§ 17.1.66 - Direttiva 20 luglio 2001, n. 55.
Direttiva n. 2001/55/CE del Consiglio sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo
Data:20/07/2001
Numero:55


Sommario
Art. 1.      La presente direttiva ha lo scopo di istituire norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono [...]
Art. 2.      Ai fini della presente direttiva s'intende per:
Art. 3.      1. La protezione temporanea non pregiudica il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra.
Art. 4.      1. Fatto salvo l'articolo 6, la durata della protezione temporanea è pari ad un anno. Qualora non cessi in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), la protezione può essere prorogata [...]
Art. 5.      1. L'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati è accertata con decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi [...]
Art. 6.      1. La protezione temporanea cessa:
Art. 7.      1. Gli Stati membri possono ammettere alla protezione temporanea prevista nella presente direttiva ulteriori categorie di sfollati oltre a quelle a cui si applica la decisione del Consiglio [...]
Art. 8.      1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le persone che godono della protezione temporanea dispongano di titoli di soggiorno durante l'intero periodo della stessa. Documenti o [...]
Art. 9.      Gli Stati membri forniscono alle persone che godono della protezione temporanea un documento redatto in una lingua che possa essere da loro compresa, in cui siano chiaramente enunciate le norme [...]
Art. 10.      Ai fini di una efficace applicazione della decisione del Consiglio di cui all'articolo 5, gli Stati membri registrano i dati personali di cui all'allegato II, lettera a), per le persone che [...]
Art. 11.      Uno Stato membro riammette una persona che gode della protezione temporanea nel suo territorio qualora essa soggiorni o tenti di entrare illegalmente nel territorio di un altro Stato membro nel [...]
Art. 12.      Gli Stati membri consentono alle persone che godono della protezione temporanea, per un periodo non superiore alla durata di quest'ultima, di esercitare qualsiasi attività di lavoro subordinato [...]
Art. 13.      1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che godono della protezione temporanea vengano adeguatamente alloggiate o ricevano, se necessario, i mezzi per ottenere un'abitazione.
Art. 14.      1. Gli Stati membri consentono alle persone di età inferiore a 18 anni che godono della protezione temporanea di accedere al sistema educativo al pari dei cittadini dello Stato membro ospitante. [...]
Art. 15.      1. Ai fini del presente articolo, nel caso di famiglie già costituite nel paese d'origine che sono state separate a causa di circostanze connesse all'afflusso massiccio, si considerano facenti [...]
Art. 16.      1. Gli Stati membri adottano quanto prima le misure necessarie affinché i minori non accompagnati, ammessi alla protezione temporanea, siano rappresentati mediante tutela legale o, se [...]
Art. 17.      1. Le persone che godono della protezione temporanea devono poter essere in grado di presentare in qualsiasi momento una domanda d'asilo.
Art. 18.      Si applicano i criteri e le procedure per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo. In particolare, lo Stato membro competente per l'esame della domanda [...]
Art. 19.      1. Gli Stati membri possono disporre che il beneficio della protezione temporanea non sia cumulabile con lo status di richiedente asilo durante il periodo di esame della domanda.
Art. 20.      Terminata la protezione temporanea, si applica la normativa vigente in materia di protezione e di stranieri negli Stati membri, fatti salvi gli articoli 21, 22 e 23.
Art. 21.      1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire il rimpatrio volontario delle persone per le quali la protezione temporanea sia in corso o sia giunta a termine. Gli Stati [...]
Art. 22.      1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il rimpatrio forzato delle persone la cui protezione temporanea è giunta a termine e che non possono beneficiare [...]
Art. 23.      1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie riguardo alle condizioni di soggiorno delle persone che hanno fruito di una protezione temporanea e per le quali, dato il loro stato di salute, [...]
Art. 24.      Le misure previste dalla presente direttiva beneficiano del Fondo europeo per i rifugiati istituito con decisione 2000/596/CE, nei termini determinati da quest'ultima.
Art. 25.      1. Gli Stati membri accolgono con spirito di solidarietà comunitaria le persone ammissibili alla protezione temporanea. Essi indicano la loro capacità d'accoglienza in termini numerici o [...]
Art. 26.      1. Finché dura la protezione temporanea, gli Stati membri cooperano tra loro per il trasferimento della residenza delle persone che godono della protezione temporanea da uno Stato membro [...]
Art. 27.      1. Ai fini della cooperazione amministrativa necessaria per l'attuazione della protezione temporanea, ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale e ne comunica l'indirizzo agli [...]
Art. 28.      1. Gli Stati membri possono escludere una persona dal beneficio della protezione temporanea qualora:
Art. 29.      Le persone che sono state escluse dal beneficio della protezione temporanea o del ricongiungimento familiare da uno Stato membro hanno diritto a proporre impugnativa nello Stato membro [...]
Art. 30.      Gli Stati membri determinano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti [...]
Art. 31.      1. Entro due anni dalla data di cui all'articolo 32, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri [...]
Art. 32.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano [...]
Art. 33.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 34.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.


§ 17.1.66 - Direttiva 20 luglio 2001, n. 55.

Direttiva n. 2001/55/CE del Consiglio sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

(G.U.C.E. 7 agosto 2001, n. L 212).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

     Art. 1.

     La presente direttiva ha lo scopo di istituire norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono ritornare nel paese d'origine e di promuovere l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

 

          Art. 2.

     Ai fini della presente direttiva s'intende per:

     a) "protezione temporanea": la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel loro paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione;

     b) "Convenzione di Ginevra": la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

     c) "sfollati": i cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno dovuto abbandonare il loro paese o regione d'origine o che sono stati evacuati, in particolare in risposta all'appello di organizzazioni internazionali, ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta impossibile a causa della situazione nel paese stesso, anche rientranti nell'ambito d'applicazione dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra o di altre normative nazionali o internazionali che conferiscono una protezione internazionale, ed in particolare:

     i) le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica;

     ii) le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni;

     d) "afflusso massiccio": l'arrivo nella Comunità di un numero considerevole di sfollati, provenienti da un paese determinato o da una zona geografica determinata, sia che il loro arrivo avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio mediante un programma di evacuazione;

     e) "rifugiati": i cittadini di paesi terzi o apolidi ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra;

     f) "minori non accompagnati": i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri;

     g) "titoli di soggiorno": qualsiasi permesso o autorizzazione rilasciati dalle autorità di un determinato Stato membro nelle forme previste dalla legislazione nazionale, che consentano al cittadino di un paese terzo o all'apolide di risiedere nel territorio dello Stato medesimo;

     h) "richiedente il ricongiungimento": un cittadino di un paese terzo che gode della protezione temporanea in uno Stato membro, in forza di una decisione ai sensi dell'articolo 5, che intende ricongiungersi ai suoi familiari.

 

          Art. 3.

     1. La protezione temporanea non pregiudica il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra.

     2. Gli Stati membri applicano la protezione temporanea nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dei loro obblighi in materia di non respingimento.

     3. L'istituzione, l'applicazione e la cessazione della protezione temporanea formano oggetto di regolari consultazioni con l'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e con altre organizzazioni internazionali competenti.

     4. La presente direttiva non si applica alle persone accolte in forza di regimi di protezione temporanea prima della sua entrata in vigore.

     5. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di istituire o mantenere in vigore condizioni più favorevoli per persone che godono della protezione temporanea.

 

CAPO II

Durata ed applicazione della protezione temporanea

 

          Art. 4.

     1. Fatto salvo l'articolo 6, la durata della protezione temporanea è pari ad un anno. Qualora non cessi in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), la protezione può essere prorogata automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno.

     2. Qualora persistano motivi per la concessione della protezione temporanea, il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata dagli Stati membri affinché sottoponga al Consiglio una proposta di prorogare detta protezione temporanea di un anno.

 

          Art. 5.

     1. L'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati è accertata con decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata dagli Stati membri affinché sottoponga al Consiglio una proposta in tal senso.

     2. La proposta della Commissione contiene almeno i seguenti elementi:

     a) la descrizione dei gruppi specifici di persone cui si applicherà la protezione temporanea;

     b) la data di decorrenza della protezione temporanea;

     c) una stima della portata dei movimenti degli sfollati.

     3. La decisione del Consiglio determina, per gli sfollati a cui si riferisce, l'applicazione in tutti gli Stati membri della protezione temporanea a norma della presente direttiva. La decisione contiene almeno i seguenti elementi:

     a) la descrizione dei gruppi specifici di persone cui si applica la protezione temporanea;

     b) la data di decorrenza della protezione temporanea;

     c) informazioni fornite dagli Stati membri sulla loro capacità ricettiva;

     d) informazioni fornite dalla Commissione, dall'UNHCR e da altre organizzazioni internazionali competenti.

     4. La decisione del Consiglio si fonda:

     a) sull'esame della situazione e della portata dei movimenti degli sfollati;

     b) sulla valutazione dell'opportunità di istituire la protezione temporanea, tenuto conto della possibilità di attuare aiuti urgenti e interventi sul posto o dell'insufficienza di queste misure;

     c) sulle informazioni comunicate dagli Stati membri, dalla Commissione, dall'UNHCR e da altre organizzazioni internazionali competenti.

     5. La decisione del Consiglio viene comunicata al Parlamento europeo.

 

          Art. 6.

     1. La protezione temporanea cessa:

     a) al raggiungimento della durata massima; oppure

     b) in qualsiasi momento, per effetto di una decisione adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata da uno Stato membro affinché sottoponga al Consiglio una proposta in tal senso.

     2. La decisione del Consiglio si fonda sull'accertamento che la situazione nel paese d'origine consente un rimpatrio sicuro e stabile delle persone cui è stata concessa la protezione temporanea, nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché degli obblighi degli Stati membri in materia di non respingimento. Essa viene comunicata al Parlamento europeo.

 

          Art. 7.

     1. Gli Stati membri possono ammettere alla protezione temporanea prevista nella presente direttiva ulteriori categorie di sfollati oltre a quelle a cui si applica la decisione del Consiglio prevista all'articolo 5, qualora siano sfollati per le stesse ragioni e dal medesimo paese o regione d'origine. Essi ne informano immediatamente il Consiglio e la Commissione.

     2. Le disposizioni degli articoli 24, 25 e 26 non si applicano qualora ci si avvalga della possibilità di cui al paragrafo 1, ad eccezione del sostegno strutturale previsto nel Fondo europeo per i rifugiati istituito dalla decisione 2000/596/CE (1), alle condizioni stabilite nella stessa.

 

CAPO III

Obblighi incombenti agli Stati membri nei confronti dei titolari della protezione temporanea

 

          Art. 8.

     1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le persone che godono della protezione temporanea dispongano di titoli di soggiorno durante l'intero periodo della stessa. Documenti o altre prove analoghe sono rilasciati a questo fine.

     2. Qualunque sia la durata di validità del titolo di soggiorno di cui al paragrafo 1, il trattamento riconosciuto dagli Stati membri alle persone che godono della protezione temporanea non può essere meno favorevole di quello definito negli articoli da 9 a 16.

     3. All'occorrenza gli Stati membri forniscono alle persone ammesse ad entrare nel loro territorio ai fini della protezione temporanea qualsiasi agevolazione utile per ottenere i visti prescritti compresi i visti di transito. Le formalità devono essere ridotte al minimo in considerazione della situazione d'urgenza. I visti dovrebbero essere gratuiti o avere un costo ridotto al minimo.

 

          Art. 9.

     Gli Stati membri forniscono alle persone che godono della protezione temporanea un documento redatto in una lingua che possa essere da loro compresa, in cui siano chiaramente enunciate le norme disciplinanti la protezione temporanea e ad esse pertinenti.

 

          Art. 10.

     Ai fini di una efficace applicazione della decisione del Consiglio di cui all'articolo 5, gli Stati membri registrano i dati personali di cui all'allegato II, lettera a), per le persone che godono di protezione temporanea nel loro territorio.

 

          Art. 11.

     Uno Stato membro riammette una persona che gode della protezione temporanea nel suo territorio qualora essa soggiorni o tenti di entrare illegalmente nel territorio di un altro Stato membro nel periodo previsto dalla decisione del Consiglio di cui all'articolo 5. Gli Stati membri, sulla base di un accordo bilaterale, possono decidere di non applicare la presente disposizione.

 

          Art. 12.

     Gli Stati membri consentono alle persone che godono della protezione temporanea, per un periodo non superiore alla durata di quest'ultima, di esercitare qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo, nel rispetto della normativa applicabile alla professione, nonché di partecipare ad attività nell'ambito dell'istruzione per adulti, della formazione professionale e delle esperienze pratiche sul posto di lavoro. Per ragioni legate alle politiche in materie di mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la priorità ai cittadini dell'UE, a quelli degli Stati vincolati dall'accordo sullo Spazio economico europeo e anche ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente e beneficiano di un'indennità di disoccupazione. Si applica la normativa vigente negli Stati membri in materia di retribuzione, di accesso ai regimi di sicurezza sociale connessa all'attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché di ogni altra condizione di lavoro.

 

          Art. 13.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che godono della protezione temporanea vengano adeguatamente alloggiate o ricevano, se necessario, i mezzi per ottenere un'abitazione.

     2. Gli Stati membri prescrivono che le persone che godono della protezione temporanea le quali non dispongano di risorse sufficienti ricevano l'aiuto necessario in termini di assistenza sociale, di contributi al sostentamento e di cure mediche. Fatto salvo il paragrafo 4, l'aiuto necessario per le cure mediche comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento essenziale delle malattie.

     3. Qualora le persone che godono della protezione temporanea esercitino un'attività di lavoro dipendente o autonomo si tiene conto, nella quantificazione dell'aiuto necessario, della loro capacità di provvedere alle proprie necessità.

     4. Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza, in particolare medica, alle persone che godono della protezione temporanea che presentino esigenze particolari, quali i minori non accompagnati e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale.

 

          Art. 14.

     1. Gli Stati membri consentono alle persone di età inferiore a 18 anni che godono della protezione temporanea di accedere al sistema educativo al pari dei cittadini dello Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema educativo pubblico.

     2. Gli Stati membri possono consentire agli adulti che godono della protezione temporanea di accedere al sistema educativo generale.

 

          Art. 15.

     1. Ai fini del presente articolo, nel caso di famiglie già costituite nel paese d'origine che sono state separate a causa di circostanze connesse all'afflusso massiccio, si considerano facenti parte di una famiglia le seguenti persone:

     a) il coniuge del richiedente il ricongiungimento o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con l'interessato, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della legge sugli stranieri; i figli o le figlie minorenni non sposati del richiedente il ricongiungimento o del coniuge, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottati;

     b) altri parenti stretti che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato l'afflusso massiccio e che erano totalmente o parzialmente dipendenti dal richiedente il ricongiungimento in tale periodo.

     2. Qualora i familiari separati godano della protezione temporanea in Stati membri differenti, questi ultimi ricongiungono i familiari qualora siano giunti alla conclusione che gli stessi rientrano nella descrizione di cui al paragrafo 1, lettera a), tenendo conto dei desideri di tali familiari. Gli Stati membri possono ricongiungere i familiari qualora siano giunti alla conclusione che gli stessi rientrano nella descrizione di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto, caso per caso, delle estreme difficoltà che essi incontrerebbero qualora il ricongiungimento non avesse luogo.

     3. Qualora il richiedente il ricongiungimento goda della protezione temporanea in uno Stato membro ed uno o più suoi familiari non si trovino ancora in uno Stato membro, lo Stato membro in cui il richiedente il ricongiungimento gode della protezione temporanea ricongiunge con lo stesso i familiari che hanno bisogno di protezione, nel caso in cui sia giunto alla conclusione che i familiari rientrano nella descrizione di cui al paragrafo 1, lettera a). Lo Stato membro può ricongiungere con il richiedente il ricongiungimento i familiari che hanno bisogno di protezione, nel caso in cui sia giunto alla conclusione che essi rientrano nella descrizione di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto, caso per caso, delle estreme difficoltà che essi incontrerebbero qualora il ricongiungimento non avesse luogo.

     4. Nell'applicare il presente articolo gli Stati membri tengono conto del superiore interesse dei minori.

     5. Gli Stati membri interessati decidono, tenuto conto degli articoli 25 e 26, in quale Stato membro avviene il ricongiungimento.

     6. Ai familiari ricongiunti è accordato il titolo di soggiorno in virtù della protezione temporanea. Documenti o altre prove analoghe sono rilasciati a questo fine. Il trasferimento dei familiari nel territorio di un altro Stato membro ai fini del ricongiungimento di cui al paragrafo 2 comporta, nello Stato membro abbandonato, il ritiro del titolo di soggiorno rilasciato e la cessazione degli obblighi incombenti verso gli interessati in base alla protezione temporanea.

     7. L'attuazione pratica del presente articolo può avvenire con la cooperazione delle organizzazioni internazionali competenti.

     8. Lo Stato membro fornisce riguardo a una persona che gode della protezione temporanea, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni di cui all'allegato II necessarie per trattare un caso ai sensi del presente articolo.

 

          Art. 16.

     1. Gli Stati membri adottano quanto prima le misure necessarie affinché i minori non accompagnati, ammessi alla protezione temporanea, siano rappresentati mediante tutela legale o, se necessario, mediante rappresentanza assunta da organizzazioni incaricate dell'assistenza e del benessere dei minori o mediante qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché durante il periodo della protezione temporanea i minori non accompagnati siano collocati:

     a) presso componenti adulti della loro famiglia;

     b) presso una famiglia ospitante;

     c) in centri d'accoglienza per minori o in altri alloggi confacenti ai minori;

     d) presso la persona che si è presa cura del minore durante la fuga.

     Gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire tale collocazione. Il consenso dell'adulto o delle persone interessate è stabilito dagli Stati membri. Si tiene conto del parere del minore conformemente all'età e alla maturità dello stesso.

 

CAPO IV

Accesso alla procedura in materia d'asilo nel contesto della protezione temporanea

 

          Art. 17.

     1. Le persone che godono della protezione temporanea devono poter essere in grado di presentare in qualsiasi momento una domanda d'asilo.

     2. L'esame di qualsiasi domanda d'asilo non vagliata prima della fine del periodo di protezione temporanea è portato a termine dopo la fine del periodo suddetto.

 

          Art. 18.

     Si applicano i criteri e le procedure per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo. In particolare, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo presentata da una persona che gode della protezione temporanea ai sensi della presente direttiva è lo Stato membro che ha accettato il trasferimento di tale persona nel suo territorio.

 

          Art. 19.

     1. Gli Stati membri possono disporre che il beneficio della protezione temporanea non sia cumulabile con lo status di richiedente asilo durante il periodo di esame della domanda.

     2. Fatto salvo l'articolo 28, gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona ammissibile alla protezione temporanea o già beneficiaria di tale protezione, cui sia stato negato lo status di rifugiato o, laddove applicabile, un altro tipo di protezione in esito all'esame della domanda d'asilo, fruisca della protezione temporanea o continui a fruirne per il rimanente periodo di protezione.

 

CAPO V

Rimpatrio e provvedimenti successivi alla protezione temporanea

 

          Art. 20.

     Terminata la protezione temporanea, si applica la normativa vigente in materia di protezione e di stranieri negli Stati membri, fatti salvi gli articoli 21, 22 e 23.

 

          Art. 21.

     1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire il rimpatrio volontario delle persone per le quali la protezione temporanea sia in corso o sia giunta a termine. Gli Stati membri provvedono affinché disposizioni che disciplinano il rimpatrio volontario delle persone che godono della protezione temporanea garantiscano un rimpatrio nel rispetto della dignità umana.

     Gli Stati membri provvedono affinché la decisione di rimpatrio sia adottata con piena cognizione di causa. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità di visite esplorative.

     2. Fino a quando la protezione temporanea non sia giunta a termine, gli Stati membri esaminano con predisposizione favorevole, in base alle circostanze nel paese d'origine, le domande di ritorno nello Stato membro ospitante di persone che hanno goduto della protezione temporanea e che abbiano esercitato il diritto al rimpatrio volontario.

     3. Al termine della protezione temporanea gli Stati membri possono disporre la proroga, a titolo individuale, degli obblighi previsti dal CAPO III della presente direttiva riguardo alle persone che abbiano goduto della protezione temporanea e siano state ammesse a fruire di un programma di rimpatrio volontario. Tale proroga ha effetto sino alla data del rimpatrio.

 

          Art. 22.

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il rimpatrio forzato delle persone la cui protezione temporanea è giunta a termine e che non possono beneficiare dell'ammissione si svolga nel rispetto della dignità umana.

     2. Per quanto riguarda i casi di rimpatrio forzato, gli Stati membri esaminano le impellenti ragioni umanitarie che possono rendere impossibile o non ragionevole il rimpatrio in casi concreti.

 

          Art. 23.

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie riguardo alle condizioni di soggiorno delle persone che hanno fruito di una protezione temporanea e per le quali, dato il loro stato di salute, non ci si può ragionevolmente attendere che siano in condizioni di viaggiare; ad esempio, nel caso in cui l'interruzione del trattamento causerebbe loro gravi ripercussioni negative. Dette persone, fintantoché tale situazione perdura, non sono espulse.

     2. Gli Stati membri possono consentire alle famiglie con minori che frequentano la scuola in uno Stato membro di beneficiare di condizioni di soggiorno che consentano ai minori in questione di portare a termine il periodo scolastico in corso.

 

CAPO VI

Solidarietà

 

          Art. 24.

     Le misure previste dalla presente direttiva beneficiano del Fondo europeo per i rifugiati istituito con decisione 2000/596/CE, nei termini determinati da quest'ultima.

 

          Art. 25.

     1. Gli Stati membri accolgono con spirito di solidarietà comunitaria le persone ammissibili alla protezione temporanea. Essi indicano la loro capacità d'accoglienza in termini numerici o generali. Queste indicazioni sono inserite nella decisione del Consiglio di cui all'articolo 5. Dopo l'adozione di tale decisione, gli Stati membri possono indicare le eventuali capacità di accoglienza aggiuntive mediante comunicazione rivolta al Consiglio ed alla Commissione. Tali indicazioni vengono rapidamente comunicate all'UNHCR.

     2. Gli Stati membri interessati accertano, in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, che le persone ammissibili definite nella decisione del Consiglio di cui all'articolo 5, che non si trovino ancora nella Comunità, abbiano manifestato la volontà di essere accolte nel loro territorio.

     3. Qualora il numero delle persone ammissibili alla protezione temporanea dopo un afflusso improvviso e massiccio superi la capacità d'accoglienza di cui al paragrafo 1, il Consiglio esamina d'urgenza la situazione e prende i provvedimenti appropriati, compresa la raccomandazione di un ulteriore sostegno allo Stato membro interessato.

 

          Art. 26.

     1. Finché dura la protezione temporanea, gli Stati membri cooperano tra loro per il trasferimento della residenza delle persone che godono della protezione temporanea da uno Stato membro all'altro, a condizione che le persone interessate abbiano espresso il loro consenso a tale trasferimento.

     2. Lo Stato membro interessato comunica le domande di trasferimento agli altri Stati membri e ne informa la Commissione e l'UNHCR. Gli Stati membri comunicano allo Stato membro richiedente le loro capacità di accoglienza.

     3. Lo Stato membro fornisce riguardo a una persona che gode della protezione temporanea, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni di cui all'allegato II necessarie per trattare un caso ai sensi del presente articolo.

     4. Il trasferimento da uno Stato membro all'altro determina la cessazione della validità del titolo di soggiorno nello Stato membro abbandonato nonché degli obblighi incombenti verso il titolare in base alla protezione temporanea in questo Stato. Il nuovo Stato membro ospitante concede la protezione temporanea alle persone trasferite.

     5. Gli Stati membri usano il modello di lasciapassare contenuto nell'allegato I per i trasferimenti tra Stati membri delle persone che godono della protezione temporanea.

 

CAPO VII

Cooperazione amministrativa

 

          Art. 27.

     1. Ai fini della cooperazione amministrativa necessaria per l'attuazione della protezione temporanea, ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale e ne comunica l'indirizzo agli altri Stati membri ed alla Commissione. Gli Stati membri adottano, di concerto con la Commissione, ogni disposizione utile per la cooperazione diretta e lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti.

     2. Gli Stati membri trasmettono periodicamente e nei termini più brevi possibili i dati relativi al numero delle persone che godono della protezione temporanea nonché qualsiasi informazione sulle disposizioni nazionali legislative, regolamentari ed amministrative attinenti all'attuazione della protezione stessa.

 

CAPO VIII

Disposizioni specifiche

 

          Art. 28.

     1. Gli Stati membri possono escludere una persona dal beneficio della protezione temporanea qualora:

     a) sussistano seri motivi per ritenere che abbia commesso quanto segue:

     i) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini;

     ii) un reato grave di natura non politica al di fuori dello Stato membro di accoglienza prima della sua ammissione in tale Stato membro in qualità di persona ammessa alla protezione temporanea. La gravità della persecuzione prevista va valutata in funzione della natura del reato di cui la persona in questione è sospettata. Le azioni particolarmente crudeli, anche se commesse per un presunto obiettivo politico, possono essere qualificate come reati gravi di natura non politica. Ciò vale tanto per coloro che partecipano al reato quanto per gli istigatori dello stesso;

     iii) atti contrari ai principi e alle finalità delle Nazioni Unite;

     b) sussistano motivi ragionevoli per considerarla un pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante o, in quanto condannata con sentenza passata in giudicato per un reato particolarmente grave, un pericolo per la comunità dello Stato membro ospitante.

     2. I motivi d'esclusione di cui al paragrafo 1 devono attenere esclusivamente al comportamento personale dell'interessato. Le decisioni o i provvedimenti d'esclusione devono fondarsi sul principio della proporzionalità.

 

CAPO IX

Disposizioni finali

 

          Art. 29.

     Le persone che sono state escluse dal beneficio della protezione temporanea o del ricongiungimento familiare da uno Stato membro hanno diritto a proporre impugnativa nello Stato membro interessato.

 

          Art. 30.

     Gli Stati membri determinano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

 

          Art. 31.

     1. Entro due anni dalla data di cui all'articolo 32, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri proponendo, all'occorrenza, le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione.

     2. Successivamente alla relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri almeno ogni cinque anni.

 

          Art. 32.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

          Art. 33.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

          Art. 34.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.

 

 

Allegato I

     (Omissis)

 

 

Allegato II

     Le informazioni di cui agli articoli 10, 15 e 26 della direttiva includono, per quanto necessario, uno o più dei seguenti documenti o dati:

     a) dati personali della persona in questione (cognome e nome, cittadinanza, luogo e data di nascita, stato civile, legami di parentela);

     b) documenti d'identità e di viaggio della persona in questione;

     c) documenti che dimostrano legami familiari (certificato di matrimonio, certificato di nascita, certificato d'adozione);

     d) altre informazioni essenziali per accertare l'identità della persona o i suoi legami di parentela;

     e) permessi di soggiorno o visti rilasciati dallo Stato membro alla persona in questione, o decisioni con cui il permesso di soggiorno è stato rifiutato, e documentazione su cui le decisioni si sono basate;

     f) domande di permesso di soggiorno e di visto presentate dalla persona in questione e il cui esame è in corso nello Stato membro, con relativa fase dell'iter in cui si trovano.

     Lo Stato membro che fornisce le informazioni comunica qualsiasi rettifica delle stesse allo Stato membro richiedente.