§ 15.1.38 - Regolamento 25 aprile 2006, n. 635.
Regolamento (CE) n. 635/2006 della Commissione che abroga il regolamento (CEE) n. 1251/70 relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul [...]


Settore:Normativa europea
Materia:15. libera circolazione dei lavoratori e fondo sociale europeo
Capitolo:15.1 libera circolazione dei lavoratori
Data:25/04/2006
Numero:635


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 15.1.38 - Regolamento 25 aprile 2006, n. 635.

Regolamento (CE) n. 635/2006 della Commissione che abroga il regolamento (CEE) n. 1251/70 relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 26 aprile 2006, n. L 112).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 39, paragrafo 3, lettera d),

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva n. 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei membri delle loro famiglie di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, ha raccolto in un testo unico la legislazione riguardante la libera circolazione dei cittadini dell’Unione. All’articolo 17, essa recepisce le norme essenziali del regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, e le modifica conferendo ai beneficiari del diritto di rimanere uno statuto più privilegiato, attraverso il diritto di soggiorno permanente.

      (2) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1251/70,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 1251/70 è abrogato con effetto dal 30 aprile 2006.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.