§ 14.5.700 – Regolamento 14 ottobre 2004, n. 2256.
Regolamento (CE) n. 2256/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:14/10/2004
Numero:2256


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 14.5.700 – Regolamento 14 ottobre 2004, n. 2256.

Regolamento (CE) n. 2256/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti originari dellEgitto, di Malta e di Cipro e i quantitativi di riferimento per alcuni prodotti originari di Malta e di Cipro.

(G.U.U.E. 29 dicembre 2004, n. L 385).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

     visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) Con la decisione 2005/89/CE, del 24 settembre 2004, il Consiglio ha autorizzato la firma e disposto l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 1° maggio 2004, di un protocollo all'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea [1].

     (2) Tale protocollo prevede un nuovo contingente tariffario e alcuni cambiamenti dei contingenti tariffari in vigore fissati dal regolamento (CE) n. 747/2001.

     (3) Per applicare il nuovo contingente tariffario e i cambiamenti dei contingenti tariffari in vigore occorre modificare il regolamento (CE) n. 747/2001.

     (4) Per il 2004, i volumi del nuovo contingente tariffario e gli incrementi dei volumi di contingenti tariffari in vigore devono essere calcolati in proporzione ai volumi di base indicati nel protocollo, tendendo conto del periodo trascorso prima del 1° maggio 2004.

     (5) Per agevolare la gestione di alcuni contingenti tariffari in vigore previsti dal regolamento (CE) n. 747/2001, occorre tener conto dei quantitativi importati nell’ambito di tali contingenti da imputare sui contingenti tariffari aperti in conformità del regolamento (CE) n. 747/2001, quale modificato dal presente regolamento.

     (6) A seguito dell’adesione di Malta e Cipro all’Unione europea, è opportuno lasciar scadere i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento per i prodotti originari di questi Stati membri di cui al regolamento (CE) n. 747/2001. Occorre quindi sopprimere i riferimenti ai contingenti e ai quantitativi di riferimento suddetti.

     (7) Dato che il protocollo all’accordo euromediterraneo tra l’UE e l’Egitto si applica in via provvisoria a partire dal 1° maggio 2004, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data ed entrare in vigore quanto prima possibile.

     (8) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come segue.

     1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 1. Concessioni tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari o quantitativi di riferimento comunitari.

     I prodotti originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia, dell'Egitto, della Siria, del Libano, d'Israele, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e della Turchia, elencati agli allegati I-IX, quando sono immessi in libera pratica nella Comunità, sono ammissibili a beneficiare dell'esenzione dai dazi doganali o di aliquote di dazio ridotte entro i limiti dei contingenti tariffari o nel quadro dei quantitativi di riferimento comunitari, per i periodi di tempo e conformemente alle disposizioni previsti nel presente regolamento.».

     2) All'articolo 3 è soppresso il paragrafo 2.

     3) L'allegato IV è modificato come previsto dall'allegato al presente regolamento.

     4) Gli allegati X e XI sono soppressi.

 

          Art. 2.

     I quantitativi che sono stati immessi in circolazione nella Comunità, a norma del regolamento (CE) n. 747/2001, dall’inizio dei periodi contingentali ancora aperti alla data del 1° maggio 2004 nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1707, 09.1710, 09.1711, 09.1719, 09.1721 e 09.1772, vengono presi in considerazione all’entrata in vigore del presente regolamento per l’imputazione sui rispettivi contingenti tariffari fissati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 747/2001, quale modificato dal presente regolamento.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

 

 

ALLEGATO

 

     La tabella dell'allegato IV è modificata come segue:

     a) è inserita la seguente nuova linea:

 

«09.1779

ex 0701 90 50

Patate di primizia, fresche o refrigerate

dall’1.5 al 30.6.2004

1 166,66

Esenzione»

 

 

 

dall’1.4 al 30.6.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.4 al 30.6

1 750

 

 

    b) le linee dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.1710, 09.1719, 09.1707, 09.1711, 09.1721, 09.1725 e 09.1772 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

 

«09.1710  

0703 10  

Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati 

dall'1.2 al 15.6.2004  

15.000 + 313,64 di aumento in tonnellate peso netto dall'1.5 al 15.6.2004 

Esenzione 

 

 

 

dall'1.1.-15.6 

16.150 [i] 

 

09.1719  

0712  

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati 

dall'1.1. al 31.12.2004 

16.000 + 366,67 di aumento in tonnellate peso netto dall'1.5 al 31.12.2004 

Esenzione 

 

 

 

per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 

16.550 [ii] 

 

09.1707  

0805 10  

Arance, fresche o secche  

dall'1.1 al 30.6.2004  

25.000 + 1.336,67 di aumento in tonnellate peso netto dall'1.5 al 30.6.2004 

Esenzione [2]  

 

 

 

dall'1.7.2004 al 30.6.2005 

63.020 

 

 

 

 

dall'1.7.2005 al 30.6.2006 e per ogni periodo successivo  

 

 

 

 

 

dall'1.7. al 30.6 

68.020 

 

 

 

di cui: 

 

di cui: 

 

09.1711  

0805 10 10 

Arance dolci, fresche  

dall'1.1 al 31.5.2004  

25.000 

Esenzione [6] 

 

0805 10 30 

 

 

+ 1.336,67 di aumento in tonnellate peso netto dall'1.5 al 31.5.2004 [5] 

 

 

0805 10 50 

 

 

 

 

 

 

 

dall'1.12.2004 al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo 

34.000 [5] 

 

 

 

 

dall'1.12 al 31.5  

 

 

09.1721  

0807 19 00  

Altri meloni, freschi  

dall'1.1 al 31.5.2004  

666,667 + 23,33 di aumento in tonnellate peso netto dall'1.5 al 31.5.2004 

Esenzione 

 

 

 

per ogni periodo successivo dal 15.10 al 31.5 

1.175 [7] 

 

09.1725  

0810 10 00  

Fragole fresche  

dall'1.1 al 31.3.2004  

250  

Esenzione 

 

 

 

dall'1.10.2004 al 31.3.2005 

1.205 

 

 

 

 

dall'1.10.2005 al 31.3.2006 e per ogni periodo successivo 

1.705 

 

 

 

 

dall'1.10 al 31.3 

 

 

09.1772  

2009  

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti 

dall'1.1 al 31.12.2004  

1.000 + 33,33 di aumento in tonnellate peso netto dall'1.5 al 31.12.2004 

Esenzione [2]  

 

 

 

per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 

1.050 [iii] 

 

 

[i] A decorrere dal 1° gennaio 2005, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3% rispetto al volume dell'anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 16.150 tonnellate peso netto.  

[ii] A decorrere dal 1° gennaio 2005, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3% rispetto al volume dell'anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 16.550 tonnellate peso netto.  

[iii] A decorrere dal 1° gennaio 2005, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3% rispetto al volume dell'anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 1.050 tonnellate peso netto.  

[7] A decorrere dal 15 ottobre 2004, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3% rispetto al volume dal periodo contingentale precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 1.175 tonnellate peso netto.» 

 

 


[1] Considerando così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 19 febbraio 2005, n. L 48.