§ 14.5.691 – Regolamento 31 marzo 2005, n. 503.
Regolamento (CE) n. 503/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:31/03/2005
Numero:503


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 14.5.691 – Regolamento 31 marzo 2005, n. 503.

Regolamento (CE) n. 503/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari e un quantitativo di riferimento per alcuni prodotti originari del Marocco.

(G.U.U.E. 1 aprile 2005, n. L 83).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) Con decisione del 16 marzo 2005, il Consiglio ha autorizzato la firma e disposto l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 1° maggio 2004, di un protocollo all'accordo euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

     (2) Tale protocollo prevede per alcuni prodotti originari del Marocco, nuovi contingenti tariffari e un nuovo quantitativo di riferimento nonché alcune modifiche dei contingenti tariffari fissati attualmente nel regolamento (CE) n. 747/2001.

     (3) Per applicare i nuovi contingenti tariffari e il nuovo quantitativo di riferimento e i cambiamenti dei contingenti tariffari in vigore occorre modificare il regolamento (CE) n. 747/2001.

     (4) Per il 2004, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e del nuovo quantitativo di riferimento e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari in vigore devono essere calcolati in proporzione ai volumi di base indicati nel protocollo, tenendo conto del periodo trascorso prima del 1° maggio 2004.

     (5) Per agevolare la gestione di alcuni contingenti tariffari in vigore previsti dal regolamento (CE) n. 747/2001, i quantitativi importati nell'ambito di tali contingenti devono essere imputati ai contingenti tariffari aperti rispettivi in conformità del regolamento (CE) n. 747/2001, modificato dal presente regolamento.

     (6) Poiché il protocollo si applica a decorrere dal 1° maggio 2004, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data ed entrare in vigore quanto prima.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'Allegato II del regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     I quantitativi che, a norma del regolamento (CE) n. 747/2001, sono stati immessi in libera pratica nella Comunità, nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1104, 09.1112, 09.1122, 09.1130 e 09.1137, vengono imputati ai rispettivi contingenti tariffari aperti ai sensi dell’allegato II del regolamento (CE) n. 747/2001, modificato dal presente regolamento.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

 

 

ALLEGATO

 

     L'allegato II del regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come segue:

     1) Il titolo della tabella è sostituito dal seguente testo: «PARTE A: contingenti tariffari»;

     2) La tabella che figura nella parte A è modificata come segue:

     a) la linea per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1110 è soppressa;

     b) vengono inserite le seguenti linee:

 

09.1150  

 

 

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi  

dall'1.6. al 30.6.2004  

51,5  

Esenzione 

 

0603 10 10  

 

- Rose 

 

 

 

 

0603 10 20  

 

- Garofani 

 

 

 

 

0603 10 40  

 

- Gladioli 

 

 

 

 

0603 10 50  

 

- Crisantemi 

 

 

 

 

 

 

 

dall'1.6. al 30.6.2005  

53 

 

 

 

 

 

dall'1.6. al 30.6.2006  

54,5 

 

 

 

 

 

dall'1.6. al 30.6.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.6. al 30.6. 

56 

 

09.1118  

0810 10 00  

 

Fragole, fresche 

dall'1.4. al 30.4. 

100 

Esenzione» 

 

c) le linee dei contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.1104, 09.1112, 09.1137, 09.1122 e 09.1130 sono sostituite rispettivamente dalle linee seguenti:

 

«09.1104  

0702 00 00  

 

Pomodori, freschi o refrigerati  

dall'1.10. al 31.10  

10.600  

Esenzione [1] [2] 

09.1104  

0702 00 00  

 

Pomodori, freschi o refrigerati  

dall'1.11. al 30.11  

27.700  

Esenzione [1] [2] 

09.1104  

0702 00 00  

 

Pomodori, freschi o refrigerati  

dall'1.12. al 31.12.  

31.300  

Esenzione [1] [2] 

09.1104  

0702 00 00  

 

Pomodori, freschi o refrigerati  

dall'1.1. al 31.1.  

31.300  

Esenzione [1] [2] 

09.1104  

0702 00 00  

 

Pomodori, freschi o refrigerati  

dall'1.2. al 28/29.2.  

31.300  

Esenzione [1] [2] 

09.1104  

0702 00 00  

 

Pomodori, freschi o refrigerati  

dall'1.3. al 31.3.  

31.300  

Esenzione [1] [2] 

09.1104  

0702 00 00  

 

Pomodori, freschi o refrigerati  

dall'1.4. al 30.4.  

16.500  

Esenzione [1] [2] 

09.1104  

0702 00 00  

 

Pomodori, freschi o refrigerati  

dall'1.5. al 31.5.2004  

4.000  

Esenzione [1] [2] 

 

 

 

 

dall'1.5. al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.5. al 31.5. 

5.000  

Esenzione [1] [2] 

 

 

 

 

 

 

 

09.1112  

0702 00 00  

 

Pomodori, freschi o refrigerati 

dall'1.11.2003 fino al 31.5.2004 

15.000 

Esenzione [1] [2] 

 

 

 

 

dall'1.11.2004 fino al 31.5.2005 

28.000 [3]  

Esenzione [1] [2] 

 

 

 

 

dall'1.11.2005 fino al 31.5.2006 

38.000 [4]  

Esenzione [1] [2] 

 

 

 

 

dall'1.11.2006 al 31.5.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.11. al 31.5 

48.000 [5]  

Esenzione [1] [2] 

 

 

 

 

 

 

 

09.1137  

0707 00 05  

 

Cetrioli, freschi o refrigerati  

dall'1.11.2003 fino al 31.5.2004 

5.429 + 85,71 tonnellate peso netto di aumento dall'1.5. al 31.5.2004 

Esenzione [1] [6] 

 

 

 

 

dall'1.11.2004 al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.11.al 31.5. 

6.200 

 

09.1122  

0805 10 10 [i]  

 

Arance fresche  

dall'1.12.2003 fino al 31.5.2004 

300.000 + 1.133,33 tonnellate peso netto di aumento dall'1.5. al 31.5.2004 

Esenzione [1] [9] 

 

0805 10 30 [i] 

 

 

 

 

 

 

0805 10 50 [i] 

 

 

 

 

 

 

ex 0805 10 80  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

dall'1.12.2004 al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.12. al 31.5. 

306.800 

 

09.1130  

ex 0805 20 10  

05  

Clementine fresche  

dall'1.11.2003 fino al 29.2.2004 

120.000 

Esenzione [1] [10] 

 

 

 

 

dall'1.11.2004 al 28.2.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.11. al 28/29.2. 

143.700 

 

 

[3] Questo volume contingentale viene ridotto a 8.000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1° ottobre 2003 e il 31 maggio 2004 supera il volume di 191.900 tonnellate peso netto. 

[4] Questo volume contingentale viene ridotto a 18.000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1° ottobre 2004 e il 31 maggio 2005 supera l'importo dei volumi dei contingenti tariffari mensili recanti il numero d'ordine 09.1104 applicabili tra il 1° ottobre 2004 e il 31 maggio 2005 e il volume del contingente tariffario supplementare recante il numero d'ordine 09.1112 applicabile tra il 1° novembre 2004 e il 31 maggio 2005. Per la determinazione del volume complessivo importato è consentita una tolleranza massima dell'1%. 

[5] Questo volume contingentale viene ridotto a 28.000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1° ottobre 2005 e il 31 maggio 2006 supera l'importo dei volumi dei contingenti tariffari mensili recanti il numero d'ordine 09.1104 applicabili tra il 1° ottobre 2005 e il 31 maggio 2006 e il volume del contingente tariffario supplementare recante il numero d'ordine 09.1112 applicabile tra il 1° novembre 2005 e il 31 maggio 2006. Per la determinazione del volume complessivo importato è consentita una tolleranza massima dell'1%. Tali disposizioni si applicheranno al volume di ciascun contingente tariffario supplementare previsto successivamente e applicabile dal 1° novembre al 31 maggio. 

[i] A decorrere dal 1° gennaio 2005 i codici NC 0805 10 10, 0805 10 30 e 0805 10 50 saranno sostituiti dal codice 0805 10 20.» 

 

3) È aggiunta la PARTE B seguente:

 

«PARTE B: Quantitativi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

Numero d'ordine  

Codice NC  

Designazione delle merci  

Periodo del quantitativo di riferimento 

Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate, peso netto) 

Dazio del quantitativo di riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.0105  

0705 19 00  

- Lattughe (Lactuca sativa), fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe a cappuccio  

dall'1.5. al 31.12.2004  

2.060  

Esenzione» 

 

0705 29 00  

- Cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate, diverse dalle cicorie Witloof 

 

 

 

 

0706  

- Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati 

 

 

 

 

 

 

dall'1.1. al 31.12.2005  

3.180 

 

 

 

 

dall'1.1. al 31.12.2006  

3.270 

 

 

 

 

per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12. 

3.360