§ 14.5.807 - Regolamento 6 gennaio 2006, n. 19.
Regolamento (CE) n. 19/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:06/01/2006
Numero:19


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.5.807 - Regolamento 6 gennaio 2006, n. 19.

Regolamento (CE) n. 19/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli originari della Giordania

(G.U.U.E. 7 gennaio 2006, n. L 4).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) Con decisione del 20 dicembre 2005, il Consiglio ha approvato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1, del protocollo n. 2 e degli allegati I, II, III e IV dell’accordo di associazione CEGiordania.

     (2) Per alcuni prodotti agricoli originari della Giordania, tale accordo prevede nuovi contingenti tariffari comunitari e alcune modifiche dei contingenti tariffari comunitari in vigore fissati dal regolamento (CE) n. 747/2001.

     (3) Per applicare i nuovi contingenti tariffari e modificare quelli attuali, occorre modificare il regolamento (CE) n. 747/2001.

     (4) Poiché l’accordo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006, è necessario che il presente regolamento si applichi dalla stessa data ed entri in vigore quanto prima.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     L'allegato V del regolamento (CE) n. 747/2001 è sostituito dal testo figurante in allegato al presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO V

GIORDANIA

 

     Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura “ex”, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

 

Contingenti tariffari

 

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale (in tonnellate, peso netto)

Dazio contingentale

09.1152

0603 10

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi

Dall'1.1. al 31.12.2006

2 000

Esenzione

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2007

4 500

 

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2008

7 000

 

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2009

9 500

 

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2010 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.

12 000

 

09.1160

0701 90 50

Patate di primizia, dal 1° gennaio al 30 giugno, fresche o refrigerate

Dall'1.1. al 31.12.2006

1 000

Esenzione

 

0701 90 90

Altre patate, fresche o refrigerate

Dall'1.1. al 31.12.2007

2 350

 

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2008

3 700

 

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2009

5 000

 

09.1163

0703 20 00

Agli, freschi o refrigerati

Dall'1.1. al 31.12.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12., fino al 31.12.2009

1 000

Esenzione

09.1164

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

Dall'1.1. al 31.12.2006

2 000

Esenzione (1) (2)

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2007

3 000

 

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2008

4 000

 

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2009

5 000

 

09.1165

0805

Agrumi, freschi o secchi

Dall'1.1. al 31.12.2006

1 000

Esenzione (1) (3) (4)

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2007

3 350

 

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2008

5 700

 

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2009

8 000

 

09.1158

0810 10 00

Fragole, fresche

Dall'1.1. al 31.12.2006

500

Esenzione

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2007

1 000

 

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2008

1 500

 

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2009

2 000

 

09.1166

1509 10

Olio d'oliva vergine

Dall'1.1. al 31.12.2006

2 000

Esenzione (5)

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2007

4 500

 

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2008

7 000

 

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2009

9 500

 

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2010 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.

12 000

 

 

(1) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

(2) Per le importazioni di cetrioli di cui al codice NC 0707 00 05 durante il periodo 1° novembre - 31 maggio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 44,9/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(3) Per le importazioni di arance dolci, fresche di cui al codice NC 0805 10 20 durante il periodo 1° dicembre - 31 maggio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 26,4/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(4) Per le importazioni di clementine fresche di cui al codice NC ex 0805 20 10 (sottovoce TARIC 05) durante il periodo 1° novembre - fine febbraio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 48,4/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(5) L’abolizione dei dazi doganali si applica esclusivamente alle importazioni nella Comunità di olio d'oliva non trattato, ottenuto interamente in Giordania e trasportato direttamente da tale paese alla Comunità. I prodotti che non rispettano tale requisito sono soggetti al corrispondente dazio doganale previsto nella tariffa doganale comune.»