§ 17.5.133 - Decisione 15 febbraio 2010, n. 96.
Decisione n. 2010/96/PESC del Consiglio, relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.5 cooperazione internazionale
Data:15/02/2010
Numero:96


Sommario
Art. 1.  Missione
Art. 2.  Nomina del comandante dell’UE
Art. 3.  Designazione della sede del comando dell’UE
Art. 4.  Pianificazione e avvio della missione
Art. 5.  Controllo politico e direzione strategica
Art. 6.  Direzione militare
Art. 7.  Attuazione e coerenza della risposta dell’Unione
Art. 8.  Partecipazione di Stati terzi
Art. 9.  Status del personale diretto dall’UE
Art. 10.  Disposizioni finanziarie
Art. 11.  Comunicazione di informazioni a parti terze
Art. 12.  Entrata in vigore e cessazione
Art. 13.  Pubblicazione


§ 17.5.133 - Decisione 15 febbraio 2010, n. 96.

Decisione n. 2010/96/PESC del Consiglio, relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale

(G.U.U.E. 19 febbraio 2010, n. L 44)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 28 e 43,

 

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Nella risoluzione 1872 (2009) relativa alla situazione in Somalia, adottata il 26 maggio 2009, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha sottolineato l’importanza di ricostituire, formare, equipaggiare e trattenere le forze di sicurezza somale e ha sollecitato gli Stati membri e le organizzazioni regionali e internazionali ad offrire assistenza tecnica per la formazione e l’equipaggiamento delle forze di sicurezza somale. Nella risoluzione 1897 (2009), adottata il 30 novembre 2009, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si è richiamato alle sue precedenti risoluzioni e ha ribadito il rispetto per la sovranità, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica e l’unità della Somalia.

 

(2) Nelle conclusioni del 27 luglio 2009 il Consiglio ha deciso di intensificare l’impegno per la promozione della pace e dello sviluppo in Somalia. A tal fine, il Consiglio ha esaminato le possibilità di un contributo dell’Unione agli sforzi internazionali, anche nel settore della sicurezza.

 

(3) Nelle sue conclusioni del 17 novembre 2009 il Consiglio ha affermato che un ulteriore sostegno dell’Unione al settore della sicurezza in Somalia dovrebbe essere preso in considerazione nell’ambito di un approccio globale dell’UE alla situazione nel paese e che tale sostegno dovrebbe iscriversi in un quadro più ampio e coerente che comporti una stretta cooperazione e coordinamento dell’UE con l’Unione africana, le Nazioni Unite e altri importanti partner, in particolare gli Stati Uniti d’America. Riguardo all’Unione africana, il Consiglio ha sottolineato inoltre l’importanza del ruolo della missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM).

 

(4) Il 17 novembre 2009, il Consiglio ha approvato il concetto di gestione della crisi concernente una possibile missione europea di sicurezza e di difesa per contribuire alla formazione delle forze di sicurezza del governo federale di transizione somalo (GFT) e ha chiesto ulteriori lavori di programmazione. Successivamente, il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ha nominato un’autorità di programmazione.

 

(5) Con lettere, rispettivamente, del 18 novembre 2009 e 23 gennaio 2010, il GFT ha espresso il proprio apprezzamento per gli sforzi profusi dall’Unione al fine di coordinare la formazione delle forze di sicurezza somale come pure per gli sforzi a favore della pace e della stabilità in Somalia e garantito all’Unione il proprio impegno ad assumersi la responsabilità per l’assunzione, la formazione e la conservazione delle reclute; esso ha altresì sottolineato il proprio impegno a favore di una politica più ampia nel settore della sicurezza in Somalia.

 

(6) Con lettera del 30 novembre 2009, il rappresentante speciale aggiunto dell’Unione africana per la Somalia si è compiaciuto, a nome della Commissione dell’Unione africana, della riflessione positiva condotta dall’UE sulla formazione di oltre 2000 uomini appartenenti alle forze di sicurezza somale.

 

(7) L’ 8 dicembre 2009 il Consiglio ha scelto un’opzione militare strategica per la possibile missione militare dell’UE.

 

(8) Nella sua relazione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 31 dicembre 2009, il segretario generale delle Nazioni Unite ha rinviato al concetto di gestione della crisi concernente una possibile missione nell’ambito della politica europea di sicurezza e di difesa per sostenere la formazione delle forze di sicurezza somale e ha sottolineato che, nell’attuare la programmazione dell’UE per l’offerta formativa, i formatori dell’UE dovrebbero attenersi a programmi di formazione approvati e armonizzati.

 

(9) Con lettera del 5 gennaio 2010, il ministro della difesa dell’Uganda si è compiaciuto della missione prevista dall’Unione a sostegno del settore della sicurezza in Somalia e ha invitato l’Unione a partecipare alla formazione delle forze di sicurezza somale in Uganda per un periodo di almeno un anno.

 

(10) Il 20 gennaio 2010 l’Unione ha fatto un’offerta al GFT per contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale.

 

(11) Nelle sue conclusioni del 25 gennaio 2010 il Consiglio ha convenuto di istituire una missione militare dell’UE intesa a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale in Uganda, dove le forze somale stanno già beneficiando di formazione. La missione faciliterebbe altresì il coordinamento dell’azione dell’UE con l’AMISOM. Il Consiglio ha inoltre deciso che la missione militare dell’UE sia avviata con l’ammissione del successivo gruppo di partecipanti alla formazione, che dovrebbe iniziare nella primavera 2010, e che sia condotta in stretto coordinamento con i partner, inclusi il GFT, l’Uganda, l’Unione africana, le Nazioni Unite e gli Stati Uniti d’America. Il Consiglio ha riconosciuto la necessità di svolgere tale formazione nel quadro di un più ampio sforzo internazionale, comprendente, tra l’altro, un controllo accurato dei partecipanti, il monitoraggio e il sostegno delle forze una volta rientrate a Mogadiscio e il finanziamento e pagamento degli stipendi dei soldati.

 

(12) Il CPS dovrebbe esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, il controllo politico sulla missione militare dell’UE, assicurarne la direzione strategica e adottare le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato sull’Unione europea (TUE).

 

(13) È necessario che siano negoziati e conclusi accordi internazionali relativi alla partecipazione di Stati terzi alle missioni dell’UE e allo status delle unità e del personale dell’UE.

 

(14) È opportuno che le spese operative derivanti dalla presente decisione che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa siano a carico degli Stati membri, a norma dell’articolo 41, paragrafo 2, del TUE e conformemente alla decisione 2008/975/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) [1] ("ATHENA").

 

(15) L’articolo 28, paragrafo 1, del TUE richiede che le decisioni del Consiglio indichino i mezzi di cui l’Unione deve disporre. L’importo di riferimento finanziario relativo a un periodo di dodici mesi per i costi comuni della missione militare dell’UE costituisce la stima attualmente più attendibile e lascia impregiudicato l’importo finale che deve essere incluso in un bilancio da approvare in base alle norme fissate da ATHENA.

 

(16) A norma dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni di difesa. La Danimarca non contribuisce, pertanto, al finanziamento della presente missione,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1. Missione

1. L’Unione conduce una missione militare di formazione, in prosieguo denominata "EUTM Somalia", volta a contribuire al rafforzamento del governo federale di transizione somalo (GFT) affinché diventi un governo funzionante al servizio dei cittadini somali. In particolare, la missione militare dell’UE si prefigge l’obiettivo di contribuire a una prospettiva globale e sostenibile per lo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia rafforzando le forze di sicurezza somale grazie all’offerta di una formazione militare specifica, e al sostegno alla formazione fornita dall’Uganda, destinata a 2000 reclute somale addestrate fino al livello di plotone incluso, comprendente un’adeguata formazione modulare e specialistica per ufficiali e sottufficiali. La missione militare dell’UE opera in stretta cooperazione e coordinamento con gli altri attori della comunità internazionale, in particolare le Nazioni Unite, la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) e gli Stati Uniti d’America.

 

2. La formazione militare dell’UE impartita a tale scopo si svolge essenzialmente in Uganda, conformemente all’obiettivo politico della missione dell’UE per contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale, quale definito nel concetto di gestione della crisi approvato dal Consiglio il 17 novembre 2009. Una componente di tale missione militare dell’UE è inoltre insediata a Nairobi.

 

     Art. 2. Nomina del comandante dell’UE

1. Il colonnello Ricardo GONZÁLEZ ELUL è nominato comandante della missione dell’UE.

 

2. Il comandante della missione dell’UE esercita le funzioni di comandante dell’operazione dell’UE e di comandante della forza dell’UE.

 

     Art. 3. Designazione della sede del comando dell’UE

Il comando della missione dell’UE ha sede in Uganda. Esso consterà di un ufficio di collegamento a Nairobi e di una cellula di sostegno a Bruxelles. Esso svolge le funzioni di comando operativo e di comando della forza.

 

     Art. 4. Pianificazione e avvio della missione

La decisione sull’avvio della missione militare dell’UE è adottata dal Consiglio previa approvazione del piano della missione.

 

     Art. 5. Controllo politico e direzione strategica

1. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), il controllo politico e la direzione strategica della missione militare dell’UE. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38 del trattato sull’Unione europea (TUE). Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare i documenti di pianificazione, compresi il piano della missione e la catena di comando. Essa include inoltre le competenze necessarie per adottare decisioni relative alla nomina del comandante della missione dell’UE. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione militare dell’UE restano attribuite al Consiglio.

 

2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

 

3. Il CPS riceve periodicamente dal presidente del Comitato militare dell’UE (EUMC) relazioni sulla condotta della missione militare dell’UE. Il CPS può invitare alle sue riunioni il comandante della missione dell’UE, ove opportuno.

 

     Art. 6. Direzione militare

1. L’EUMC sorveglia la corretta esecuzione della missione militare dell’UE condotta sotto la responsabilità del comandante della missione dell’UE.

 

2. L’EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante della missione dell’UE. Esso può invitare alle sue riunioni il comandante della missione dell’UE, ove opportuno.

 

3. Il presidente dell’EUMC agisce in qualità di punto di contatto primario con il comandante della missione dell’UE.

 

     Art. 7. Attuazione e coerenza della risposta dell’Unione

1. L’AR garantisce l’attuazione della presente decisione e ne assicura altresì la coerenza con l’azione esterna dell’Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell’Unione.

 

2. Il comandante della missione dell’UE assiste l’AR nell’attuazione della presente decisione.

 

     Art. 8. Partecipazione di Stati terzi

1. Senza pregiudizio dell’autonomia decisionale dell’Unione o del quadro istituzionale unico e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare alla missione.

 

2. Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi ad offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante della missione dell’UE e dell’EUMC, le pertinenti decisioni in merito all’accettazione dei contributi proposti.

 

3. Le modalità particolareggiate della partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell’articolo 37 del TUE e secondo la procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Quando l’Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest’ultimo alle missioni di gestione delle crisi dell’Unione, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito della presente missione.

 

4. Gli Stati terzi che forniscono un contributo militare significativo alla missione militare dell’UE hanno diritti e obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri che vi partecipano.

 

5. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull’istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.

 

     Art. 9. Status del personale diretto dall’UE

Lo status delle unità e del personale diretti dall’UE, compresi i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per l’espletamento e il corretto svolgimento della missione, possono essere oggetto di un accordo concluso ai sensi dell’articolo 37 del TUE e secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 3, del TFUE.

 

     Art. 10. Disposizioni finanziarie

1. I costi comuni della missione militare dell’UE sono amministrati in conformità della decisione 2008/975/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) [2] ("ATHENA").

 

2. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell’UE è pari a 4,8 milioni di EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 32, paragrafo 3, di ATHENA è pari al 60 %.

 

     Art. 11. Comunicazione di informazioni a parti terze

1. L’AR è autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite (ONU), all’Unione africana (UA, AMISOM), e ad altre parti terze associate alla presente decisione informazioni e documenti classificati dell’UE, prodotti ai fini della missione militare dell’UE fino al livello di classificazione appropriato per ciascuno di essi e in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio [3].

 

2. L’AR è autorizzato a diffondere all’ONU, all’UA, all’AMISOM e ad altre parti terze associate alla presente decisione documenti non classificati dell’UE relativi alle deliberazioni del Consiglio in merito alla missione militare dell’UE, che sono soggette al segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio [4].

 

     Art. 12. Entrata in vigore e cessazione

1. La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

 

2. La missione militare dell’UE si conclude nel 2011 dopo due periodi consecutivi di formazione di sei mesi.

 

3. La presente decisione è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della sede del comando dell’UE, dell’ufficio di collegamento a Nairobi e della cellula di sostegno a Bruxelles conformemente alla pianificazione approvata per la cessazione della missione militare dell’UE e fatte salve le procedure stabilite in ATHENA relative alle attività di revisione e rendimento dei conti della missione militare dell’UE.

 

     Art. 13. Pubblicazione

1. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

2. Le decisioni del CPS relative alle nomine di un comandante della missione dell’UE e riguardanti l’accettazione dei contributi degli Stati terzi, nonché l’istituzione di un comitato dei contributori sono parimenti pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

[1] GU L 345 del 23.12.2008, pag. 96.

 

[2] GU L 345 del 23.12.2008, pag. 96.

 

[3] Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1).

 

[4] Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1 dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).