§ 14.7.24 - Regolamento 23 settembre 2002, n. 1696.
Regolamento (CE) n. 1696/2002 del Consiglio che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.7 ricorsi e sanzioni
Data:23/09/2002
Numero:1696


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 14.7.24 - Regolamento 23 settembre 2002, n. 1696.

Regolamento (CE) n. 1696/2002 del Consiglio che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone.

(G.U.C.E. 27 settembre 2002, n. L 259).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea,

     vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

     1. PRECEDENTI FASI DEL PROCEDIMENTO

     (1) Con regolamento (CE) n. 1015/94, il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere (di seguito denominati «STC») originari del Giappone.

     (2) Nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1015/94, il Consiglio ha esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping i sistemi di telecamere professionali elencati nell'allegato di tale regolamento (di seguito: «l'allegato»), ovvero i sistemi di telecamere professionali di qualità superiore che tecnicamente rientrano nella definizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento (CE) n. 1015/94, ma che non possono essere considerati sistemi di telecamere per la telediffusione.

     (3) Nell'ottobre 1995 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2474/95, ha modificato il suddetto regolamento (CE) n. 1015/94, in particolare per quanto riguarda la definizione del prodotto simile e determinati modelli di sistemi di telecamere professionali esplicitamente esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

     (4) Nell'ottobre 1997 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1952/97, ha modificato le aliquote del dazio antidumping definitivo per due società interessate, ossia per Sony Corporation e Ikegami Tsushinki, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito: «il regolamento di base»). Il Consiglio ha inoltre esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping alcuni nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali, aggiungendoli all'allegato.

     (5) Nel gennaio 1999 e nel gennaio 2000 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 193/1999 e con il regolamento (CE) n. 176/2000, ha modificato il regolamento (CE) n. 1015/94 aggiungendo all'allegato taluni modelli successivi di sistemi di telecamere professionali, i quali venivano di conseguenza esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

     (6) Nel settembre 2000 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2042/2000, ha confermato i dazi antidumping definitivi istituiti con il regolamento 1015/94 (nella forma modificata successivamente) in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

     (7) Nel gennaio e nel maggio 2001 il Consiglio ha apportato le ultime modifiche in data al regolamento (CE) n. 2024/ 2000 del Consiglio aggiungendo taluni modelli successivi di sistemi di telecamere professionali all'allegato, ed escludendoli di conseguenza dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

     (8) Infine, nel settembre 2001, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1900/2001, in seguito a un riesame intermedio effettuato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, ha confermato il livello del dazio antidumping definitivo imposto nei confronti del produttore esportatore Hitachi Denshi Ltd.

 

     2. INCHIESTA RELATIVA AI NUOVI MODELLI DI SISTEMI DI TELECAMERE PROFESSIONALI

     2.1. Procedimento

     (9) Due produttori esportatori giapponesi, la Victor Company of Japan Limited (di seguito: «JVC») e la Ikegami Tsushinki Co. Ltd. (di seguito: «Ikegami»), hanno comunicato alla Commissione, rispettivamente il 17 aprile 2001 e il 12 ottobre 2001, la loro intenzione di introdurre sul mercato comunitario nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali e hanno chiesto che questi nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali e i relativi accessori siano aggiunti all'allegato e, di conseguenza, vengano esclusi dall'applicazione dei dazi antidumping.

     (10) La Commissione ha informato l'industria comunitaria della richiesta summenzionata e ha avviato un'inchiesta destinata unicamente a stabilire se i prodotti in esame rientrino nel campo di applicazione dei dazi antidumping e se il dispositivo del regolamento (CE) n. 2042/ 2000 debba essere modificato di conseguenza.

     2.2. Modelli oggetto dell'inchiesta

     (11) Le domande pervenute riguardavano i seguenti modelli di sistemi di telecamere professionali, corredati dalle relative informazioni tecniche:

     i) JVC

     - unità di controllo a distanza RM-P210E

     ii) Ikegami

     - corpo camera HDL-37E

     - corpo camera HDL-10

     - corpo camera HDL-40

     - unità di controllo MA-400

     - unità di controllo CCU-37

     - unità di controllo CCU-10

     - unità di controllo a distanza RCU-400

     - unità di controllo a distanza RCU-240A

     - adattatore CA-450.

     Tutti i modelli summenzionati sono stati presentati come parte integrante dei sistemi di telecamere professionali destinati al mercato professionale dei prodotti video.

     2.3. Risultanze

     (12) La Commissione ha effettuato un esame tecnico, dal quale è emerso che, nonostante i progressi tecnici che caratterizzano i modelli in questione, tali sviluppi non sono però sufficienti per classificarli come sistemi di telecamere per la telediffusione. È stato pertanto concluso che tutti i modelli in questione devono essere esclusi dal campo d'applicazione delle misure antidumping in vigore.

     (13) La Commissione ha comunicato le risultanze all'industria comunitaria e agli esportatori di STC, offrendo loro l'opportunità di presentare le loro osservazioni. Sulla base delle risultanze della Commissione, e dal momento che le parti interessate non hanno sollevato obiezioni in merito alle conclusioni della Commissione, tutti i modelli e i relativi dispositivi elencati al considerando 11 sono considerati sistemi di telecamere professionali. Ne consegue che questi prodotti devono essere esclusi dall'applicazione del dazio antidumping applicabile agli STC originari del Giappone, e che l'allegato deve essere modificato di conseguenza.

     (14) Successivamente alla comunicazione delle risultanze di cui sopra, un produttore esportatore, Ikegami, ha chiesto che i modelli di telecamere prodotti ed esportati dalla sua società siano esentati con effetto retroattivo dall'applicazione delle misure antidumping in vigore, a prescindere dalla loro data di importazione. Ha infatti affermato che, dal momento che è stato accertato che i modelli in questione sono sistemi di telecamere professionali, il dazio antidumping non dovrebbe essere applicato alle importazioni effettuate prima della pubblicazione del presente regolamento.

     (15) I sistemi di telecamere elencati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2024/2000 possono considerarsi esentati dal dazio solo dopo che sia stato espressamente stabilito che non sono utilizzabili per la telediffusione. Una tale decisione può essere presa soltanto in seguito a un'analisi dettagliata, da parte delle istituzioni comunitarie, delle caratteristiche tecniche dei sistemi di telecamere in questione: di conseguenza, detti sistemi di telecamere possono essere esentati dall'applicazione del dazio antidumping soltanto a partire dal momento in cui venga espressamente adottata la decisione di inserire il modello in questione nell'allegato del regolamento. Pertanto, l'esenzione dovrebbe di norma produrre i suoi effetti soltanto per il futuro, cioè a partire dalla data di pubblicazione della versione riveduta dell'allegato.

     (16) Tuttavia, in qualche caso particolare, le istituzioni comunitarie hanno ritenuto opportuno esentare taluni sistemi di telecamere professionali dall'applicazione del dazio antidumping anche con effetto retroattivo. In questi casi, i modelli di telecamere in questione erano stati importati nella Comunità soltanto nel lasso di tempo compreso tra la presentazione della domanda di esenzione e la pubblicazione della corrispondente modifica dell'allegato. Di conseguenza, era stato possibile individuare tali transazioni nell'ambito dell'esame effettuato dalla Commissione. In queste particolari circostanze, era stato ritenuto accettabile non riscuotere il dazio su tali importazioni verificatesi dopo la presentazione della domanda di esenzione.

     (17) Nella fattispecie, l'applicazione dell'effetto retroattivo è richiesta a prescindere dalla data delle prime importazioni, e varrebbe quindi anche per le importazioni realizzate prima della presentazione della domanda di esenzione. L'inchiesta ha accertato che alcuni modelli di telecamere in esame erano stati effettivamente già importati prima che una richiesta di esenzione venisse presentata alla Commissione nelle dovute forme, sebbene inizialmente la Ikegami affermasse che non si erano verificate importazioni dei modelli indicati nella richiesta di esenzione prima della presentazione della richiesta stessa.

     (18) Sulla scorta di quanto precede, si è ritenuto che l'effetto retroattivo non possa essere accordato per le importazioni verificatesi prima che la richiesta di esenzione venisse presentata alla Commissione. Le esenzioni dal dazio possono essere concesse unicamente sulla base di un'esplicita decisione di inserire taluni modelli di telecamere nell'allegato del regolamento. In realtà, la natura del sistema di telecamera in questione non può essere stabilita con esattezza se prima non si è presa visione delle caratteristiche tecniche illustrate nella domanda di esenzione. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri non hanno alcuna possibilità di controllare l'esattezza e accuratezza della classificazione nei codici della NC operata dai produttori esportatori per modelli di telecamere di cui la Commissione stessa non è ancora a conoscenza. Pertanto, qualora l'esenzione dal dazio venisse concessa con effetto retroattivo a partire da una data precedente a quella di ricevimento della domanda di esenzione da parte della Commissione, i produttori esportatori che intendono evitare il pagamento del dazio potrebbero, senza incorrere alcun rischio, importare in un primo momento i loro modelli di telecamere classificandoli sotto codici inesatti della NC, evitando così il dazio antidumping, e poi chiedere, all'occorrenza, l'esenzione a partire dalla data della prima importazione nel caso in cui le autorità venissero a scoprire tali irregolarità. Di conseguenza, se è possibile prendere in considerazione l'applicazione dell'effetto retroattivo a partire dalla data di ricevimento della domanda di esenzione, non è opportuno estendere tale effetto retroattivo alle importazioni realizzate prima che la domanda venisse presentata, soprattutto se si tiene conto del grave rischio di elusione delle misure.

     (19) Pertanto, si è deciso che le importazioni di modelli di telecamere della Ikegami soggetti al presente esame effettuate nella data o a partire dalla data di ricevimento della domanda di esenzione, cioè il o a partire dal 12 ottobre 2001, siano esentate dal dazio.

     (20) Per gli stessi motivi, si è deciso che le importazioni di modelli di telecamere della JVC soggetti anch'essi al presente esame siano esentate dal dazio a partire dalla data di ricevimento della domanda di esenzione da parte della Commissione, cioè a partire dal 17 aprile 2001,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento si applica alle importazioni dei modelli sotto elencati, prodotti ed esportati nella Comunità europea dai seguenti produttori esportatori, a partire dalla data di ricevimento da parte della Commissione della domanda di esenzione dal dazio antidumping definitivo relativa ai modelli in questione, come viene specificato di seguito:

     a) Ikegami Tsushinki Co. Ltd a partire dal 12 ottobre 2001:

     - corpo camera HDL-37E

     - corpo camera HDL-10

     - corpo camera HDL-40

     - unità di controllo MA-400

     - unità di controllo CCU-37

     - unità di controllo CCU-10

     - unità di controllo a distanza RCU-400

     - unità di controllo a distanza RCU-240A

     - adattatore CA-450;

     b) Victor Company of Japan Limited a partire dal 17 aprile 2001:

     - unità di controllo a distanza RM-P210E.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)