§ 17.2.69 - Decisione 12 luglio 2010, n. 405.
Decisione n. 2010/405/UE del Consiglio, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.2 cooperazione giudiziaria in materia civile
Data:12/07/2010
Numero:405


Sommario
Art. 1. Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, il Granducato di [...]
Art. 2. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione


§ 17.2.69 - Decisione 12 luglio 2010, n. 405.

Decisione n. 2010/405/UE del Consiglio, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale

(G.U.U.E. 22 luglio 2010, n. L 189)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 329, paragrafo 1,

 

viste le richieste trasmesse dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica federale di Germania, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Lettonia, dal Granducato di Lussemburgo, dalla Repubblica di Ungheria, da Malta, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania e dalla Repubblica di Slovenia,

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

 

considerando quanto segue:

 

(1) L’Unione si prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l’Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria su questioni di diritto civile che presentino implicazioni transnazionali, in particolare quando ciò risulta necessario per il corretto funzionamento del mercato interno.

 

(2) A norma dell’articolo 81 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tali misure comprendono la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi, incluse le misure relative al diritto di famiglia con implicazioni transnazionali.

 

(3) Il 17 luglio 2006 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e che introduce norme sul diritto applicabile in materia matrimoniale (la "proposta di regolamento").

 

(4) Nella riunione del 5 e 6 giugno 2008 il Consiglio ha adottato orientamenti politici in cui ha preso atto della mancanza di unanimità quanto al proseguimento dei lavori sulla proposta di regolamento e dell’esistenza di difficoltà insormontabili che rendevano impossibile l’unanimità sia al momento sia in un prossimo futuro. Si è constatato che gli obiettivi della proposta di regolamento non potevano essere conseguiti entro un termine ragionevole applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.

 

(5) Stanti tali premesse, con lettere del 28 luglio 2008 la Grecia, la Spagna, l’Italia, il Lussemburgo, l’Ungheria, l’Austria, la Romania e la Slovenia hanno trasmesso una richiesta alla Commissione manifestando l’intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia matrimoniale e chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta al riguardo. La Bulgaria ha trasmesso identica richiesta alla Commissione con lettera del 12 agosto 2008. La Francia ha aderito alla richiesta con lettera del 12 gennaio 2009, la Germania con lettera del 15 aprile 2010, il Belgio con lettera del 22 aprile 2010, la Lettonia con lettera del 17 maggio 2010, Malta con lettera del 31 maggio 2010 e il Portogallo durante la riunione del Consiglio del 4 giugno 2010. Il 3 marzo 2010 la Grecia ha ritirato la propria richiesta. In totale, la cooperazione rafforzata è stata richiesta da quattordici Stati membri.

 

(6) La cooperazione rafforzata dovrebbe istituire un quadro giuridico chiaro e completo nel settore del divorzio e della separazione legale negli Stati membri partecipanti e garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità, e prevenire la "corsa al tribunale".

 

(7) Sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 20 del trattato sull’Unione europea e dagli articoli 326 e 329 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

(8) Il settore della cooperazione rafforzata, vale a dire il diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale, è individuato dall’articolo 81, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come uno dei settori regolati dai trattati.

 

(9) Il requisito dell’ultima istanza di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea è soddisfatto in quanto il Consiglio, nel giugno del 2008, ha constatato che gli obiettivi della proposta di regolamento non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall’Unione nel suo complesso.

 

(10) La cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale è diretta a sviluppare la cooperazione giudiziaria su questioni di diritto civile che presentino implicazioni transnazionali, basata sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, e a garantire la compatibilità delle norme sui conflitti di leggi applicabili negli Stati membri. Di conseguenza, tale cooperazione promuove gli obiettivi dell’Unione, protegge i suoi interessi e rafforza il suo processo di integrazione, secondo quanto disposto dall’articolo 20, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea.

 

(11) La cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale rispetta i trattati e il diritto dell’Unione e non reca pregiudizio al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale. Essa non costituisce un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né provoca distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.

 

(12) La cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale rispetta le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano. Le norme comuni vigenti in materia di conflitti di leggi negli Stati membri partecipanti non pregiudicano le norme degli Stati membri non partecipanti. Le autorità giudiziarie degli Stati membri non partecipanti continuano ad applicare le proprie norme interne in materia di conflitti di leggi per determinare il diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale.

 

(13) In particolare, la cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale rispetta il diritto dell’Unione relativo alla cooperazione giudiziaria in materia civile, in quanto non pregiudica l’acquis preesistente.

 

(14) La presente decisione rispetta i diritti, i principi e le libertà riconosciuti dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare dall’articolo 21.

 

(15) La cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale è aperta in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri, a norma dell’articolo 328 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, Malta, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Romania e la Repubblica di Slovenia sono autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.

 

     Art. 2.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.