§ 17.1.37 - Regolamento 12 marzo 1999, n. 574.
Regolamento (CE) n. 574/1999 del Consiglio che determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo
Data:12/03/1999
Numero:574


Sommario
Art. 1.      1. I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco comune allegato devono essere in possesso di un visto all'atto
Art. 2.      1. Gli Stati membri decidono se i cittadini di paesi terzi che non figurano nell'elenco comune siano soggetti all'obbligo del visto.
Art. 3.      Durante il primo semestre del 2001 la Commissione procede alla stesura di una relazione sullo stato di armonizzazione della politica degli Stati membri in materia di visti nei confronti dei [...]
Art. 4.      1. Uno Stato membro può prevedere deroghe all'obbligo del visto per i cittadini di paesi terzi che sono soggetti a detto obbligo ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2. Ciò vale soprattutto [...]
Art. 5.      Ai fini del presente regolamento, per «visto» si intende ogni autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro, necessaria per l'ingresso nel suo territorio, per:
Art. 6.      Il presente regolamento non pregiudica un'ulteriore armonizzazione tra Stati membri, che vada oltre l'elenco comune, per quanto riguarda la determinazione dei paesi terzi i cui cittadini devono [...]
Art. 7.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi [...]


§ 17.1.37 - Regolamento 12 marzo 1999, n. 574.

Regolamento (CE) n. 574/1999 del Consiglio che determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

(G.U.C.E. 18 marzo 1999, n. L 72).

 

Art. 1.

     1. I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco comune allegato devono essere in possesso di un visto all'atto

dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

     2. I cittadini di paesi che facevano parte di paesi che figurano nell'elenco comune sono soggetti al disposto del paragrafo 1 finché il Consiglio non decida diversamente secondo la procedura prevista alla pertinente disposizione del trattato.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri decidono se i cittadini di paesi terzi che non figurano nell'elenco comune siano soggetti all'obbligo del visto.

     2. Gli Stati membri decidono se gli apolidi e le persone che hanno lo status di rifugiati siano soggetti all'obbligo del visto.

     3. Gli Stati membri decidono se le persone in possesso di un passaporto o di un documento di viaggio rilasciato da un'entità o da un'autorità territoriale, che non è riconosciuta come Stato da tutti gli Stati membri, siano soggette all'obbligo del visto qualora detta entità o autorità territoriale non figuri nell'elenco comune.

     4. Entro dieci giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione i provvedimenti adottati conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3. Ogni nuovo provvedimento successivamente adottato conformemente al paragrafo 1 è analogamente notificato entro cinque giorni lavorativi. I provvedimenti comunicati conformemente al presente paragrafo e il relativo aggiornamento sono pubblicati, a titolo informativo, dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 3.

     Durante il primo semestre del 2001 la Commissione procede alla stesura di una relazione sullo stato di armonizzazione della politica degli Stati membri in materia di visti nei confronti dei paesi terzi che non figurano nell'elenco comune e, se del caso, presenta al Consiglio proposte relative agli ulteriori provvedimenti necessari per conseguire l'obiettivo di armonizzazione previsto dal trattato.

 

     Art. 4.

     1. Uno Stato membro può prevedere deroghe all'obbligo del visto per i cittadini di paesi terzi che sono soggetti a detto obbligo ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2. Ciò vale soprattutto per gli equipaggi civili di aerei e navi, gli equipaggi e gli accompagnatori nei voti di soccorso o di salvataggio e altri soccorritori in caso di catastrofi e incidenti, nonché per i titolari di passaporti diplomatici, di servizio o di altri passaporti ufficiali.

     2. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2, paragrafo 4.

 

     Art. 5.

     Ai fini del presente regolamento, per «visto» si intende ogni autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro, necessaria per l'ingresso nel suo territorio, per:

     - un soggiorno previsto in tale Stato membro o in vari Stati membri per un periodo la cui durata globale non sia superiore a tre mesi;

     - il transito nel territorio di tale Stato membro o di vari Stati membri, escluso il transito nella zona internazionale degli aeroporti e i trasferimenti tra aeroporti di uno Stato membro.

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento non pregiudica un'ulteriore armonizzazione tra Stati membri, che vada oltre l'elenco comune, per quanto riguarda la determinazione dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne.

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO

ELENCO COMUNE DI CUI ALL'ARTICOLO 1

I. STATI

Afghanistan

Albania

Algeria

Angola

Arabia Saudita

Armenia

Azerbaigian

Bahrein

Bangladesh

Benin

Bhutan

Bielorussia

Birmania/Myanmar

Bulgaria

Burkina Faso

Burundi

Cambogia

Camerun

Capo Verde

Ciad

Cina [*]

Comore

Congo

Corea del Nord

Costa d'Avorio

Cuba

Egitto

Emirati arabi uniti

Eritrea

Etiopia

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Figi

Filippine

Gabon

Gambia

Georgia

Ghana

Gibuti

Giordania

Guinea

Guinea Bissau

Guinea Equatoriale

Guyana

Haiti

India

Indonesia

Iraq

Iran

Kazakstan

Kirghizistan

Kuwait

Laos

Libano

Liberia

Libia

Madagascar

Maldive

Mali

Marocco

Mauritania

Mauritius

Moldova

Mongolia

Mozambico

Nepal

Niger

Nigeria

Oman

Pakistan

Papua Nuova Guinea

Perù

Qatar

Repubblica Centrafricana

Repubblica democratica del Congo

Repubblica Dominicana

Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro)

Romania

Ruanda

Russia

Sao Tomé e Príncipe

Senegal

Sierra Leone

Siria

Somalia

Sri Lanka

Sudan

Suriname

Tagikistan

Tanzania

Thailandia

Togo

Tunisia

Turchia

Turkmenistan

Ucraina

Uganda

Uzbekistan

Vietnam

Yemen

Zambia

II. ENTITA' E AUTORITA' TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE

COME STATI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI

Taiwan

 

 

[*] Per quanto riguarda la Cina, non sono compresi i titolari di passaporti

rilasciati dall'«Hong Kong Special Administrative Region». E' applicabile

l'articolo 2: gli Stati membri possono decidere se mantenere o riesaminare

i loro requisiti in materia di visti nei confronti di tali persone.