§ 17.1.73 - Regolamento 6 marzo 2003, n. 453.
Regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo
Data:06/03/2003
Numero:453


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 17.1.73 - Regolamento 6 marzo 2003, n. 453.

Regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

(G.U.U.E. 13 marzo 2003, n. L 69).

 

     IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, numero 2, lettera b), punto i),

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) A seguito del Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002 che ha ritenuto assolutamente prioritario il riesame, entro la fine del 2002, del regolamento (CE) n. 539/2001, la Commissione ha proceduto a una valutazione delle risposte trasmesse dagli Stati membri sulla base dei criteri in materia previsti per il riesame dal regolamento (CE) n. 539/2001, vale a dire l'immigrazione clandestina, l'ordine pubblico e la sicurezza, le relazioni esterne dell'Unione europea con i paesi terzi, la coerenza regionale e la reciprocità. A seguito di tale esame è risultato opportuno, sulla base dei criteri relativi all'immigrazione clandestina, trasferire l'Ecuador dall'allegato II all'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001.

     (2) Gli sviluppi del diritto internazionale, che danno luogo a un cambiamento dello status o della designazione di taluni Stati o entità, dovrebbero riflettersi negli allegati del regolamento (CE) n. 539/2001. Nell'allegato I di detto regolamento, il riferimento al Timor orientale dovrebbe essere soppresso dalla parte 2 (entità territoriali) ed aggiunto alla parte 1 (Stati).

     (3) Dal momento che l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, prevede la circolazione in regime di esenzione dal visto dei cittadini della Svizzera e degli Stati membri, la Svizzera non dovrebbe più figurare nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001.

     (4) Le risposte degli Stati membri al questionario hanno evidenziato la necessità di un esame approfondito della reciprocità che deve trovare espressione in una successiva relazione della Commissione.

     (5) È opportuno vigilare affinché vi sia un'applicazione uniforme da parte degli Stati membri dell'obbligo del visto per l'Ecuador. A tal fine dovrebbe essere fissata una data a partire dalla quale tutti gli Stati membri devono applicare l'obbligo del visto.

     (6) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento rappresenta uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

     (7) Il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione del presente regolamento e non sono da esso vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.

     (8) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 539/2001 è modificato come segue:

     1) nell'allegato I:

     a) Timor orientale è spostato dalla parte 2 («Entità e autorità territoriali non riconosciute come Stati da almeno uno Stato membro») alla parte 1 («Stati»), dove è inserito prima di «Togo»;

     b) l'Ecuador è inserito nella parte 1, tra «Dominica» e «Egitto»;

     2) Ecuador e Svizzera sono soppressi dalla parte 1 dell'allegato II.

 

          Art. 2.

     La Commissione presenta, entro il 30 giugno 2003, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle implicazioni della reciprocità e, ove opportuno, proposte adeguate in materia.

 

          Art. 3.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     2. Gli Stati membri applicano l'obbligo del visto per i cittadini ecuadoriani a decorrere dal 1° giugno 2003.