Articolo 18 ter

     Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dalla presente direttiva, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente direttiva e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa direttiva.

     Articolo 18 quater

     Gli Stati membri valutano sia i diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, acquisiti dall'interessato fuori dall'Unione europea, qualora tali diplomi, certificati o altri titoli siano stati riconosciuti in uno Stato membro, sia la formazione e/o l'esperienza professionale acquisite in uno Stato membro. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

     Articolo 18 quinquies

     Le decisioni degli Stati membri sulle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva devono essere debitamente motivate e prevedere la possibilità di impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali ai sensi del diritto interno, allorché la domanda è respinta.

     Il richiedente può ricorrere anche in caso di assenza di decisione entro il termine stabilito.";

     6) è aggiunto l'allegato che figura all'allegato V della presente direttiva.

 

Sezione 2.7

Medici

 

     Art. 14.

     La direttiva n. 93/16/CEE è modificata come segue:

     1) all'articolo 2 le parole "elencati nell'articolo 3" sono sostituite dalle parole "elencati nell'allegato A";

     2) l'articolo 3 è abrogato;

     3) il titolo del Capitolo II è sostituito dal titolo seguente:

     "Diplomi, certificati e altri titoli di medico specialista";

     4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     "Articolo 4

     Ogni Stato membro in cui vigono disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli di medico specialista rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri a norma degli articoli 24, 25, 26 e 29 ed elencati negli allegati B e C, attribuendo loro sul proprio territorio lo stesso effetto dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli da esso rilasciati";

     5) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     "Articolo 5

     I diplomi, certificati e altri titoli di cui all'articolo 4 sono quelli che - rilasciati dalle autorità o dagli enti competenti di cui all'allegato B - corrispondono, per la specializzazione in questione, alle denominazioni indicate all'allegato C per gli Stati membri in cui tale specializzazione esiste.";

     6) il titolo del Capitolo III e gli articoli 6 e 7 sono soppressi;

     7) all'articolo 8:

     a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

     "Esso tiene anche conto della loro eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e istruzione continua in medicina.";

     b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Le autorità o gli enti competenti dello Stato membro ospite, dopo aver valutato il contenuto e la durata della formazione dell'interessato in base ai diplomi, certificati e altri titoli presentati, e tenuto conto della sua eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e istruzione continua in medicina, lo informano della durata della formazione complementare e dei settori su cui questa verte.";

     c) è aggiunto il paragrafo seguente:

     "4. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.";

     8) all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

     "2 bis Gli Stati membri riconoscono i titoli di specializzazione in medicina rilasciati in Spagna a medici che hanno portato a termine, anteriormente al 1o gennaio 1995, una formazione specializzata non conforme ai requisiti per la formazione di cui agli articoli 24-27, purché detti titoli siano corredati di un certificato rilasciato dalle competenti autorità spagnole che attesti che l'interessato ha superato l'esame di idoneità professionale specifica organizzato nel contesto delle misure speciali di regolarizzazione contenute nel regio decreto 1497/99 allo scopo di accertare che l'interessato abbia un livello di conoscenza e di competenza paragonabile a quello dei medici titolari delle qualifiche di specialista definite, per quanto riguarda la Spagna, all'articolo 5, paragrafo 3 e all'articolo 7, paragrafo 2.";

     9) all'articolo 23 della direttiva n. 93/16/CEE, è aggiunto il paragrafo seguente:

     "6. La formazione continua assicura, secondo le modalità proprie di ciascuno Stato membro, che le persone che hanno completato i loro studi possano tenersi aggiornate sui progressi nel campo della medicina.";

     10) all'articolo 24, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

     "a) essa presuppone il compimento di sei anni di studi svolti con successo nell'ambito del ciclo di formazione di cui all'articolo 23 nel corso dei quali siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina generale.";

     11) gli articoli 26 e 27 sono sostituiti dal testo seguente:

     "Articolo 26

     Gli Stati membri in cui vigono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia fanno in modo che le durate minime delle formazioni specializzate non siano inferiori a quelle indicate per ciascuna di tali formazioni nell'allegato C. Tali durate minime sono modificate secondo la procedura di cui all'articolo 44 bis, paragrafo 3.";

     12) l'articolo 30 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 30

     Ogni Stato membro che dispensa nel suo territorio il ciclo completo di formazione di cui all'articolo 23 istituisce una formazione specifica in medicina generale conforme almeno alle condizioni di cui agli articoli 31 e 32, in modo che i primi diplomi, certificati od altri titoli che la comprovano siano rilasciati al più tardi il 1o gennaio 2006";

     13) all'articolo 31, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

     "b) avere una durata di almeno tre anni a tempo pieno e svolgersi sotto il controllo delle autorità o degli enti competenti;";

     14) all'articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     "2. Qualora il ciclo di formazione di cui all'articolo 23 comporti una formazione pratica impartita in un ambiente ospedaliero riconosciuto che disponga di attrezzatura e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o di un centro riconosciuto in cui i medici dispensino cure primarie, la durata di questa formazione pratica può essere inclusa nella durata prevista al paragrafo 1, lettera b), entro il limite di un anno. Questa facoltà è disponibile soltanto negli Stati membri nei quali la durata della formazione specifica in medicina generale è di due anni alla data del 1o gennaio 2001.

     Nel caso in cui, nell'applicazione del presente paragrafo, la Commissione constati che uno Stato membro ha notevoli difficoltà in relazione al livello di formazione indicato al paragrafo 1, lettera b), essa sente il parere del comitato di alti funzionari della Sanità pubblica istituito dalla decisione 75/365/CEE del Consiglio(21) e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso, proposte volte a un maggiore coordinamento della durata della formazione specifica in medicina generale."

     15) all'articolo 34, paragrafo 1, secondo trattino, "60%" è sostituito da "50%";

     16) i riferimenti agli articoli 3, 6, 7 e 27 si intendono, rispettivamente, come riferimenti all'allegato A, all'articolo 4, all'articolo 5 e all'articolo 26;

     17) sono inseriti gli articoli seguenti:

     "Articolo 42 bis

     Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva. La Commissione ne dà adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, indicando le denominazioni adottate dagli Stati membri per i diplomi, certificati e altri titoli e, eventualmente, per il titolo professionale corrispondente.

     Articolo 42 ter

     Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dalla presente direttiva, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente direttiva e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa direttiva.

     Articolo 42 quater

     Gli Stati membri valutano sia i diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, acquisiti dall'interessato fuori dall'Unione europea, qualora tali diplomi, certificati o altri titoli siano stati riconosciuti in uno Stato membro, sia la formazione e/o l'esperienza professionale acquisite in uno Stato membro. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

     Articolo 42 quinquies

     Le decisioni degli Stati membri sulle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva devono essere debitamente motivate e prevedere la possibilità di impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali ai sensi del diritto interno, allorché la domanda è respinta.

     Il richiedente può ricorrere anche in caso di assenza di decisione entro il termine stabilito.";

     18) l'articolo 44 bis è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1 le parole "alle procedure" sono sostituite dalle parole "alla procedura";

     b) il paragrafo 2 è abrogato;

     19) sono aggiunti gli allegati A, B e C che figurano all'allegato VI della presente direttiva.

 

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 15.

     Entro il 1° gennaio 2008 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione dell'articolo 1, punti 1 e 2 negli Stati membri.

     La Commissione, dopo aver proceduto a tutte le audizioni necessarie, presenta le sue conclusioni riguardo alle eventuali modifiche delle vigenti modalità di cui all'articolo 1, punti 1 e 2. Se necessario, la Commissione presenta altresì proposte per migliorare le modalità vigenti.

 

     Art. 16.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali provvedimenti, questi contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 17.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 18.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I
Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli

d'infermiere responsabile dell'assistenza generale

 

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO II A
Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista

 

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO II B

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista specialista

 

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO III

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario

 

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO IV

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica

 

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO V

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di farmacista

 

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO VI

 

     ALLEGATO A

     Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico

 

Paese

Titolo del diploma

Ente che rilascia il diploma

Certificato da unire al diploma

Belgique/België/Belgien

- Diploma van arts

- Diplôme de docteur en médecine

1. De universiteiten/les universités

2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

 

Danmark

Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen

Medicinsk universitetsfakultet

1. Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og

2. Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen

Deutschland

1. Zeugnis über die Ärztliche Prüfung

2. Zeugnis über die Ärztliche Staatspr üfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war

Zuständige Behörden

1. Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum

2. -

Ellas

(Omissis)

 

 

España

Título de Licenciado en Medicina y Cirugía

Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad

 

France

Diplôme d'Etat de docteur en médecine

Universités

 

Ireland

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

Italia

Diploma di laurea in medicina e chirurgia

Università

Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia

Luxembourg

Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements

Jury d'examen d'Etat

Certificat de stage

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen

Faculteit Geneeskunde

 

Österreich

1. Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)

2. Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom

1. Medizinische Fakultät einer Universität

2. Österreichische Ärztekammer

 

Portugal

Carta de Curso de licenciatura em medicina

Universidades

Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde

Suomi/Finland

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto / medicine licentiatexamen

1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

2. Kuopion yliopisto

3. Oulun yliopisto

4. Tampereen yliopisto

5. Turun yliopisto

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta / examensbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården

Sverige

Läkarexamen

Universitet

Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen

United Kingdom

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

 

     ALLEGATO B

     Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista

 

Paese

Titolo del diploma

Ente che rilascia il diploma

Certificato da unire al diploma

Belgique/België/Belgien

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique

 

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen

 

Deutschland

Fachärztliche Anerkennung

Landesärztekammer

 

Ellas

(Omissis)

 

 

España

Título de Especialista

Ministerio de Educación y Cultura

 

France

1. Certificat d'études spéciales de médecine

2. Attestation de médecin spécialiste qualifié

3. Certificat d'études spéciales de médecine

4. Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine

1. 3. 4. Universités

2. Conseil de l'Ordre des médecins

 

Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

 

Italia

Diploma di medico specialista

Università

 

Luxembourg

Certificat de médecin spécialiste

Ministre de la Santé publique

 

Nederland

Bewijs van inschrijving in een Spezialistenregister

1. Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

2. Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

3. Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

 

Österreich

Facharztdiplom

Österreichische Ärztekammer

 

Portugal

1. Grau de assistente e/ou

2. Titulo de especialista

1. Ministério da Saúde

2. Ordem dos Médicos

 

Suomi/Finland

Erikoislääkärin tutkinto / specialläkarexamen

1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

2. Kuopion yliopisto

3. Oulun yliopisto

4. Tampereen yliopisto

5. Turun yliopisto

 

Sverige

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

 

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training

Competent authority

 

 

     ALLEGATO C

     Elenco delle denominazioni delle specializzazioni mediche

     (Omissis).

 

 

 

     Dichiarazione della Commissione

     La Commissione rileva che la realizzazione di studi, la presentazione di relazioni e, se necessario, di proposte legislative, avranno luogo se saranno disponibili le risorse necessarie a tal fine.

     Dichiarazione della Commissione

     Il problema del riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli ottenuti al di fuori dell'Unione europea si pone unicamente per un numero assai ristretto di cittadini comunitari. In effetti il trattato prevede soltanto una base giuridica limitata per facilitare il riconoscimento di diplomi, certificati o altri titoli ottenuti da cittadini di paesi terzi.

     La questione del riconoscimento delle formazioni ottenute in paesi terzi è già oggetto di esame in seno ai comitati dei rappresentanti delle autorità nazionali incaricate di attuare il riconoscimento reciproco dei diplomi.

     La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha delineato nuovi principi che gli Stati membri sono tenuti ad applicare in tale contesto (cfr. sentenza del 14.9.2000 nella causa C-238/98 Hocsman).

     La Commissione individuerà le situazioni irrisolte e proporrà, se del caso, soluzioni appropriate nelle sue future proposte.

     Dichiarazione congiunta di Parlamento/Consiglio/Commissione

     Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione condividono il parere secondo cui è importante disporre di versioni consolidate, facilmente accessibili a tutti, dei testi giuridici applicabili nel settore del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali.

     A tal fine l'adozione delle direttive & (libera circolazione dei medici) del Consiglio e & (terzo sistema generale) del Parlamento europeo e del Consiglio ha comportato un notevole lavoro in materia di codificazione. Peraltro, la Commissione ha messo a disposizione degli utenti la Guida all'uso del sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali.

     La Commissione intende proseguire in questo sforzo in due fasi: in un primo tempo procederà all'integrazione delle direttive settoriali in un quadro consolidato. In seguito esaminerà la possibilità di procedere alla consolidazione delle direttive relative al sistema generale, onde proseguire la semplificazione della legislazione e facilitare ulteriormente la libera prestazione dei servizi nell'ottica delle conclusioni del vertice di Lisbona.

     Inoltre, la Commissione esaminerà l'evoluzione della formazione specifica dei medici generici negli Stati membri e l'entità degli eventuali problemi risultanti dalle differenze in materia di durata della formazione. Se sarà necessario, la Commissione presenterà proposte per un ulteriore coordinamento a tale riguardo.

     La Commissione presenterà l'esito dei suoi lavori nel 2003 al più tardi.

     Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto delle intenzioni della Commissione che li terrà informati in merito ai progressi realizzati.